Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Assegno di mantenimento ai figli e spese extra, come e quanto si devono pagare secondo le nuove Linee Guida 2025

di Marianna Quatraro pubblicato il
Assegno mantenimento figli spese extra

Cosa prevedono le nuove Linee guida 2025 approvate da Tribunale, Corte d'Appello e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per la divisione delle spese extra per i figli oltre il mantenimento

L'approvazione delle nuove linee guida 2025 in materia di divisione delle spese extra per i figli rappresenta un passaggio importante nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori successivamente alla separazione o al divorzio. Il documento, frutto della collaborazione tra il Tribunale di Milano, la Corte d’Appello locale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, si prefigge di ridurre i conflitti e garantire uniformità nelle procedure, offrendo agli interessati un quadro aggiornato e dettagliato. Le disposizioni mirano ad accrescere la tutela dei minori.

L’assegno di mantenimento ha la funzione di coprire le esigenze ordinarie dei figli, tra cui il vitto, la mensa scolastica, l’abbigliamento ordinario (inclusi i cambi stagionali), le spese abitative (affitto, utenze e consumi), la cancelleria scolastica ricorrente e i farmaci da banco. Queste voci sono considerate ordinarie e direttamente comprese nel contributo periodico.

Le spese extra, invece, fanno riferimento a tutte quelle uscite considerate straordinarie o non ricorrenti, la cui gestione richiede criteri di suddivisione definiti per evitare squilibri e contenziosi. Esempi di spese straordinarie includono:

  • visite mediche specialistiche
  • trattamenti sanitari particolari
  • cure dentistiche urgenti
  • tasse scolastiche e universitarie
  • attività sportive o formative extra-curriculari
  • spese impreviste per la salute
  • libri di testo e materiale non ricorrente

Criteri per la divisione delle spese straordinarie secondo le nuove Linee Guida

Sulla base delle recenti Linee Guida 2025 del Tribunale di Milano, la definizione della divisione delle spese extra dipende dalla tipologia della spesa stessa e della necessità o meno di un accordo preventivo.

Il principio di proporzionalità è posto al centro: ogni genitore contribuisce alle spese in misura proporzionale alle proprie condizioni economiche.

Le linee guida distinguono:

  • spese straordinarie senza obbligo di accordo, eseguite autonomamente purché debitamente documentate (ad es. visite specialistiche prescritte, trattamenti sanitari urgenti, libri di testo, tasse scolastiche obbligatorie);
  • spese che necessitano di consenso scritto dell’altro genitore (corsi sportivi, viaggi studio, cure dentistiche private non urgenti, trattamenti non coperti dal SSN).
Per tutte le spese è richiesta la puntuale documentazione. Se il genitore anticipa una spesa, deve inviare una comunicazione formale entro i termini stabiliti dalle linee guida. Le suddivisioni, se non diversamente specificato, seguono normalmente la percentuale fissata giudizialmente o concordata.

Quando le spese extra devono essere concordate e quando no

Il nuovo documento opera una netta distinzione tra le spese che richiedono una preventiva approvazione dell’altro genitore e quelle effettuabili senza consultazione obbligatoria:

  • Non necessitano di accordo: spese per salute prescritte (ticket, medicine, lenti non cosmetiche), urgenze dentistiche, tasse scolastiche obbligatorie, libri di testo, materiale didattico tecnologico, assicurazioni scolastiche, iscrizione a centri estivi ricreativi o tempo pre/post scuola, purché la spesa sia adeguatamente documentata.
  • Richiedono consenso scritto: attività formative private extra (lingue, corsi sportivi), viaggi studio all’estero, patente di guida, terapie particolari non coperte dal SSN, acquisto di strumenti o attrezzature sportive di rilevante valore.
Il genitore interpellato ha 10 giorni di tempo per esprimere un dissenso motivato; trascorso tale periodo senza risposta, il consenso si considera prestato.

Se la spesa supera il 10% del reddito mensile netto del genitore obbligato, la divisione dovrà essere determinata o riequilibrata secondo il criterio di proporzionalità.

Modalità pratiche di rimborso e obblighi documentali per le spese extra

Le modalità di rimborso seguono procedure formali finalizzate a prevenire disguidi e contestazioni. In particolare:

  • Il genitore che anticipa la spesa deve trasmettere la specifica documentazione all’altro genitore entro 30 giorni dall’effettuazione della spesa stessa;
  • Il rimborso da parte dell’altro genitore deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi tra le parti;
  • In assenza di risposta entro 10 giorni rispetto alle richieste di consenso per spese future, il silenzio viene interpretato come accettazione tacita;
Esempio tabellare:
Fase Tempistica
Domanda di consenso spesa Risposta entro 10 giorni (silenzio = accettazione)
Invio documenti spesa effettuata Entro 30 giorni
Rimborso Entro 15 giorni dalla documentazione

Gestione delle spese per figli con disabilità: specificità e tutele

La normativa del 2025 prevede disposizioni peculiari per quanto riguarda i figli con disabilità, offrendo maggiore tutela e facilitando l’accesso alle risorse necessarie. Non è richiesto il consenso preventivo per una serie di prestazioni e servizi, tra cui:

  • Interventi medici, sia urgenti che ordinari;
  • Acquisto di alimenti o integratori terapeutici prescritti;
  • Adattamenti all’abitazione per esigenze specifiche;
  • Assistenza educativa e domiciliare;
  • Frequenza di centri diurni, attività culturali e sportive adattate;
  • Veicoli modificati e relativi costi obbligatori (assicurazione, bollo);

Conseguenze in caso di mancato accordo o inadempienza nella ripartizione delle spese extra

L’inosservanza delle linee guida comporta numerose ripercussioni, sia dal punto di vista amministrativo che legale.

Se sorgono, infatti, controversie in merito a spese non riconosciute o rimborsi omessi, la parte lesa può rivolgersi all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.


Il giudice, sulla base della documentazione fornita e del rispetto delle procedure, può disporre provvedimenti per il recupero coattivo della cifra spettante, applicando sanzioni o adottando strumenti di tutela a favore del minore.

Leggi anche