Disporre autonomamente dei propri beni rappresenta uno degli aspetti fondamentali della capacità giuridica nel nostro ordinamento. In quest’ottica, la donazione si configura come una delle manifestazioni più tipiche della libertà patrimoniale: grazie a questo istituto, ogni soggetto capace ha la possibilità di trasferire gratuitamente un bene o un diritto a favore di altri, mentre è ancora in vita.
Questa facoltà, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto delle norme che la regolano, in primo luogo per garantire la certezza dei trasferimenti e la tutela dei soggetti che possono avere interesse all’integrità del patrimonio del donante, come ad esempio figli, coniugi o altri eredi. Le ragioni che spingono una persona a effettuare una donazione possono essere molteplici: dalle esigenze di pianificazione successoria, al desiderio di aiutare un familiare in difficoltà, fino a gesti di generosità verso enti di beneficenza. L’importanza dell’atto risiede proprio nella stabilità che offre ai rapporti patrimoniali, pur evitando che possano sorgere conflitti tra volontà individuale e aspettative di terzi.
Cos’è la donazione e chi può donare: requisiti, forma e limiti legali
La donazione è un contratto che comporta l’arricchimento gratuito del donatario, realizzato per volontà del donante, senza contropartite. Si differenzia quindi dai negozi a titolo oneroso, perché manca l’obbligazione di dare qualcosa in cambio.
Perché una donazione sia valida, devono sussistere determinati requisiti essenziali:
- Capacità di agire: possono donare soltanto soggetti maggiorenni, non interdetti o inabilitati, e non sottoposti ad amministrazione di sostegno con limitazioni patrimoniali.
- Manifestazione espressa della volontà: l’accordo tra chi cede e chi riceve deve essere chiaro e documentato.
- Forma solenne dell’atto: la legge richiede, di regola, la stipula di un atto pubblico redatto davanti a un notaio con la presenza di due testimoni. Questa formalità è pensata per garantire la certezza e la prova del trasferimento.
Eccezioni sono previste solo per le cosiddette
donazioni di modico valore, in cui la semplicità dell’oggetto trasferito (ad esempio piccoli oggetti o somme non rilevanti rispetto al patrimonio) legittima un’esecuzione senza notaio, purché vi sia tradizione – cioè il passaggio materiale del bene al beneficiario.
Non rientrano nella disciplina della donazione le cosiddette
donazioni indirette, che si realizzano con altri atti (ad esempio l’acquisto di un bene intestato a un terzo): anche per queste occorre attenzione, in quanto possono incidere sulle quote di eredità e devono essere tracciabili.
Tra i limiti principali alla libertà di donare vi è il rispetto delle quote riservate agli eredi detti legittimari (coniuge, figli, genitori se mancano figli). Altro limite riguarda la revoca della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, consentita solo in particolari casi.
Serve il consenso di moglie, marito o figli per fare una donazione?
Una delle domande più frequenti riguarda l’eventuale necessità del consenso dei familiari, in particolare del coniuge o dei figli, per destinare un bene a titolo gratuito. Secondo la normativa vigente, per fare una donazione non è necessario avere alcun consenso dei familiari, perchè, essendo un atto liberale, ognuno è libero di disporre liberamente delle proprie ricchezze, incluse case, terreni e altri beni, senza dover ottenere l’autorizzazione o l’assenso di moglie, marito o figli. Il consenso è necessario unicamente nelle seguenti situazioni:
- Bene in comunione legale tra coniugi: serve la firma di entrambi, in quanto il bene appartiene a entrambi.
- Donazioni a favore di minori o incapaci: l’accettazione viene fatta da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, talvolta previa autorizzazione del giudice se vi sono pesi o condizioni.
Per tutti gli altri casi, il principio cardine è che
la donazione costituisce manifestazione di autonomia patrimoniale. Solo dopo la morte del donante, gli eredi (in qualità di legittimari) potrebbero eccepire una lesione delle proprie quote riservate, ma fino a quel momento il trasferimento resta efficace e inattaccabile. In altre parole,
la legge tutela la libertà di ogni persona di scegliere come destinare i propri beni, bilanciando tuttavia questa facoltà con la protezione degli aventi diritto all’eredità nei modi previsti dal codice civile.
Le regole pratiche per una donazione valida: atto pubblico, notaio e tipologie di beni
Affinché una donazione venga riconosciuta come valida e opponibile a terzi è necessario rispettare alcune regole operative definite dalla legge italiana. La più importante riguarda l’atto pubblico: per la validità, il contratto deve essere redatto da un notaio in presenza di due testimoni. In questo contesto viene dettagliatamente descritto l’oggetto della donazione e dichiarato il valore del bene donato.
- Beni immobili: richiedono sempre atto notarile e il trasferimento viene trascritto nei registri immobiliari, per garantire certezza e pubblicità verso terzi.
- Beni mobili non di modico valore: necessitano anch’essi di atto pubblico, con precisa indicazione e valutazione dei beni nell’atto o in nota separata firmata da donante, donatario e notaio.
- Donazioni di modico valore: possono essere perfezionate anche senza notaio, purché vi sia la consegna materiale del bene.
- Beni mobili registrati (auto, barche): richiedono formalità aggiuntive per la trascrizione nei registri pubblici (es. PRA per veicoli).
L’accettazione della donazione, di qualsiasi tipo sia
immobiliare che di altri beni, può avvenire contestualmente, con la firma di tutte le parti nell’atto, oppure con un separato atto pubblico successivo, che deve essere notificato al donante. Ciascuna delle parti può revocare la propria volontà solo finché la donazione non sia perfezionata. Il ruolo del notaio è quello di
verificare la capacità delle parti, l’esattezza della documentazione e l’assenza di cause di nullità, fornendo sicurezza giuridica e protezione anche rispetto a futuri contenziosi.
La tutela degli eredi legittimari e il rispetto delle quote: cosa sono e quando intervengono
Il sistema successorio italiano si fonda sul principio secondo il quale determinati soggetti, chiamati legittimari, hanno diritto a una quota della successione che non può essere violata neppure da atti di donazione. Questi soggetti sono, di norma, il coniuge, i figli e, in assenza di figli, i genitori della persona deceduta. La parte di patrimonio loro riservata prende il nome di quota di legittima, mentre la parte restante, la quota disponibile, può essere liberamente assegnata a terzi.
Il rispetto di questi diritti emerge:
- al momento dell’apertura della successione, quando si verifica se donazioni fatte in vita hanno diminuito la quota spettante ai legittimari;
- attraverso la riunione fittizia, cioè la somma tra il patrimonio esistente e il valore delle donazioni effettuate dal defunto durante la vita.
Nel caso in cui venga accertata una lesione della quota di legittima, gli eredi interessati possono ricorrere all’
azione di riduzione per ottenere il ripristino della loro quota, agendo prima sulle disposizioni testamentarie e solo in seconda battuta su donazioni lesive.
Cosa succede se la donazione lede la quota di legittima: azioni degli eredi, riduzione e nuove regole
Nel caso in cui una donazione comporti la lesione della quota di riserva spettante ai legittimari, la legge prevede specifiche tutele a favore di questi soggetti. Dopo la morte del donante, se il patrimonio residuo e le donazioni già fatte non assicurano il rispetto dei diritti di coniuge, figli o genitori, questi ultimi possono promuovere un’azione giudiziaria di riduzione.
Fino a poco tempo fa, l’azione poteva avere come conseguenza anche la restituzione del bene, perfino a terzi acquirenti, entro vent’anni dalla trascrizione della donazione.
La riforma recente ha invece modificato radicalmente questo scenario:
- Il legittimario leso può chiedere un’indennità monetaria pari al valore della propria quota, senza più diritto automatico alla restituzione del bene.
- Se il bene è stato già rivenduto dal donatario, il diritto dei legittimari si traduce in un credito nei confronti di chi ha ricevuto la donazione, o, solo in parte, nei confronti di chi ha ricevuto successivamente il bene a titolo gratuito, entro il vantaggio effettivo goduto.
- La tutela reale resta possibile solo in regime transitorio, se viene trascritta un’opposizione nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della nuova norma per donazioni pregresse o successioni già aperte a tale data.
Il sistema attuale, quindi, rafforza la certezza dei trasferimenti immobiliari riducendo il potere di contestazione successiva delle donazioni, ma salvaguarda comunque i diritti economici dei legittimari tramite il diritto all’indennizzo.
Tra le principali novità introdotte nel 2025 su donazioni ed eredità spiccano:
- Tutela degli acquirenti terzi: non è più possibile chiedere la restituzione di immobili già rivenduti, se il terzo acquirente ha trascritto il suo acquisto prima della domanda giudiziale di riduzione.
- Indennizzo monetario per i legittimari: la tutela trasla dal recupero fisico del bene al diritto di ricevere una somma di denaro dal donatario, in modo da reintegrare la quota riservata.
- Consolidamento delle ipoteche: le ipoteche iscritte su beni ricevuti in donazione restano efficaci anche a seguito di azioni di riduzione, rafforzando la possibilità di accedere a mutui e prestiti su questi immobili.
- Regime transitorio: per successioni già aperte e donazioni pregresse vi è un semestre per conservare la vecchia tutela tramite atto di opposizione nei pubblici registri.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...