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Una casalinga ottiene l'assegno di divorzio per aver favorito la carriera del marito, il caso della Cassazione

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di Marcello Tansini pubblicato il

La Cassazione riconosce l’assegno divorzile a una casalinga che ha sostenuto la carriera del marito: decisivi sacrifici, prove, età, salute e prospettive di lavoro.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza della Prima sezione civile 22 maggio 2026, n. 15661, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna di 65 anni che chiedeva di riportare da 250 a 400 euro mensili l’assegno divorzile versato dall’ex marito. La ricorrente non aveva redditi e soffriva di patologie oculari indicate come invalidanti.

Durante i circa vent’anni di matrimonio si era occupata della casa e della famiglia, mentre l’ex coniuge percepiva una pensione di circa 2.700 euro al mese. La differenza economica, però, non è stata sufficiente. Per ottenere il riconoscimento della componente compensativa dell’assegno occorre dimostrare che la scelta di dedicarsi alla famiglia abbia comportato la rinuncia a concrete opportunità di lavoro o di crescita professionale.

La decisione della Cassazione e l’importo contestato

Il provvedimento ha confermato quanto deciso nei gradi precedenti. All’inizio, un decreto presidenziale aveva stabilito un contributo di 400 euro al mese. Il giudice di primo grado lo aveva poi ridotto a 250 euro, somma confermata dalla Corte d’appello di Torino.

La donna ha quindi presentato ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Le sue contestazioni riguardavano la sproporzione tra i redditi, il lavoro domestico svolto durante il matrimonio, le condizioni di salute e i principi di solidarietà e pari dignità.

La Suprema Corte non era chiamata a rivalutare i fatti come avrebbe fatto un giudice di merito. Le censure sono state giudicate inammissibili perché non indicavano una specifica violazione di legge né un vizio processuale esaminabile in sede di legittimità. È questo il punto che interessa il diritto di famiglia: essere stata casalinga, anche per molti anni, non dimostra da solo il sacrificio professionale necessario per ottenere l’assegno nella sua funzione perequativo-compensativa.

Il percorso familiare e processuale della donna

La ricorrente era separata dal 2004 e, dopo il divorzio, non aveva lavorato. Al momento della separazione le due figlie avevano 15 e 10 anni. La donna viveva in un appartamento posseduto in comproprietà con i fratelli. L’ex marito, invece, abitava con una nuova compagna, dalla quale aveva avuto un figlio.

La situazione abitativa e familiare è stata esaminata insieme ai dati reddituali e patrimoniali dei due ex coniugi. Nessun elemento, preso isolatamente, era destinato a determinare l’esito della domanda.

La Corte d’appello di Torino aveva dato particolare rilievo a un dato: dal 2005 non risultava documentata alcuna ricerca di lavoro. La ricorrente sosteneva che l’età, l’assenza di reddito e le patologie oculari le impedissero di trovare un’occupazione adeguata. Le allegazioni sanitarie, però, erano state considerate generiche. Non chiarivano abbastanza né la natura delle patologie né il momento in cui erano insorte.

Non era stato precisato, in particolare, se i disturbi fossero già presenti al momento della separazione e quale fosse la loro incidenza concreta sulla capacità lavorativa. Il problema, quindi, non era soltanto l’esistenza di una condizione di salute, ma la mancanza di elementi in grado di collegarla alla possibilità effettiva di lavorare.

Anche la nuova famiglia dell’ex marito è entrata nella valutazione complessiva. La convivenza e la nascita di un altro figlio non fanno venir meno automaticamente l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge. Incidono, però, sulle risorse disponibili e sugli oneri familiari della persona obbligata.

Perché fare la casalinga non basta da solo

La pronuncia tiene distinti due dati che nelle domande di assegno vengono talvolta sovrapposti. Una cosa è aver svolto per anni il lavoro domestico e di cura. Un’altra è aver rinunciato, proprio per quella scelta, a opportunità professionali concrete, subendo poi le conseguenze economiche di tale rinuncia.

La durata dell’impegno familiare, da sola, non consente di dare per dimostrato il secondo elemento. La funzione compensativa dell’assegno serve a riconoscere lo squilibrio prodotto dall’aver impiegato energie e capacità nella famiglia anziché in un’attività remunerata. Per accertarlo, il giudice deve poter ricostruire almeno tre passaggi: la possibilità reale di lavorare, la decisione di rinunciarvi per esigenze familiari e il legame tra quella decisione e la condizione economica successiva.

Non occorre una lettera formale di rinuncia al lavoro. Il percorso, però, deve essere descritto e provato con indicazioni specifiche. Nel caso esaminato, la ricorrente non aveva indicato offerte di lavoro rifiutate, studi interrotti, progressioni di carriera abbandonate o altre occasioni identificabili.

La mancata ricerca di un impiego dopo la separazione, quando le figlie erano già adolescenti, è stata ritenuta difficilmente compatibile con la tesi di un sacrificio professionale concreto subito durante il matrimonio. La Cassazione ha perciò considerato insufficiente il semplice richiamo ai vent’anni trascorsi nella gestione della casa e della famiglia.

Le tre funzioni dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile è regolato dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970. Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018 è stato superato il precedente criterio automatico basato sul tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Il giudice deve confrontare le condizioni delle parti e ricostruire la storia familiare, tenendo presenti tre funzioni collegate:

  • Funzione assistenziale: protegge il coniuge che non dispone di mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive.
  • Funzione compensativa: riconosce i sacrifici personali e professionali sostenuti nell’interesse della famiglia.
  • Funzione perequativa: riequilibra lo svantaggio economico quando deriva dalle scelte condivise dalla coppia.
Nel caso concreto, la distanza tra i 250 euro mensili ricevuti dalla donna e la pensione di circa 2.700 euro dell’ex marito indicava una situazione economica diversa tra le parti. Non provava, però, da sola l’origine di quello squilibrio.

Per la componente assistenziale servono dati attuali sul bisogno e sulla possibilità concreta di procurarsi un reddito. Quando si invoca la componente compensativa-perequativa, occorre invece ricostruire il rapporto tra l’organizzazione della vita familiare e lo svantaggio economico che ne sarebbe derivato.

La valutazione può comprendere le condizioni economiche e i patrimoni, l’età, la salute, la durata del matrimonio, il contributo alla gestione della famiglia e l’apporto dato alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro coniuge. Rilevano anche le ragioni della decisione. Nessuno di questi fattori produce da solo un risultato già stabilito.

Quali prove possono dimostrare il sacrificio

Chi chiede l’assegno deve allegare e provare i fatti che rendono fondata la domanda. Una ricostruzione utile dovrebbe chiarire che cosa è successo prima, durante e dopo il matrimonio, collegando le scelte familiari alle conseguenze sulla carriera e sul reddito.

In relazione alla situazione concreta, possono assumere rilievo:

  • i contratti di lavoro precedenti, le buste paga e la documentazione previdenziale, per confrontare il percorso professionale precedente e quello successivo alle scelte familiari;
  • le lettere di dimissioni, le richieste di trasformazione del rapporto o le comunicazioni relative al passaggio al part-time;
  • le offerte di lavoro rifiutate, i trasferimenti non accettati e le testimonianze sugli accordi familiari riguardanti la cura dei figli;
  • le iscrizioni a corsi, i titoli non conseguiti, la formazione interrotta o il mancato aggiornamento professionale;
  • i documenti capaci di descrivere il lavoro di cura, la gestione prevalente della casa e il sostegno prestato alla carriera dell’altro coniuge;
  • le dichiarazioni dei redditi, i dati sui patrimoni, le spese mediche e le certificazioni sanitarie dettagliate, con l’indicazione delle date e dell’incidenza sulla capacità lavorativa.
La prova non deve limitarsi a dimostrare che una persona non lavorava. Deve spiegare quale alternativa professionale è stata sacrificata, per quali necessità familiari e con quale effetto economico nel tempo.

Anche le presunzioni possono essere considerate, purché si inseriscano in un quadro di fatti concordanti. Non possono sostituire ogni allegazione. Il giudice deve poter comprendere quale fosse la possibilità professionale esistente, quale scelta sia stata compiuta all’interno della coppia e perché quella scelta abbia inciso sulla condizione economica successiva.

Età, salute e ricerca di un’occupazione

L’età avanzata e la malattia possono incidere sia sull’adeguatezza dei mezzi sia sulla possibilità oggettiva di procurarsi un reddito. Non bastano, però, riferimenti generici. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 15661 del 2026, le patologie oculari erano state indicate senza una descrizione sufficiente della loro origine, della gravità e degli effetti sulla capacità di lavorare.

Il momento in cui si colloca la mancata ricerca di un’occupazione conta. L’assenza di iniziative dopo la separazione non cancella automaticamente l’eventuale sacrificio compiuto durante il matrimonio. Può però rendere più difficile dimostrare che lo svantaggio attuale dipenda dalla scelta di dedicarsi alla famiglia.

Per questa ragione, la condotta successiva alla rottura del rapporto viene valutata insieme all’età, alle competenze, alle condizioni di salute e alle opportunità realisticamente disponibili. La ricerca di un lavoro non viene considerata in astratto, né può essere separata dalla concreta situazione personale della richiedente.

Qui entra in gioco il principio di autoresponsabilità. Dopo la fine del matrimonio, il coniuge deve cercare l’autonomia quando ne ha la possibilità. Questo non consente all’ex coniuge obbligato di richiamare l’autosufficienza per ignorare uno svantaggio effettivamente prodotto dall’organizzazione familiare condivisa. Le scelte comuni restano rilevanti, ma devono essere dimostrate nel loro contenuto e nei loro effetti.






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Marcello Tansini

Nato a Milano nel 1979, laureato alla Bocconi dopo il liceo classico ai Salesiani di Milano. Uno dei pionieri dell'Internet italiano, uno dei fondatori tra l'altro del celebre sito degli anni 90-2000 webmasterpoint.org, si occupa di organizzare tutta la parte editoriale di Businessonline, ma scrive anche lui stesso sia sulle tematiche legate ai suoi studi che alle sue passioni. In modo particolar...