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Se un genitore vuole dare 10mila euro o più ad un figlio deve farlo dal notaio altrimenti l'atto è sempre nullo

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Cosa stabilisce la normativa vigente sulla modalità di donazione di 10mila euro o più da genitore a figlio: serve sempre l'atto del notaio

Quando si vuole trasferire una somma di denaro considerevole tra genitore e figlio, la normativa italiana prevede specifiche procedure per garantire la validità dell’operazione. La regolamentazione intende tutelare sia il patrimonio della famiglia sia i diritti degli eredi legittimari, prevenendo potenziali abusi e controversie. 

Cosa si intende per donazione di modico valore e quando serve l'atto notarile

Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, una donazione di soldi tra genitori e figli per valori modesti può avvenire senza formalità particolari. Il concetto di “modico valore” viene però valutato in relazione al patrimonio complessivo del donante: una cifra può essere irrilevante o significativa secondo il profilo economico di chi dona.

Nella prassi, si considera che una somma pari o superiore a 10mila euro non rientra nell’ambito del modico valore, motivando l’esigenza di rispettare particolari prescrizioni e l’intervento necessario di un notaio. Tuttavia, la soglia di 10mila euro resta una linea orientativa, non scritta nella legge, e ogni situazione va valutata singolarmente.

Occorre ricordare che:

  • piccoli doni effettuati con la semplice consegna di contanti o tramite bonifico sono generalmente accettati se ininfluenti sul patrimonio del donante;
  • quando la somma incide in modo significativo sul patrimonio, la donazione assume rilevanza giuridica e necessita la stipula di un atto notarile pubblico con la presenza di testimoni;
  • il trasferimento di importi sostanziosi tramite bonifici o assegni non garantisce da solo la validità dell’atto verso terzi o eredi.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18725/2017, ha una donazione di soldi non di modico valore, per essere valida, deve sempre essere effettuata con la forma dell’atto pubblico dal notaio,

Procedura corretta per donare più di 10mila euro: il ruolo indispensabile del notaio

Nelle operazioni di trasferimento di somme superiori alla soglia di modico valore, la disciplina italiana impone una procedura ben definita. La stipula dell’atto di donazione deve avvenire dinanzi al notaio e alla presenza obbligatoria di due testimoni.

L’atto pubblico così formato garantisce:

  • Documentazione precisa e incontrovertibile della volontà delle parti coinvolte;
  • Tutela dei diritti degli eredi legittimari attraverso il rispetto della normativa sulla porzione di legittima;
  • Regolarità fiscale e trasparenza della provenienza della somma trasferita.
Il procedimento tipico prevede:
  • la redazione dell’atto dal notaio secondo le intenzioni del donante;
  • la firma contestuale di donante, beneficiario e testimoni in presenza del notaio;
  • l’obbligo, per il beneficiario, di essere presente al momento della stipula.
Una volta completata la procedura, il trasferimento di soldi acquista efficacia legale e diviene inattaccabile da eventuali richieste di invalidità, salvo ipotesi particolari previste dalla legge (ad esempio, ingratitudine del beneficiario o sopravvenienza di nuovi figli).

Donazione tramite bonifico, scrittura privata o atto pubblico: validità e rischi di nullità

Modalità differenti di trasferimento di denaro tra parenti sono spesso oggetto di dubbi circa la loro validità. Il bonifico bancario o l’emissione di un assegno, pur costituendo una traccia concreta del trasferimento, non sostituisce la necessaria forma pubblica delle donazioni di importo rilevante.

Modalità Validità per somme superiori a 10mila euro Rischi
Bonifico bancario Non sufficiente Nullità dell’atto, recupero somme da parte degli eredi
Scrittura privata Non valida Inopponibilità a terzi, nullità della donazione
Atto notarile pubblico Obbligatorio Nessun rischio giuridico

Anche la scrittura privata, anche se firmata da entrambe le parti, non garantisce la validità delle donazioni che superano il valore considerato modico.

Cosa succede se la donazione non è valida: diritti degli eredi e azioni a tutela delle quote di legittima

L’assenza dell’atto notarile nelle donazioni di somme elevate comporta, secondo la legge italiana, la nullità dell’operazione. In caso di morte del donante, ciò significa che gli eredi legittimari hanno diritto di verificare se le loro quote siano state lesi e, se necessario, agire per la reintegrazione delle quote di riserva. Entrando più nel dettaglio potrebbe configurarsi i seguente quadro:

  • Gli eredi possono richiedere la restituzione delle somme indebitamente ricevute tramite domande giudiziarie.
  • La verifica del rispetto delle quote si effettua computando tutti i beni ereditari e le donazioni fatte in vita dal de cuius, con la cosiddetta “riunione fittizia”.
  • Se è accertata una lesione della quota legittima, il legittimario può esercitare l’azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione.
  • Solo una sentenza di accoglimento permette il reintegro della quota e, per i beni donati, la loro restituzione ai legittimari.
  • Il criterio generale è che la riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni più recenti e infine, in proporzione, le eventuali donazioni effettuate nello stesso giorno.
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