Con l’arrivo del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le attività di verifica sugli immobili che hanno beneficiato degli incentivi Superbonus 110% senza aggiornare la propria rendita catastale. La campagna di accertamenti riguarda migliaia di proprietari che, dopo significativi lavori di riqualificazione, non hanno provveduto ad adeguare il valore fiscale degli immobili.
Questo nuovo ciclo di controlli riflette la necessità di garantire equità nel prelievo tributario e trasparenza sui dati catastali, elementi centrali per evitare evasione e aggiornare correttamente la base imponibile imponibile per IMU e altre imposte patrimoniali. La strategia dell’Agenzia chiama in causa sia documentazione tecnica che fiscale.
Come funziona il controllo dell’Agenzia delle Entrate: lettere di compliance e nuovi parametri
L’attività di verifica per il 2026 si basa sull’incrocio tra i dati catastali e le pratiche relative agli interventi agevolati. L’Agenzia delle Entrate raccoglie le informazioni dalle banche dati nazionali, individuando anomalie tra l’ammontare dei crediti fiscali ceduti e la rendita catastale dell’immobile.
In assenza di aggiornamento, viene inviata ai contribuenti una lettera di compliance, ovvero un invito formale a regolarizzare la posizione o a giustificare, con relazione tecnica, la non obbligatorietà dell’aggiornamento. Queste comunicazioni precedono eventuali accertamenti formali e rappresentano uno strumento preventivo.
Il contenuto delle lettere dettaglia:
- l’importo dei lavori dichiarati con il Superbonus,
- il confronto con i dati catastali presenti in archivio,
- le istruzioni per aggiornare la rendita catastale tramite procedura Docfa,
- le conseguenze, in caso di mancata risposta, tra cui sanzioni e rettifiche d’ufficio.
Secondo la normativa vigente, le unità immobiliari che presentano una differenza macroscopica tra l’investimento agevolato e il valore catastale sono prioritarie per il controllo. L’Agenzia può anche effettuare sopralluoghi, qualora la documentazione fornita non fosse sufficiente, potendo ricorrere anche all’attribuzione di una “rendita presunta” applicata d’ufficio.
Quando scatta l’obbligo di aggiornare la rendita catastale dopo il Superbonus
L’adeguamento della rendita catastale diventa necessario nei casi in cui gli interventi abbiano modificato in modo sostanziale la consistenza o le caratteristiche qualitative dell’immobile. La normativa vigente, richiamata dal Testo Unico Edilizia e dalle circolari dell’Agenzia del Territorio, definisce precisi scenari:
- Esecuzione di lavori che aumentano il numero di vani o la volumetria;
- Modifiche sostanziali della distribuzione interna o della destinazione d’uso;
- Incremento del valore della rendita di almeno il 15% rispetto a quella originaria;
- Interventi come cappotto termico, pannelli fotovoltaici, sostituzione di infissi con modifiche strutturali.
L’obbligo è collegato anche al superamento di una soglia: se l’importo attualizzato dei lavori supera il 15% della rendita catastale, è necessario procedere con la dichiarazione di variazione tramite Docfa. Non rientrano nell’obbligo gli interventi di ordinaria manutenzione eseguiti senza alterare struttura e valore dell’immobile. In tutti i casi dubbi, è raccomandato il consulto con tecnici qualificati per evitare difformità rispetto alla normativa.
Criteri di selezione: come vengono individuati gli immobili a rischio
L’individuazione degli immobili oggetto di controllo adotta un approccio selettivo e mirato, non “a tappeto”. L’Agenzia delle Entrate sfrutta strumenti di analisi dati evoluti, incrociando le informazioni relative agli importi dei lavori incentivati con le rendite catastali ufficiali. Gli indicatori di rischio maggiormente considerati sono:
- Una sproporzione significativa (anche superiore a 4-5 volte) tra valore catastale e ammontare dei lavori agevolati;
- Presenza di crediti fiscali cospicui per interventi su immobili con rendite anche molto basse;
- Dati incongruenti tra pratiche edilizie e planimetrie catastali;
- Precedenti mancati aggiornamenti dopo interventi rilevanti.
L’assenza di soglie numeriche ufficiali accentua la discrezionalità nell’analisi dei dati, ma la circolare MEF 12 febbraio 2025 ha sottolineato come i casi prioritari riguardino situazioni di scostamento “macroscopico”. Gli immobili già oggetto di cessione del credito e quelli che figurano ancora come “rudere”, “in costruzione” o con rendita zero post-lavori, sono anch’essi tra i primi monitorati.
Le procedure di aggiornamento catastale: adempimenti, tempistiche e ruoli dei tecnici
L’adeguamento dei dati catastali segue una procedura ben definita, affidata a tecnici abilitati (geometri, architetti, ingegneri):
- Verifica preliminare della necessità di aggiornamento tramite analisi documentale e rilievo dell’immobile;
- Preparazione della pratica DOCFA con allegazione delle nuove planimetrie e delle specifiche variazioni intervenute;
- Trasmissione telematica della pratica all’Agenzia delle Entrate con proposta di nuova rendita;
- Registrazione definitiva negli archivi catastali, dopo eventuale verifica degli uffici territoriali;
- Nel caso di varianti minime, documentazione dell’invarianza con relazione tecnica, se richiesta.
Il Testo Unico Edilizia stabilisce che i nuovi dati debbano essere presentati entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Il mancato rispetto della tempistica può portare a sanzioni ridotte tramite
ravvedimento operoso se presentate tardivamente.
I rischi per chi non aggiorna la rendita: sanzioni, accertamenti e implicazioni fiscali
Ignorare la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate espone a diverse conseguenze:
- Sanzioni amministrative che vanno da 1.032 euro fino a 8.264 euro per ogni singola unità immobiliare, ridotte a 172 euro in caso di ravvedimento operoso se regolarizzate volontariamente prima dell’accertamento;
- Attribuzione di una nuova rendita catastale d’ufficio, spesso superiore a quella calcolata dal proprietario, con effetto retroattivo su IMU e altre imposte;
- Possibili accertamenti fiscali con recupero di imposte non versate e maggiorazione per interessi e sanzioni;
- Blocco di transazioni future: un immobile con rendita “presunta” o irregolare non potrà essere facilmente venduto, donato o utilizzato come garanzia;
- Difficoltà in successive pratiche edilizie, mutui o operazioni notarili.
Domande frequenti sui controlli e sull’aggiornamento del valore catastale
- Chi riceve le lettere di compliance?
I destinatari sono i proprietari di immobili che dopo il Superbonus hanno mantenuto rendite particolarmente basse rispetto all’ammontare dei lavori eseguiti o hanno omesso completamente la variazione catastale.
- Cosa bisogna fare in caso di ricezione della lettera?
Verificare insieme a un tecnico abilitato la posizione catastale, valutare se la variazione è dovuta o documentare, tramite relazione, l’assenza dell’obbligo.
- Sono previste soglie ufficiali per i controlli?
No, le selezioni si basano su scostamenti rilevanti valutati caso per caso, in genere oltre 4-5 volte il valore catastale rispetto alla spesa dei lavori.
- Il controllo riguarda tutte le ristrutturazioni?
Attualmente l’Agenzia focalizza i controlli sulle pratiche Superbonus e sugli incentivi maggiori come Sismabonus e Ecobonus, specialmente in caso di cessione del credito.
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