Il contratto del settore commercio 2019 si applica alle aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi, che svolgano attività di dettaglio/ingrosso tradizionale, distribuzione, importazione, commercializzazione e assistenza veicoli e commercio con l'estero.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio prevede regole, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, tra le aziende dei settore commercio, servizi e terziario e personale dipendente.Cosa funziona il contratto di lavoro 2019 del commercio?
Andiamo, ora, a fare una panorama sugli elementi fondamentali che compongono il contratto nazionale del commercio attualmente in vigore relativamente a stipendi, malattie, permessi, ferie e straordinari.
Gli stipendi dei lavoratori con contratto del commercio 2019 dipendono dai livelli in cui sono inquadrati. Stando al CCNL sono sette i livelli che prevedono stipendi differenti che sono di:
Per i lavoratori nel settore commercio sono previste tredicesima e quattordicesima mensilità: la tredicesima, che è una mensilità della retribuzione di fatto, viene erogata nella busta paga di dicembre, mentre la quattordicesima, come la tredicesima pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, viene erogata il primo luglio di ogni anno.
Per il lavoro straordinario, eccedente l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale, si possono svolgere ore di straordinario nei limiti di 200 ore e le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono:
Gli impiegati nel settore del commercio hanno diritto a 180 giorni di malattia nell'anno solare senza rischio di perdere il proprio posto in quest’arco di tempo. Il lavoratore durante il periodo di malattia, previa presentazione del certificato medico al proprio datore di lavoro, ha diritto a percepire l’intera retribuzione per i primi tre giorni di malattia pagata dal datore di lavoro per due eventi di malattia durante l'anno.
L'indennità pagata dal datore di lavoro scende al 66% nel caso di un terzo evento di malattia e ancora al 50% nel caso di un quarto evento di malattia nell’arco dello stesso anno.
Sono 26 i giorni di ferie annui previsti dal contratto commercio 2019 per un orario di lavoro dal lunedì al sabato e si riducono per un orario di lavoro dal lunedì al venerdì. Le ferie maturate devono essere fruite nel periodo di chiusura dell’azienda e se non chiude devono essere fruite per due settimane nell’anno e altre due entro 18 mesi dall’anno di maturazione.
Per quanto riguarda i permessi, sono previste 88 ore annue di permessi nelle aziende con meno di 15 dipendenti e 104 ore annue nelle aziende con almeno 15 o più dipendenti. Stando a quanto previsto dalle regole del contratto 2019, nei primi due anni di assunzione il lavoratore può usare sole 32 ore annue di permessi, a prescindere da quanti dipendenti un’azienda abbia, e dal terzo anno può usare i permessi al 50% e solo dal quinto anno di assunzione può usare i permessi al 100%.
Per quanto riguarda il giorno di riposo settimanale, generalmente il contratto commercio 2019 prevede che il giorno di riposo coincida con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso.