Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Tasse su Partite iva e professionisti 2026: regole e percentuali aggiornate per le diverse tipologie e categorie

di Marianna Quatraro pubblicato il
Tasse Partite iva professionisti 2026 re

Nel 2026 il panorama fiscale per partite IVA e professionisti si rinnova, con nuove aliquote IRPEF aggiornate e differenze operative e casi particolari da conoscere

L’anno fiscale 2026 apre nuovi scenari per professionisti e titolari di Partita IVA in Italia. Il quadro normativo si conferma all’insegna della stabilità per le regole strutturali dei principali regimi fiscali, con però alcune novità rilevanti in materia di aliquote e accesso alle agevolazioni.

La Manovra Finanziaria 2026 ha introdotto conferme e correzioni che riguardano il regime ordinario (riduzione significativa della seconda aliquota IRPEF) e alcune misure accessorie per imprese e lavoratori autonomi, con il mantenimento dei limiti per le agevolazioni nei regimi forfettari. L’insieme di queste modifiche punta a rendere la tassazione più sostenibile, preservando la semplificazione amministrativa per le micro-attività e stimolando la crescita delle piccole iniziative professionali.

Resta immutata la soglia della no tax area così come la disciplina dei limiti di reddito per l’accesso e la prosecuzione nel regime forfettario, confermandosi il limite di ricavi a 85.000 euro, con uno specifico tetto per chi cumula anche redditi da lavoro dipendente o pensione. 

Le tipologie di Partite IVA in vigore, ordinario, forfettario al 15% e al 5%, continuano a differenziarsi per regole di calcolo delle imposte, possibilità di dedurre costi e detrazioni spettanti, con risparmi e vincoli diversi secondo le caratteristiche soggettive e i volumi d’affari.

Regime ordinario per Partite IVA: regole, aliquote IRPEF aggiornate e novità sulle detrazioni

Il regime ordinario resta la soluzione con più ampio raggio d’azione per professionisti e imprenditori individuali che superano i limiti previsti per il forfettario, o che necessitano di scaricare una quota significativa di costi e detrazioni. Il principio fiscale cardine di questa formula è la tassazione progressiva a scaglioni:

  • Aliquota base al 23% per redditi fino a 28.000 euro;
  • Aliquota intermedia al 33% per il reddito compreso tra 28.001 e 50.000 euro (ridotta nel 2026, era 35% negli anni precedenti);
  • Aliquota massima al 43% per redditi eccedenti i 50.000 euro.
Il risparmio per i soggetti con Partita Iva Ordinaria in fascia intermedia è quantificabile in circa 400-440 euro annui rispetto alle vecchie regole. Tuttavia, per i redditi oltre i 200.000 euro sono stati introdotti meccanismi di sterilizzazione dei benefici fiscali (riduzione forfettaria delle detrazioni).

La base imponibile IRPEF si determina sottraendo dai ricavi tutte le spese tecnicamente deducibili (ad esempio, costi per materiali, affitti, servizi, spese di rappresentanza, consulenze), oltre ai contributi previdenziali obbligatori.

Su questo importo si applicano le aliquote a scaglioni. L’imposta così calcolata viene poi diminuita da eventuali detrazioni spettanti (per tipologia di reddito, carichi familiari, spese mediche, istruzione, interessi mutui prima casa, ristrutturazione edilizia e altre previste dalla legge).

Un elemento centrale resta la complessità contabile e la necessità di una gestione precisa dei documenti fiscali. L’accesso alle deduzioni/detrazioni comporta la raccolta e conservazione delle relative giustificazioni, e la redazione di una dichiarazione dettagliata.

Da notare che la no tax area non ha subito variazioni: i contribuenti con basso reddito continuano a beneficiare dell’esenzione fiscale secondo i limiti già in vigore negli scorsi anni. Rimangono invece fermi i requisiti di tracciabilità per le spese detraibili e la necessità di verificare la compatibilità di bonus e agevolazioni accumulabili.

Rispetto agli altri regimi agevolati, il regime ordinario favorisce chi sostiene molte spese deducibili o ha diritto a detrazioni di rilievo, mentre tende a risultare meno competitivo per attività con bassi costi operativi. Infine, va menzionato che l’IVA sulle prestazioni e i beni venduti segue la disciplina ordinaria, imponendo il versamento periodico dell’imposta allo Stato e l’obbligo di liquidazioni trimestrali o mensili, dichiarazioni annuali e tenuta dei registri IVA.

Regime forfettario al 15%: requisiti, limiti di reddito, vantaggi e novità fiscali 2026

Il regime forfettario al 15% rappresenta il modello semplificato per eccellenza destinato a professionisti, freelance e piccole ditte individuali con ricavi limitati. La tassazione sostitutiva su base forfettaria rimane confermata anche per il 2026, con pochi ma significativi punti fermi:

  • Ricavi e compensi complessivi non devono superare 85.000 euro annui (da ragguagliare in proporzione ai giorni effettivi di attività nell’anno d’apertura);
  • Limite di 20.000 euro di spese lorde annue per collaboratori/dipendenti;
  • Redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente non superiori a 35.000 euro (soglia prorogata anche per il 2026);
  • Divieto di partecipazione a società di persone, associazioni tra professionisti e imprese familiari;
  • Esclusione di chi si avvale di regimi IVA speciali, o svolge attività prevalente per ex-datori di lavoro.
Sul reddito imponibile (ottenuto applicando uno specifico coefficiente di redditività al fatturato incassato) si applica una tassa piatta del 15% che sostituisce IRPEF, addizionali locali e IRAP. La misura è valida per tutti i soggetti che non rientrano nei primi 5 anni di avvio attività, per cui la tassazione è ancora più bassa.

Tra i principali vantaggi:

  • Semplificazione contabile e degli adempimenti fiscali;
  • Esenzione dall’applicazione e dal versamento dell’IVA sulle fatture emesse, ma anche impossibilità di detrarla sugli acquisti;
  • Nessuna ritenuta d’acconto subita alla fonte;
  • Determinazione del reddito imponibile secondo le quote forfettarie legate al codice ATECO di attività;
  • Pagamento dei contributi calcolato sul reddito forfettario (in proporzione per i professionisti senza cassa, con aliquota INPS gestione Separata adeguata annualmente).
Nel 2026, le soglie fondamentali per ricavi e spese restano invariate: 85.000 euro per il tetto di ricavi, 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o pensione. Non è stato introdotto alcun innalzamento a 100.000 euro, che resta limite massimo solo in ottica di fuoriuscita immediata (vedi sotto). La disciplina dei limiti temporanei è stata prorogata senza modifiche strutturali dalla nuova legge di bilancio.

Novità 2026 su accesso e uscita dal forfettario: limiti di reddito, cause ostative e casi pratici

Per il periodo d’imposta 2026, le regole di accesso e di permanenza confermano la soglia di ricavi a 85.000 euro (da valutare con criteri di cassa, ovvero ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno). 

Se durante l’anno il superamento riguarda la fascia tra 85.001 e 100.000 euro, la decadenza dal regime agevolato avviene dal periodo d’imposta successivo, lasciando tempo di adeguarsi alle nuove regole. Il superamento dei 100.000 euro di ricavi impone l’uscita immediata dal forfettario e la contemporanea applicazione di IVA e tassazione ordinaria sul fatturato oltre soglia, con obbligo di adeguamento contabile. Tra le principali cause di esclusione vanno ricordate: fatturazione prevalente verso ex-datori di lavoro o società collegate, partecipazioni in società di persone/associazioni professionali anche indirette, residenza fiscale non conforme, assunzione di collaboratori oltre i 20.000 euro.

Come si calcola il reddito imponibile e i contributi nel regime forfettario

La procedura di determinazione del reddito imponibile prevede:

  • Moltiplicazione dei ricavi effettivamente incassati per il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO (ad esempio 78% per consulenza, 67% per informatica, 40% commercio al dettaglio).
  • Sottrazione dei soli contributi previdenziali obbligatori versati (INPS, casse private, dove dovuti).
  • Applicazione dell’imposta sostitutiva (15% o 5% per start up) sull’importo risultante.
Va tenuto presente che i contributi INPS nel forfettario non sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF, diversamente da quanto avviene nel regime ordinario. È previsto poi il pagamento del minimale annuale INPS per commercianti/artigiani (circa 4.200–4.400 euro 2026), o aliquota proporzionale senza minimale nella Gestione Separata (percentuale aggiornata annualmente, circa 26,23% nel 2026).

Regime forfettario al 5%: chi può accedere, condizioni specifiche e risparmi potenziali

Per chi avvia una nuova attività,dunque mai esercitata nemmeno in forma subordinata nei tre anni precedenti, esiste la possibilità di applicare la tassa piatta ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. I requisiti indispensabili per accedere a questa agevolazione sono:

  • Assenza di precedenti attività simili (nessuna prosecuzione, né come autonomo né come dipendente/collaboratore);
  • Non deve trattarsi di prosecuzione di attività da altra partita IVA o da praticantato non obbligatorio;
  • Nell’ipotesi di subentro in attività preesistente, quest’ultima non deve aver superato il limite degli 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente;
  • Rispetto di tutte le altre regole del forfettario (limiti fatturato, nessuna causa di esclusione, assenza di rapporti prevalenti con ex-datori di lavoro ultimi due anni, ecc.).
L’applicazione del 5% genera risparmi molto consistenti rispetto al regime ordinario e anche al forfettario standard: su un reddito imponibile di 25.000 euro (al netto dei contributi), l’imposta da versare scende a 1.250 euro invece dei 3.750 euro previsti con aliquota 15%, portando un risparmio fino a 12.500 euro in cinque anni. Terminato il quinquennio agevolato, si passa automaticamente al regime del 15%, finché restano rispettati tutti i limiti.

Differenze tra i tre regimi: confronto pratico su tassazione, detrazioni, limiti e convenienza

Regime Ordinario Forfettario 15% Forfettario 5%
  • Scaglioni IRPEF (23%/33%/43%)
  • Deduzione analitica di tutti i costi
  • Detrazioni fiscali (famiglia, sanità, mutui, ecc.)
  • IVA obbligatoria
  • Aliquota unica 15%
  • No deduzione costi (salvo contributi obbligatori)
  • No detrazioni personali
  • IVA non dovuta
  • Aliquota unica 5% (primi 5 anni)
  • Stesse regole del 15%
  • Adatto a chi sostiene molte spese deducibili
  • Scelta obbligata se superati limiti del forfettario
  • Ideale per attività a bassi costi e clientela privata
  • Massimo risparmio fiscale per startup
La convenienza relativa dipende principalmente dal rapporto tra costi reali e deduzione forfettaria, tipo di clientela (privata vs. aziende che scaricano l’IVA) e spese personali/familiari che danno diritto a detrazioni. Chi sostiene costi superiori alla quota forfettaria, o fruisce di molte detrazioni, trova spesso più vantaggioso il regime ordinario. Viceversa, chi ha poche spese e lavora soprattutto per privati beneficia della semplicità e della pressione fiscale contenuta del forfettario.

Domande frequenti e casi particolari per Partite IVA e professionisti 2026

  • Ricavi totali a 85.000 euro: si rimane nel forfettario? – Sì, il limite è incluso. Il passaggio all’ordinario scatta solo quando si eccede questa soglia.
  • Possibilità di ritorno nel forfettario dopo uscita? – Se nell’anno solare successivo si rientra nei limiti e non permangono cause di esclusione, si può tornare al regime agevolato.
  • Cumulabilità del lavoro dipendente? – Sì, ma solo se i redditi annui da lavoro o pensione nel 2025 non sono superiori a 35.000 euro.
  • Come funziona l’obbligo di fatturazione elettronica? – Totale obbligatorietà tramite SDI, anche per forfettari, senza limiti di ricavi.
  • Quali investimenti non consentono il forfettario? – Non sono ammessi i titolari di attività che vendono immobili, auto nuove, mezzi di trasporto, o chi partecipa a società di persone e associazioni simili.
  • Se si superano 100.000 euro di ricavi? – L’uscita dal regime avviene immediatamente: dalla fattura che supera la soglia si entra nel regime ordinario con IVA e IRPEF progressive.
  • Si possono detrarre spese sanitarie o bonus edilizi nel forfettario? – No, salvo che si abbiano anche altri redditi tassati ordinariamente su cui applicare le detrazioni.

 






Leggi anche