Sì: la casa rientra tra i beni immobili che possono essere pignoramenti in caso di mancato pagamento di un debito, con alcune eccezioni per la prima casa e diversi casi da considerare.
Il pignoramento della casa non è un provvedimento cui si ricorre subito appena un debitore non paga il proprio debito con banche o finanziarie. Si tratta, infatti, dell’ultimo atto di esecuzione forzata che si verifica al termine di una lunga procedura che inizia con una semplice telefonata al debitore perché saldi il suo debito senza dover procedere ad un recupero crediti. Solo se il debitore continua a non pagare, parte l’eventuale recupero credito, quindi segue un decreto ingiuntivo e poi un atto di precetto che formalizza il via al pignoramento vero e proprio.
In materia di pignoramento di casa, vi sono recenti sentenze della Cassazione che prevedono regole e leggi aggiornate in merito, a partire dalla impignorabilità della prima casa. Vediamo quali sono le ultime sentenze della Cassazione più importanti relative al pignoramento di casa.
Stando a quanto stabilito decreto 69/2013 (il c.d. Decreto del Fare), ‘Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito’ con il concetto di impignorabilità della prima casa, se un soggetto ha debiti con il Fisco quest’ultimo non può pignorare la prima casa. L’impignorabilità vale solo ed esclusivamente per le case che:
Solo il Fisco, però, non può pignorare la prima casa. Altri enti creditori in caso di mancato pagamento di un debito possono rifarsi anche sulla prima casa. Possono, pertanto, pignorare la prima casa:
Cosa succede se la casa da pignorare è la casa coniugale in comproprietà dei due coniugi? Stando a quanto stabilito dalla Cassazione, la comunione legale è senza quote per cui tutti i beni che sono in comunione devono essere pignorati interamente. Se, però, il provvedimento di pignoramento vale solo per una quota della casa, si può fare ricorso al Tribunale dove pende l’esecuzione in opposizione agli atti esecutivi.
Il pignoramento sulla casa di proprietà di entrambi i coniugi deve essere notificato anche al coniuge non debitore, che, secondo la Cassazione, non può chiedere la divisione del bene in caso di pignoramento anche se le caratteristiche tecniche dell’immobile la permetterebbero.
Anche questa procedura richiama il principio della comunione legale senza quote, che non permette di riconoscere al coniuge non debitore la proprietà esclusiva di una parte del bene pignorato.
Chiunque decida di pignorare una casa di proprietà, così come anche altri bene o auto compresa, Fisco compreso, prima di procedere all’effettivo pignoramento deve cercare di riscuotere il debito in maniera bonaria. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare al debitore l’intenzione di pignoramento prevedendo un termine entro il quale il debitore può saldare il suo debito.
Se mancano questi passaggi formali, l’iscrizione ipotecaria è nulla e si può presentare ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria. Secondo la Cassazione, infatti, solo rispettando le procedure formali e i principi di riscossione bonaria si può vivere in un clima di civiltà giuridica che è essenziale nei rapporti tra contribuente e fisco.
Considerando che il provvedimento di pignoramento prevede una lunga procedura, nonché costosa, fino a quando non si arriva all’esproprio del bene, molte procedure esecutive vengono sospese perché si riesce a raggiungere un accordo tra creditore e debitore per la rateizzazione del debito. Secondo la Cassazione, infatti, su richiesta dei creditori e sentito il debitore, il giudice ha facoltà di sospendere il provvedimento di pignoramento per un massimo di 24 mesi.