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Tutor e multe per eccesso di velocità, viene applicata la tolleranza del 5%?

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Normativa sulla tolleranza del 5%

Il Tutor, la tolleranza del 5% e le regole sulle multe per eccesso di velocità generano molti dubbi tra gli automobilisti. Questo articolo analizza normativa, differenze tra dispositivi, sentenze e procedure di ricorso, fornendo chiarezza su rischi e validità delle sanzioni.

I sistemi di rilevamento della velocità, come il Tutor, rappresentano uno dei principali strumenti impiegati sulle autostrade italiane per contrastare il superamento dei limiti di velocità e promuovere la sicurezza stradale. Questi dispositivi vengono spesso confusi con gli autovelox, ma si differenziano per metodologia di rilevazione e ambito di applicazione. Un tema spesso oggetto di dibattito riguarda la cosiddetta "tolleranza del 5%" applicata alle sanzioni per eccesso di velocità: si tratta di una riduzione sul valore della velocità registrata volta a compensare eventuali margini d'errore strumentale.

La questione della correttezza e uniformità di questa soglia, sia nei rilievi istantanei che in quelli medi (come nei Tutor), ha trovato ampia eco nelle aule dei tribunali e nella giurisprudenza recente. L’analisi sistematica delle norme e delle pronunce giuridiche recenti consente di chiarire il quadro applicativo e di comprendere eventuali differenze di trattamento tra i diversi tipi di rilevamento elettronico della velocità.

Normativa sulla tolleranza del 5%: cosa prevede il Codice della Strada

La disciplina della tolleranza applicata nelle rilevazioni elettroniche della velocità trova fondamento nell’articolo 345 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Secondo questa disposizione, a tutte le apparecchiature di controllo della velocità, comprese sia quelle che misurano il dato istantaneo (autovelox) sia quelle su media (Tutor e SICVe), deve essere applicata una riduzione del 5% sul valore registrato, con una soglia minima di 5 km/h. In pratica:

  • Applicazione uniforme: la riduzione vale per ogni dispositivo omologato, senza eccezioni legate al tipo di rilevamento.
  • Finalità: limitare eventuali errori tecnici degli strumenti elettronici, riconoscendo un margine di sicurezza per gli automobilisti.
  • Soglia minima: se il 5% risulta inferiore a 5 km/h, si applica sempre la riduzione minima di 5 km/h.
Limite di velocità (km/h)

Velocità rilevata

Riduzione applicata

Valore sanzionabile

130

140

-7 km/h (5%)

133 km/h

50

56

-5 km/h (minimo)

51 km/h

Il margine di tolleranza non può essere aumentato a discrezione degli operatori o dei giudici: la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (tra cui l’ordinanza n. 15894/2025), ha ribadito la necessità di attenersi esclusivamente a questi parametri. Nessuna normativa, circolare o disposizione tecnica consente deroghe rispetto a tale disciplina, né in relazione al tipo di strada, né in riferimento alla categoria del veicolo, né all’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione. Eventuali sentenze che abbiano applicato soglie diverse sono state corrette nei gradi superiori di giudizio o annullate proprio per difetto di allineamento alla normativa tecnica vigente.

Tutor e autovelox: differenze tecniche e stessa regola sulla tolleranza

Esistono differenze sostanziali tra i tradizionali autovelox e il Tutor (SICVe), sia dal punto di vista del principio di funzionamento sia nell’approccio alla rilevazione dell’infrazione:

  • Autovelox: misura la velocità istantanea in un punto prestabilito, rilevando il transito del veicolo e il valore di velocità al passaggio.
  • Tutor: calcola la velocità media su un determinato tratto stradale, attraverso il rilievo della targa e dell’ora di transito su due varchi distanziati anche diversi chilometri.
Nonostante le diversità nei metodi di misurazione, la normativa non distingue tra i dispositivi quanto al meccanismo di applicazione della tolleranza: il margine del 5% (minimo 5 km/h) è stato espressamente esteso anche ai sistemi di controllo della velocità media dalle pronunce più recenti della Cassazione. Di conseguenza qualsiasi superamento del limite – oltre il 5% già scalato dal valore calcolato – comporta la legittimità della sanzione amministrativa collegata.

Negli ultimi anni, il tema della tolleranza del 5% applicata dalle apparecchiature di rilevamento della velocità ha trovato una precisa definizione nell’ambito della giurisprudenza nazionale. La Corte di Cassazione, tramite diverse ordinanze tra cui la n. 15894/2025, ha statuito che il principio della riduzione del 5% - previsto dall’articolo 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - deve applicarsi anche ai dispositivi che misurano la velocità media, come il Tutor.

L’impatto di queste sentenze è stato particolarmente rilevante nei casi riguardanti automezzi pesanti e sulle tratte autostradali principali, ponendo fine alle interpretazioni locali che tentavano di ampliarne la soglia. La temperanza della regola è stata riconosciuta come elemento centrale nella garanzia della certezza del diritto per tutti gli automobilisti.

Tutor 3.0: funzionamento, tecnologia e novità sulle rilevazioni

I sistemi Tutor di ultima generazione, noti come Tutor 3.0, sono caratterizzati dall’adozione di tecnologie avanzate che permettono di monitorare una gamma sempre più ampia di comportamenti e infrazioni stradali. Le caratteristiche sono:

  • Monitoraggio su lunga distanza: i Tutor 3.0 sono attivi su oltre 1.800 km di autostrada, coprendo 26 tratte principali con rilevazioni che si estendono su più corsie e in condizioni di scarsa visibilità.
  • Tecnologia Navigard: la piattaforma tecnologica di nuova generazione consente un’interconnessione tra telecamere, sensori e sistemi di data analysis, garantendo una precisione elevata nel calcolo della velocità media.
  • Tipi di infrazioni rilevabili:
    • Andatura irregolare;
    • Circolazione in corsia non consentita;
    • Superamento dei limiti anche in condizioni meteorologiche variabili;
    • Sorpassi vietati e comportamenti di guida pericolosi.
Alle innovazioni tecniche corrisponde anche una maggiore integrazione nella gestione delle sanzioni. La tolleranza del 5% resta inalterata, con la possibilità di variazione solo per limiti temporanei o speciali (ad es. lavori o condizioni meteo avverse, in cui i limiti vengono automaticamente adattati).

Le contestazioni sulle sanzioni generate da questi dispositivi si sono ridotte, grazie all’affidabilità tecnica e all’estensione della raccolta dati su scale temporali e spaziali maggiori rispetto al passato.

Sanzioni, decurtazione punti e sospensione patente: cosa rischia chi supera il margine

Le conseguenze in caso di superamento del margine di tolleranza previsto dal Codice della Strada variano in base all’entità del valore eccedente e sono ben articolate:

Superamento limite

Ammenda (€)

Punti decurtati

Sospensione patente

Da 1 a 10 km/h

42 - 173

1

No

Da 10 a 40 km/h

173 - 694

2-5

No

Da 40 a 60 km/h

543 - 2170

6

1-3 mesi

Oltre 60 km/h

847 - 3389

10

6-12 mesi (+ revoca in caso di recidiva)

  • Sanzioni accessorie: In caso di recidiva nelle infrazioni gravi, è prevista la sospensione o revoca della patente fino a un anno.
  • Mini-sconto sulle multe multiple: se vengono rilevate più infrazioni nello stesso tratto e periodo (entro un’ora), si applica solo la sanzione più grave maggiorata di un terzo.
  • Variazioni notturne: gli importi aumentano di un terzo se l’infrazione si verifica tra le 22:00 e le 07:00.
Tali misure rispondono all’obiettivo di deterrenza e di tutela della sicurezza collettiva, secondo i parametri del Codice della Strada.

La validità della multa: omologazione, taratura, notifica e documentazione necessaria

Gli atti sanzionatori devono rispondere a precisi requisiti di validità:

  • Omologazione: il dispositivo di rilevamento deve risultare omologato e approvato secondo le procedure ministeriali.
  • Taratura: obbligo di verifica periodica, almeno annuale, certificata da documento pubblico. L’assenza di tale attestazione rende la sanzione annullabile.
  • Notifica: la comunicazione della multa deve avvenire entro 90 giorni dalla violazione, calcolati dalla data dell’infrazione all’avvio della spedizione postale.
  • Documentazione fotografica: ogni accertamento deve essere corredato da immagini del passaggio nei due punti di rilevamento e dai dati identificativi della vettura.
  • Segnaletica: obbligo di cartelli che informano la presenza dei dispositivi elettronici, con indicazione della rilevazione della velocità media sui Tutor.
Eventuali mancanze nella notifica, nell’omologazione o nella corretta taratura costituiscono motivo di annullamento della sanzione nel contenzioso amministrativo o giudiziario.
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