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In quali casi e condizioni la donazione può essere ancora richiesta indietro da eredi nonostante nuova normativa 2025

di Marianna Quatraro pubblicato il
condizioni donazione richiesta indietro

Nonostante l'approvazione del Ddl Semplificazioni 2025, ci sono ancora casi in cui una donazione deve essere restituita: quali sono e quando si verificano

L’entrata in vigore del nuovo Ddl Semplificazioni ha determinato una svolta nella disciplina delle donazioni, ridefinendo i confini entro i quali è possibile chiedere la restituzione di beni donati. Questa riforma, approvata nel novembre 2025, mira a risolvere le principali criticità che rendevano incerta la circolazione dei beni oggetto di donazione e a rafforzare la sicurezza giuridica nei trasferimenti patrimoniali. 

Come funziona oggi la richiesta di restituzione delle donazioni: le modifiche introdotte

La recente riforma ha impattato profondamente sulla procedura di restituzione delle donazioni, modificando sia i termini che i soggetti coinvolti. In passato, gli eredi, detti legittimari, che si vedevano lesi nella loro quota di riserva a causa di una donazione, potevano agire sia nei confronti del beneficiario della donazione sia verso i successivi acquirenti del bene donato, entro un ampio termine decennale. Era quindi frequente che chi acquistava un immobile donato dovesse affrontare rischi anche molti anni dopo la donazione, con evidenti ricadute negative sulla commerciabilità del bene e sull’accesso al credito.

Oggi il quadro è mutato: il Ddl Semplificazioni 2025 ha limitato la possibilità per gli eredi di agire contro i terzi acquirenti, concentrando il diritto di credito direttamente sul donatario. L’azione di riduzione e restituzione, fondamentale per la tutela della quota di legittima, resta garantita ma opera principalmente nei confronti del donatario e non più a scapito di chi ha acquistato il bene da quest’ultimo. Solo in situazioni temporanee e per successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge, permangono alcune ipotesi residuali in cui si applica la vecchia disciplina. Per riassumere:

  • Riduzione dei termini: la finestra entro la quale deve essere trascritta la domanda di riduzione è ora di tre anni dall’apertura della successione, rispetto al precedente termine di dieci anni, uniformando la normativa a quella dei beni mobili iscritti in pubblici registri.
  • Esclusione del terzo acquirente dal rischio restitutorio: con il nuovo art. 563 c.c., il terzo che ha acquistato un bene da un donatario, sia a titolo oneroso che gratuito, non è più soggetto all’azione di restituzione.
  • Compensazione in denaro: il legittimario leso avrà un credito verso il donatario, che dovrà integrare la quota di legittima anche attraverso versamenti di denaro qualora il bene oggetto di donazione abbia perso valore o sia stato gravato da pesi da parte del donatario stesso.

Le esclusioni: perché il nuovo DDL Semplificazioni abolisce la restituzione nei confronti del terzo acquirente

Un tratto rivoluzionario della riforma è l’esclusione del terzo acquirente dalla minaccia dell’azione restitutoria. La soluzione adottata consente di:
  • Salvaguardare la certezza dei traffici giuridici e la commerciabilità degli immobili (e mobili iscritti) anche se hanno origine da una donazione
  • Garantire a banche e finanziatori la validità delle garanzie ipotecarie su tali beni
  • Evitare che l’acquirente possa essere costretto a restituire il bene dopo anni dall’acquisto, come accadeva con la vecchia normativa
In conseguenza di ciò, solo il donatario resta obbligato nei confronti dei legittimari, e questi ultimi ottengono la soddisfazione dei propri diritti tramite forme di compensazione in denaro piuttosto che con la restituzione in natura dell’immobile acquistato da terzi. La riforma rappresenta quindi un passo verso la modernizzazione e la competitività del mercato immobiliare e creditizio.

Restituzione della donazione: casi in cui il donatario può essere chiamato a restituire il bene

Nonostante la nuova legge restringa notevolmente l’ambito di restituzione verso i terzi acquirenti, restano diversi casi in cui il donatario è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto. Le ipotesi principali sono:

  • Quando viene accertata una lesione della quota dei legittimari; il donatario risponde nei loro confronti e può essere obbligato a restituire in natura i beni ricevuti o, in caso di impossibilità, a corrispondere l’equivalente in denaro.
  • Qualora il bene donato sia gravato da vincoli, pesi o ipoteche costituiti dal donatario stesso: la restituzione avverrà dunque decurtata di tali gravami, con il corrispondente obbligo di compensazione in denaro per integrare il valore spettante ai legittimari.
  • Se la donazione ha ad oggetto beni mobili non registrati, la restituzione potrà essere richiesta nei soli limiti in cui la cosa sia ancora nel patrimonio del donatario.
Uno dei casi principali di restituzione di una donazione è rappresentata dalla revoca della donazione per ingratitudine, che si concretizza quando il donatario, con il proprio comportamento, si rende indegno dei benefici ricevuti, ad esempio commettendo gravi offese o reati contro il donante.

È il caso specifico del figlio donatario che manca gravemente nei confronti del genitore. In questo caso la revoca va richiesta al tribunale dal donante stesso o dagli eredi entro il termine prescrizionale previsto (un anno dalla conoscenza del fatto). Se il giudice accoglie la richiesta, il donatario perde ogni diritto sul bene e sarà obbligato a restituirlo o a rimborsare il valore qualora il bene non sia più nel suo patrimonio.

L’azione per ingratitudine rimane pienamente operante anche alla luce delle recenti riforme e riguarda sia rapporti tra viventi sia il caso in cui siano gli eredi a chiederla dopo la morte del donante.

Donazioni di denaro e obbligo di restituzione non eliminato dal DDL Semplificazioni 2025

Mentre la restituzione dell’immobile o del bene mobile iscritto è stata profondamente riformata, le donazioni in denaro rimangono soggette all’obbligo di restituzione se risultano lesive dei diritti dei legittimari. Il Ddl Semplificazioni non ha, infatti, escluso la possibilità, per gli eredi lesi, di agire con azione di riduzione per le somme di denaro donate dal defunto nel corso della vita, quando queste comportino un pregiudizio alle quote riservate per legge.

In tal caso, il donatario risponde personalmente per il denaro ricevuto, e sarà tenuto a versare agli eredi la quota necessaria per reintegrare i loro diritti. È altresì chiaro che, trattandosi di denaro o valori fungibili, la restituzione avviene sempre mediante pagamento della somma dovuta, senza possibilità di coinvolgere eventuali terzi beneficiari successivi.

Restituzione delle donazioni e tutela degli eredi: ruolo dei legittimari e casi di azione di riduzione

La protezione dei diritti dei legittimari resta un pilastro essenziale del sistema successorio italiano anche con le ultime modifiche. La quota legittima rappresenta la porzione di patrimonio riservata per legge ai familiari più stretti del defunto (coniuge, figli e, in assenza di questi, ascendenti).

L’azione di riduzione costituisce lo strumento tipico attraverso cui queste persone possono ottenere il riconoscimento della quota di legittima lesionata da donazioni o disposizioni testamentarie e agire contro il donatario:

  • Dopo aver accertato la lesione, il legittimario può pretendere la restituzione in natura del bene donato dal donatario. In caso di impossibilità, è previsto il diritto all’equivalente in denaro.
  • Le recenti novità hanno ridotto da dieci a tre anni il termine entro cui trascrivere la domanda contro l’erede o il legatario per far valere l’opponibilità ai terzi.
  • I beni acquistati da terzi restano così tutelati dopo la scadenza dei tre anni, mentre i legittimari mantengono il proprio diritto nei confronti del donatario.


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