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Si può licenziarsi ed essere assunto subito dopo con partita Iva dalla stessa azienda o ci sono dei limiti?

di Marcello Tansini pubblicato il
Partita Iva e azienda

Licenziarsi e continuare a lavorare per la stessa azienda con partita IVA apre a molte domande tra normativa, limiti, aspetti fiscali e rischi di riqualificazione. Regole, novità e conseguenze pratiche.

Nel mercato del lavoro, la flessibilità contrattuale è sempre più ricercata, sia da lavoratori sia dalle aziende. Sorprende quindi che sorgano dubbi legati alla possibilità di interrompere un rapporto di lavoro subordinato e instaurare una collaborazione autonoma - tramite partita IVA - con lo stesso datore. Sebbene, in alcuni casi, la trasformazione da dipendente a libero professionista offra vantaggi sia per l'ex lavoratore sia per l'impresa, la normativa prevede limiti severi a tutela della trasparenza e per arginare strategie elusive sia di natura fiscale che contributiva.

Nel contesto normativo italiano è quindi necessario conoscere con precisione le regole, i rischi e le eccezioni per valutare, in piena sicurezza, se dopo le proprie dimissioni sia davvero possibile essere subito riassunti come collaboratore autonomo dallo stesso soggetto per il quale si lavorava.

Possibilità e limiti nel passaggio da dipendente a collaboratore con partita IVA

Il passaggio da un rapporto di lavoro subordinato a una collaborazione con partita IVA presso il medesimo datore di lavoro è un tema articolato, regolato sia da norme specifiche che da principi generali. La libertà di cessare il precedente rapporto, e la facoltà di intraprendere nuova attività professionale, è assicurata dall'articolo 2118 del Codice Civile, che tutela la libera recedibilità dal contratto di lavoro. Tuttavia, la successiva collaborazione autonoma può essere limitata in alcune ipotesi:

  • La presenza di patti di non concorrenza può vietare o limitare la collaborazione con la stessa azienda o con concorrenti per un periodo determinato dopo la cessazione del rapporto.
  • Le norme sul divieto di concorrenza (art. 2105 c.c.) e sull'obbligo di riservatezza continuano ad applicarsi anche a rapporto cessato, secondo quanto eventualmente stabilito nel contratto.
  • Nel settore pubblico il passaggio da lavoro dipendente ad attività con partita IVA presso lo stesso ente è tendenzialmente precluso a causa dell'obbligo di esclusività (salvo limitate eccezioni con autorizzazione).
Il lavoratore privato può dimettersi e avviare subito la propria attività autonoma, salvo che l'attività successiva non sia in conflitto di interessi o non violi accordi specifici. Tuttavia, le recenti evoluzioni normative impongono di analizzare se questa operazione possa nascondere intenti elusivi (ad esempio, la simulazione di lavoro autonomo per ottenere vantaggi fiscali e contributivi, sia per l'azienda che per il lavoratore).

Le principali restrizioni e rischi riguardano:

  • la causa ostativa al regime forfettario in caso di notevole continuità con l'ex datore di lavoro;
  • la presunzione di lavoro subordinato per rapporti riconducibili, nei fatti, alla subordinazione.
Sul piano procedurale, non sono previsti tempi di attesa minimi obbligatori tra le dimissioni e l'inizio della collaborazione con partita IVA: il lavoratore può, in linea di principio, essere riassorbito in qualità di autonomo anche il giorno successivo.

La causa ostativa e le regole sul regime forfettario dopo il licenziamento

La normativa sul regime forfettario (art. 1, comma 57, legge 190/2014) inserisce limiti rilevanti per chi intenda collaborare con partita IVA ex datore di lavoro. Fra le cause ostative, spicca quella che impedisce di sfruttare questa tassazione agevolata se oltre il 50% dei compensi provenga, nello stesso anno fiscale, dalla stessa azienda con cui si avevano rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti.

L'obiettivo del legislatore è evitare pratiche elusive, come la conversione di dipendenti in professionisti per abbattere i costi fiscali e contributivi. Quindi, se dopo il proprio licenziamento si intende lavorare subito come autonomo con partita IVA presso la stessa azienda, bisogna tenere in considerazione:

  • se il rapporto da dipendente è cessato da meno di due anni e la maggior parte dei ricavi deriva dallo stesso soggetto, non si può applicare il regime forfettario;
  • se il collegamento societario tra la nuova attività e l'ex datore di lavoro è evidente (familiari, società collegate), la causa ostativa permane.
Resta invece possibile optare per il regime ordinario, più oneroso dal punto di vista fiscale (aliquote progressive IRPEF) e burocratico.

Ulteriori limitazioni si applicano nel caso di percezione di pensioni o redditi da lavoro assimilato. È quindi indispensabile valutare attentamente la distribuzione dei compensi e le tempistiche della collaborazione rispetto al momento della cessazione del lavoro dipendente, per non perdere le agevolazioni fiscali.

False partite IVA: quando la collaborazione rischia la riqualificazione come lavoro subordinato

Il rischio principale, in caso di collaborazione con la stessa azienda dopo le dimissioni, è che la partita IVA venga considerata falsa e il rapporto riqualificato come lavoro subordinato. Secondo l'art. 69-bis del D.Lgs. 276/2003, la presunzione scatta se si verificano almeno due delle seguenti condizioni nell'arco di due anni consecutivi:

  • la collaborazione perdura per più di otto mesi all'anno;
  • oltre l'80% dei ricavi deriva dalla stessa azienda;
  • il collaboratore dispone di una postazione fissa presso la sede del committente.
In questi casi, l'azienda sarà tenuta a regolarizzare il rapporto come dipendente, versare i contributi previdenziali non pagati e affrontare sanzioni amministrative potenzialmente rilevanti. È quindi consigliabile:
  • definire incarichi ben distinti, documentando la reale autonomia organizzativa del professionista;
  • evitare situazioni di esclusività, continuità e dipendenza organizzativa dalla ex azienda;
  • diversificare la clientela per non superare l'80% del fatturato da un solo committente.
Per i professionisti iscritti ad albi, la normativa sanzionatoria opera solo in parte, ma restano necessarie autonomia e diversificazione. La collaborazione genuinamente autonoma resta lecita, ma nei fatti la conversione immediata porta spesso a situazioni borderline, con rischi di ispezioni e contestazioni, soprattutto in assenza di veri margini di autonomia decisionale.

Il contratto misto e le novità: doppio rapporto con la stessa azienda?

Dal 2025, il legislatore ha introdotto la possibilità di stipulare contratti misti (art. 17 L. 203/2024), che consentono al medesimo lavoratore di avere, con la stessa impresa, sia un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato, sia un contratto di collaborazione autonoma o professionale. Questa innovazione riguarda principalmente:

  • professionisti iscritti ad un Albo, con accordi in aziende che superano i 250 dipendenti;
  • il lavoro subordinato deve essere part-time (fra il 40% e il 50% del tempo pieno);
  • le due attività (dipendente e autonomo) devono essere distinte e certificate da specifici enti;
  • l'accordo misto deve escludere qualsiasi sovrapposizione tra orari e mansioni ricoperte.
L'accesso al regime forfettario è consentito per il solo reddito autonomo nei limiti della normativa. Se l'attività autonoma viene svolta senza iscrizione ad Albo, la forma mista può essere adottata solo se prevista da un accordo aziendale di prossimità. Questa soluzione rappresenta una novità significativa rispetto al divieto pressoché assoluto, attivo fino a fine 2024, di avere doppi rapporti con lo stesso datore.

Aspetti fiscali, previdenziali e diritti

Optare per una collaborazione con partita IVA presso l'ex datore di lavoro richiede grande attenzione a numerosi profili fiscali e previdenziali. Alcuni punti di rilievo includono:

  • Nel regime ordinario, i redditi da lavoro autonomo e quelli da dipendente si sommano ai fini IRPEF, proiettando il contribuente negli scaglioni più alti d'imposta.
  • Nel regime forfettario, la tassazione autonoma è separata, con aliquote agevolate, ma si rischia frequentemente la perdita dei benefici per cause ostative o superamento dei limiti.
  • I collaboratori autonomi sono soggetti all'iscrizione e ai contributi Inps (Gestione Separata o, per alcune attività, casse professionali). L'azienda non versa più contributi né accantona TFR; occorre quindi pianificare con cura la propria posizione pensionistica.
  • Mancano tutele come ferie, malattia, maternità obbligatoria, che invece il dipendente mantiene.
  • Il collaboratore con partita IVA non gode dell'indennità di disoccupazione (NASpI) se il recesso dal lavoro subordinato è avvenuto per dimissioni volontarie senza giusta causa.
Va ricordato che, in caso di accertamento ispettivo, i rapporti fittiziamente autonomi sono riqualificati come subordinati con effetti retroattivi, contribuendo ad accertamenti fiscali e recuperi contributivi.




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