Chi tra badanti, colf, baby sitter e signore delle pulizie può avere fino a 830 euro in più in busta paga a fine anno e come
L’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto rappresenta una possibilità concreta per chi svolge attività di assistenza familiare o collaborazioni domestiche di ottenere un significativo incremento della propria retribuzione annuale. Grazie a una recente precisazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e alle disposizioni del CCNL del settore, colf, badanti e addetti alle pulizie possono, in determinati casi e rispettando specifiche condizioni, ricevere un anticipo fino a 830 euro in più rispetto allo stipendio ordinario.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nel lavoro domestico costituisce una forma di retribuzione differita che il datore di lavoro accantona annualmente a favore del collaboratore. Questo montante viene generalmente corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro ma, in particolari circostanze, può essere erogato in anticipo.
L’accantonamento viene effettuato mensilmente e calcolato prendendo come base l’intera retribuzione lorda percepita dal dipendente, comprensiva di:
È importante precisare che la liquidazione del TFR non avviene in modo automatico ogni mese nella retribuzione, ma deve essere riservata a una somma accumulata da corrispondere solo alla fine del rapporto, a meno che non sopraggiungano cause di anticipo particolari.
La rateizzazione mensile, ormai prassi diffusa, è stata recentemente definita illegittima dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, poiché trasforma questa somma in semplice retribuzione e ne altera la natura giuridica e fiscale.
L’anticipo di una parte del TFR offre a colf, badanti e collaboratori domestici la possibilità di percepire, in casi specifici, un aumento immediato in busta paga fino a 830 euro. Tale opzione è regolamentata da precise condizioni per tutelare sia i lavoratori sia i datori.
I principali requisiti per poter accedere all’anticipo del Trattamento sono i seguenti:
Il datore valuta la richiesta e può concedere, nei limiti previsti dalla normativa, l’anticipo, predisponendo la relativa liquidazione in busta paga nel periodo concordato.
L’erogazione anticipata del TFR ha effetti importanti sotto il profilo fiscale e previdenziale. Mentre il TFR corrisposto al termine del rapporto beneficia di una tassazione separata con imposta sostitutiva del 20%, l’anticipo, se corrisposto correttamente secondo quanto previsto dalla legge, mantiene la stessa modalità fiscale.
Tuttavia, il pagamento mensile in busta paga, non previsto, trasforma la somma in retribuzione ordinaria e fa scattare una tassazione secondo gli scaglioni IRPEF ordinari, con possibili aggravii fiscali per il collaboratore.
Per quanto riguarda i contributi INPS, il TFR non costituisce base imponibile previdenziale. Tuttavia, se corrisposto illecitamente in modo mensile, l’importo fa invece parte della base contributiva, potendo modificare le aliquote applicate soprattutto per i contratti ad ore inferiori alle 24 settimanali.
I datori di lavoro domestico non fungono da sostituti d’imposta, quindi qualsiasi somma percepita, compreso l’anticipo TFR, deve essere dichiarata direttamente dal lavoratore al momento della dichiarazione annuale dei redditi.
L’adozione di prassi difformi rispetto alle disposizioni del CCNL e della normativa comporta rischi e sanzioni, in particolare per la rateizzazione illegittima del TFR in busta paga. In caso di verifica da parte dell’Ispettorato del Lavoro, il datore che abbia liquidato mensilmente il TFR sarà tenuto a ricostituire il fondo non accantonato e a versare una sanzione pecuniaria che può andare da 500 a 3.000 euro; nella prassi, l’importo comminato è generalmente pari a 1.000 euro.