Il trattamento di fine rapporto rappresenta un importante ammortizzatore economico per i lavoratori dipendenti in Italia. L’anticipo del TFR consiste nella possibilità per il dipendente di ottenere, in determinate condizioni, una quota della somma maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Per l’anno 2026, la cornice normativa prevede, per i lavoratori del settore privato con almeno otto anni di anzianità presso la stessa azienda, la possibilità di accedere all’anticipazione per motivazioni specifiche come spese sanitarie e acquisto della prima casa. La più recente nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2025 ha ribadito l’illegittimità di erogazioni periodiche correnti del TFR, sottolineando il carattere straordinario dell’anticipazione.
Motivazioni valide e aggiornate per richiedere l’anticipo TFR
La normativa vigente stabilisce specifiche motivazioni che permettono di presentare la richiesta di anticipo sul trattamento di fine rapporto. Le disposizioni principali, integrate da possibili condizioni migliorative inserite nei contratti collettivi, sono articolate su motivazioni tassativamente indicate, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza della procedura.
Fra le cause principali che consentono al lavoratore di accedere al TFR in anticipo, si annoverano:
- Spese sanitarie straordinarie e documentate (dettagliate nelle sezioni successive)
- L’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli)
- Eventuali altre necessità ammesse da disposizioni di legge o contrattuali, come congedi parentali o formazione
Una
motivazione generica, come esigenze personali di particolare gravità, può essere accolta solo se contemplata dalle previsioni del contratto collettivo applicato. In assenza di precise motivazioni documentate, la richiesta rischia il rigetto. Ciò significa che, a tutela del corretto funzionamento dell’istituto, non è sufficiente essere in possesso dei requisiti generici di anzianità, ma è obbligatorio allegare idonea documentazione che giustifichi l’esigenza.
Spese sanitarie straordinarie e documentate
Le spese sanitarie di carattere straordinario sono, da sempre, una delle principali ragioni che consentono ai lavoratori di accedere anticipatamente ai propri accantonamenti fino al 70%. Questa motivazione, espressamente prevista dal Codice Civile, richiede la sussistenza di terapie mediche o interventi chirurgici che presentino carattere di urgenza, gravità o straordinarietà.
Perché la domanda sia accolta, è necessario produrre una documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica che certifichi la natura e l’entità dell’intervento, oltre alle spese sostenute o da sostenere. Rientrano, ad esempio:
- Interventi chirurgici non procrastinabili
- Terapie salvavita o durevoli
- Spese per protesi o trattamenti terapeutici complessi.
L’erogazione dipende dalla
corretta documentazione e dall’attinenza della spesa alle motivazioni sanitarie. In caso di dichiarazioni mendaci o utilizzo per fini diversi da quelli indicati, il lavoratore può essere tenuto alla restituzione della somma anticipata e, in ipotesi di gravi inadempienze, ad ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro. Per alcune categorie di fondi pensione, le spese sanitarie possono essere riconosciute anche per i familiari a carico.
Acquisto o ristrutturazione della prima casa
Fra le motivazioni più ricorrenti spicca la possibilità di ottenere una quota anticipata del TFR per l’acquisto della prima casa o per la sua ristrutturazione straordinaria. Questa possibilità è ammessa esclusivamente se l’acquisto è diretto al soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario del lavoratore o dei suoi figli.
La richiesta deve essere documentata:
- Per l’acquisto dell’immobile, occorre allegare il rogito notarile o una copia del preliminare di compravendita
- Nel caso di ristrutturazione, va prodotta una certificazione tecnica che attesti la necessità degli interventi e la loro rilevanza (ad esempio, l’abitabilità o la messa a norma).
Interventi semplici di manutenzione ordinaria non sono generalmente ammessi. La giurisprudenza ha precisato che sono considerate valide solo le ristrutturazioni essenziali a rendere abitabile o sicura la casa. Il datore di lavoro valuta la congruità della richiesta e, in presenza di motivazioni documentate, può disporre l’anticipo.
Altri casi ammessi dalla legge e dai contratti collettivi
Oltre alle due casistiche principali, sono riconosciuti alcuni ulteriori motivi di accesso anticipato:
- Spese personali;
- Spese per congedi parentali non retribuiti;
- Partecipazione a corsi di formazione estranei all’attività ordinaria nell’ambito del diritto allo studio;
- Ulteriori cause individuate dai contratti collettivi nazionali o aziendali a seconda del settore d’appartenenza
I contratti collettivi, inoltre, possono introdurre condizioni migliorative rispetto a quelle previste dalla legge, ampliando le tipologie di spesa ammesse o l’entità dell’anticipo. In mancanza di specifica previsione, valgono le regole generali codificate.
Requisiti necessari: chi può presentare domanda di anticipo TFR
L’accesso all’anticipo è legato a una serie di requisiti oggettivi e soggettivi delineati dall’attuale quadro normativo:
- Il lavoratore deve aver maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro
- Il richiedente deve essere un lavoratore subordinato del settore privato; i collaboratori, i tirocinanti e i dipendenti pubblici non possono accedere a questa procedura, salvo che per le alternative ammesse tramite intermediari finanziari o fondi specifici
- Non possono presentare istanza lavoratori di aziende in stato di crisi, né coloro che hanno in corso una cessione del quinto
È possibile richiedere l’anticipo una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, e comunque entro i limiti quantitativi e motivazionali imposti dalla normativa vigente. In alcuni casi, i
contratti collettivi possono prevedere estensioni o condizioni di miglior favore, ma non possono peggiorare quanto stabilito dalla legge. Per i lavoratori di società con almeno 50 dipendenti, la quota di TFR maturata viene destinata al Fondo di Tesoreria INPS, con modalità di richiesta specifiche.
Limiti quantitativi e procedurali nell’erogazione dell’anticipo TFR
L’istituto prevede dei limiti ben precisi per assicurare la sostenibilità finanziaria dell’anticipazione:
- L’importo non può eccedere il 70% o il 30% del TFR maturato alla data della richiesta
- L’accesso all’anticipo è riservato, annualmente, a un massimo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% dell’intero organico aziendale
Il datore di lavoro, ove sussistano plurime richieste, applica criteri di priorità definiti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Entro i limiti delle disponibilità aziendali, se superate le percentuali indicate, le richieste eccedenti vengono differite all’anno successivo o rifiutate, sempre presentando una comunicazione formale motivata.
Sotto il profilo procedurale, la domanda deve essere presentata in forma scritta, allegando i documenti comprovanti la motivazione. Nei casi previsti, occorrono certificati rilasciati dalle strutture pubbliche o altri atti idonei a comprovare il diritto. La valutazione della pratica viene effettuata secondo criteri di trasparenza e uguaglianza.
Tempi di erogazione e procedure operative nel 2026
Le tempistiche per la risposta e la liquidazione dell’anticipo rispecchiano le prassi consolidate e le rinnovate indicazioni di prassi interpretativa:
- La risposta del datore di lavoro o dell’INPS (per quote maturate nel Fondo Tesoreria) avviene, di regola, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa
- Salvo diversa indicazione nel CCNL, la liquidazione della somma avviene in un’unica soluzione entro il termine massimo di 45 giorni dall’accoglimento della domanda
- Per richieste inoltrate tramite fondi pensione, i tempi possono variare in base ai regolamenti interni, ma non superano solitamente i 90 giorni
Eventuali difformità documentali o richieste integrative possono comportare sospensioni o ritardi, che vengono notificati tempestivamente al lavoratore. In caso di domande respinte, il datore di lavoro è tenuto a esplicitare i motivi in forma scritta.
Tassazione sull’anticipo TFR 2026: regole e novità fiscali
Alle somme anticipate si applica la cosiddetta tassazione separata, che prevede aliquote variabili in base ai motivi dell’anticipazione:
| Motivazione |
Aliquota applicata |
| Spese sanitarie straordinarie |
15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di anzianità oltre il 15°, fino al minimo del 9% |
| Acquisto/ristrutturazione prima casa |
23% |
| Altre motivazioni |
23% se previste dalla contrattazione collettiva; 43% se la somma supera i 50.000 euro |
Le aliquote agevolate sono accordate solo in presenza di idonea documentazione e vanno calcolate sulla base dei criteri vigenti all’atto dell’erogazione.
Oltre alle percentuali di tassazione, le somme corrisposte in anticipo non sono soggette a contributi previdenziali. In caso di destinazione del TFR a un fondo pensione complementare, l’anticipazione segue regole differenti, con possibili ulteriori vantaggi fiscali.
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