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Sanatorie respinte abusi edilizi potranno essere accolte grazie al Decreto Salva Casa, ecco come fare

di Marianna Quatraro pubblicato il
Sanatorie respinte abusi

Cosa cambia con l'approvazione del Decreto Salva per le sanatorie già respinte degli abusi edilizi: tutti i chiarimenti e le spiegazioni

Come e quando possono essere accolte sanatorie prima respinta grazie al Decreto Salva Casa? Con l’approvazione del Salva Casa 2024 sono state semplificate le procedure per la regolarizzazione delle lievi difformità, come indicate da Decreto, e sono state modificate alcune norme precedentemente in vigore. Vediamo allora cosa cambia nel dettaglio per le sanatorie respinte. 

  • Le novità per le sanatorie respinte per gli abusi edilizi dopo il nuovo Salva Casa 
  • Come fare le sanatorie respinte con il Decreto Salva Casa  

Le novità per le sanatorie respinte per gli abusi edilizi dopo il nuovo Salva Casa

Con l’approvazione del Decreto Salva Casa ufficiale, è entrata in vigore la possibilità per i privati di depositare, anche in corso di causa, la richiesta di sanatoria del cambio di destinazione d'uso già effettuato in precedenza, invocando la nuova normativa che ha semplificato i requisiti e le procedure per ottenere la sanatoria edilizia ed effettuare i cambi.

Ciò significa che una serie di interventi, che prima dell’entrata in vigore del provvedimento erano considerati illegittimi, oggi possono essere sanati tramite nuove istanze soprattutto per l’abolizione del principio della doppia conformità o, in alcuni casi previsti dalla legge, sono automaticamente diventati a norma.


 
Come fare le sanatorie respinte con il Decreto Salva Casa  

Per procedere con le sanatorie già respinte per regolarizzare gli abusi edilizi, bisogna che gli interventi realizzati seguano almeno la normativa vigente al momento della realizzazione del cambio di destinazione d’uso. 

A chiarirlo è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza 7486/2024, dopo la discussione del caso specifico di un proprietario di due unità immobiliari, poste al piano rialzato e al primo piano di un edificio, che nel 2019 ha chiesto l’accertamento di conformità per il cambio di destinazione d’uso, da deposito a residenza, dei locali al piano rialzato.

Il Comune ha respinto la domanda di sanatoria perché l’intervento ricadeva in un’area classificata come Zona A- insediamenti di interesse storico, dove all'epoca dei fatti tali interventi non erano consentiti per la mancanza della doppia conformità e aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
 
Il proprietario ha presentato il ricorso, ma il Tar lo ha respinto. Ha poi presentato appello al Consiglio di Stato e, durante il procedimento, è entrato in vigore il Decreto Salva Casa, per cui il proprietario ha richiesto un nuovo accertamento di conformità in base a quanto stabilito dalle nuove regole.

I giudici del Consiglio di Stato hanno così deciso secondo la normativa vigente al momento della realizzazione del cambio di destinazione d’uso. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Salva Casa, il requisito della doppia conformità (cioè quella normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’istanza) era indispensabile per le sanatorie edilizie.
 
Il Decreto ha abolito tale requisito e oggi, per sanare le parziali difformità e le variazioni essenziali, basta che gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione o alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
 
Ciò significa che, nel caso di sanatorie respinte prima del Salva, si possono ora presentare nuove istanze ai Comuni di competenza e, se questi ultimi accertano la conformità alle nuove norme del Salva Casa, il privato non deve ripristinare lo stato dei luoghi né demolire le opere che in precedenza sarebbero state considerate abusive, ma che ora risultano sanabili.

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