La conseguenza nel caso di mancato rispetto del limite di 65.000 euro di ricavi o compensi si viene esclusi dal regime forfettario delle partite Iva. Non subito ovvero non nell'anno in corso, ma in quello successivo. A patto di rispettare anche gli altri requisiti previsti, è comunque possibile dopo un anno di transizione nel regime ordinario rientrare in quello forfettario. Ebbene, non sono ammesse deroghe alla regola dei 65.000 euro, a meno che il contribuente non corregga eventuali errori commessi nella fattura sia modificando l'importo e sia annullando lo stesso documento contabile.
Condizione fondamentale per aderire al regime forfettario delle partite Iva è aver conseguito ricavi o percepito compensi fino a 65.000 euro all'anno. Si tratta del principale requisito, ma non è il solo, per fruire di un'aliquota sostitutiva al 15%.
Ce ne sono anche altri che, aggiunti ai limiti previsti rendono più o meno interessante l'appartenenza a questo sistema fiscale. Se esiste una regola vuole dire che in caso di mancato rispetto si va incontro a precise conseguenze.
Nel caso del regime forfettario, oltrepassare la soglia di ricavi o di compensi ammessi significa essere espulsi. Ci domandiamo quindi se è possibile porre rimedio perché, soprattutto quando si arriva alla fine dell'anno, può anche accadere di aver commesso errori nei calcoli e dunque di trovarsi fuori. Vediamo quindi:
La conseguenza nel caso di mancato rispetto del limite di 65.000 euro di ricavi o compensi si viene esclusi dal regime forfettario delle partite Iva. Non subito ovvero non nell'anno in corso, ma in quello successivo.
A patto di rispettare anche gli altri requisiti previsti, è comunque possibile dopo un anno di transizione nel regime ordinario rientrare in quello forfettario.
Ebbene, non sono ammesse deroghe alla regola dei 65.000 euro, a meno che il contribuente non corregga eventuali errori commessi nella fattura sia modificando l'importo e sia annullando lo stesso documento contabile. Se è tutto corretto e non ci sono cambiamenti da apportare, non resta altro da fare che attendere 12 mesi prima di rientrare nel regime agevolato delle partite Iva.
In tutti i casi, questo regime è escluso alle persone fisiche la cui attività è stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a loro.
Per prevalenza si intende che il fatturato sia maggiore del 50%. Semaforo rosso pure per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nello stesso anno partecipano in contemporanea all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni e società a responsabilità limitata.
Da un limite all'altro, il regime forfettario delle partite Iva è precluso a coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati maggiori di 30.000 euro. Dopodiché non bisogna aver pagato o sostenuto spese per una cifra maggiore di 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori.
La base imponibile per calcolare le imposte che si applicano nel regime forfettario delle partita Iva dipende dal fatturato ovvero dai ricavi e dai compensi complessivi incassati nei 12 mesi da gennaio a dicembre. Sul fatturato si applica un coefficiente di redditività differente in base al tipo di attività svolta che è a sua volta legato al Codice Ateco.
Dal punto di vista pratico, con l'applicazione del coefficiente al fatturato si ottiene il reddito su cui conteggiare le tasse da pagare. Una volta calcolato il reddito occorre applicare l'aliquota prevista per il regime forfettario. L'aliquota è fissa e forfettaria ed è pari al 15%.
Tuttavia i lavoratori che scelgono questo regime devono tenere conto anche di altre spese ovvero i contributi previdenziali, che possono essere relativi a una cassa dedicata nel caso di professionisti o più genericamente alla gestione separata dell'Inps.
Dal punto di vista amministrativo, tutti loro sono obbligati a emettere lo scontrino elettronico mentre è facoltativa la fatturazione elettronica. Tuttavia per incentivarne l'utilizzo è stato introdotto un sistema premiale ovvero la riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento: da 5 a 4 anni.