Come funziona la bigenitorialità e quali sono le tutele e i diritti riconosciuti ai figli dopo la separazione e il divorzio
Bambini e adolescenti coinvolti nella separazione dei genitori vivono cambiamenti profondi nella loro quotidianità e nelle relazioni affettive. La bigenitorialità, concetto centrale nell’ordinamento italiano in materia di affidamento dei figli, assicura che ciascun genitore continui a esercitare cura, educazione e supporto morale, garantendo una presenza reale e significativa nella vita dei minori. Questo diritto dei figli non si esaurisce nella semplice frequentazione, ma si riflette nella possibilità di ricevere attenzione e responsabilità da entrambi i genitori, indipendentemente dal legame matrimoniale o dalla convivenza pregressa.
Fino al 2006, le decisioni in tema di affidamento dei figli privilegiavano spesso un genitore, nella maggioranza dei casi la madre, nella convinzione che la stabilità emotiva e organizzativa fosse meglio garantita dalla scelta unilaterale.
L’introduzione della Legge n. 54/2006 ha segnato una svolta, sancendo l’affidamento condiviso come regola e codificando il principio di bigenitorialità. Questo sviluppo si è allineato alle convenzioni internazionali che promuovono il mantenimento di legami continui con entrambi i genitori anche dopo la rottura familiare.
Il passaggio dalla “potestà” alla responsabilità genitoriale ha avuto un impatto notevole: oggi la centralità dell’interesse del minore determina la scelta della forma di affidamento, con il coinvolgimento attivo di entrambi i genitori, che non è più subordinato a una perfetta collaborazione, ma si fonda sulla capacità di garantire la cura e una crescita equilibrata. L’affidamento esclusivo è così divenuto una soluzione eccezionale e motivata solo da comprovate esigenze di tutela dei figli.
L’affidamento condiviso, come definito dalla legge e consolidato dalla pratica giurisprudenziale, implica che entrambi i genitori, dopo la separazione o il divorzio, mantengano la responsabilità e la partecipazione alle decisioni rilevanti per la vita dei figli, come salute, istruzione, educazione e scelte straordinarie.
Nella maggioranza delle separazioni, questo modello garantisce ai figli il diritto alla bigenitorialità effettiva, con ciascun genitore che partecipa attivamente al percorso di crescita. La distinzione con l’affidamento esclusivo risiede nella gestione delle responsabilità: nel primo caso, le scelte fondamentali richiedono condivisione, mentre nell’affidamento esclusivo un solo genitore assume la responsabilità decisionale, fermo restando, ove possibile, il diritto dell’altro genitore a mantenere relazioni significative.
Le decisioni giudiziarie in materia di affidamento dopo il divorzio sono improntate al primario interesse del minore. Il giudice, nel valutare la soluzione più adeguata, prende in considerazione diversi elementi, quali la capacità genitoriale, la stabilità abitativa, le disponibilità di tempo, l’età del figlio e la sua maturità.
Particolare rilievo viene attribuito all’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, nell’ottica di valorizzare l’identità e le aspettative del ragazzo. Tra i criteri di valutazione emergono anche dati oggettivi quali la situazione economica e le relazioni sociali, oltre a eventuali rapporti con ascendenti o parenti.
In presenza di conflittualità, il magistrato valuta se questa sia pregiudizievole alla serenità o comporti rischi per la crescita equilibrata del figlio, adattando tempi e modalità di incontro sulla base della realtà familiare, così da perseguire sempre il superiore interesse del minore e promuovere la bigenitorialità come diritto fondamentale.
Una delle maggiori sfide nell’attuazione della bigenitorialità risiede nella distinzione tra decisioni quotidiane e straordinarie. Secondo la prassi e la normativa vigente, le scelte ordinarie, che comprendono aspetti come la gestione della routine, le attività scolastiche, e la salute ordinaria, possono essere prese autonomamente dal genitore presso cui il figlio è presente. Le decisioni straordinarie, invece, richiedono il consenso condiviso: rientrano tra queste la scelta della scuola, dei percorsi sanitari specialistici, le attività formative o religiose, e il trasferimento di residenza.
La mancata condivisione delle decisioni rilevanti può portare all’intervento del giudice, chiamato a risolvere il disaccordo. Il quadro normativo sostiene la flessibilità senza sacrificare la coerenza educativa, favorendo un ambiente in cui la partecipazione e la responsabilità dei genitori assicurano la continuità affettiva e il rispetto delle esigenze evolutive dei figli.
L’aspetto economico rappresenta un punto delicato nella gestione post-separazione. Il mantenimento dei figli è sancito come dovere legale e proporzionale ai redditi dei genitori, ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno e alle esigenze degli stessi. Nei casi di affidamento condiviso, il contributo può avvenire sotto forma di assegno periodico o mantenimento diretto, in base agli accordi e alle capacità economiche. Il giudice determina l’importo considerando:
Il regime di affidamento condiviso comporta diverse modalità di collocamento, ossia l’individuazione del genitore presso cui i figli risiedono prevalentemente. Le principali tipologie di collocamento sono:
L’affidamento esclusivo rappresenta una soluzione residuale e viene disposto solo quando la partecipazione di un genitore risulta pregiudizievole per il minore. Tra i motivi ricorrenti figurano violenza domestica, dipendenza, disinteresse o grave inadeguatezza educativa. Secondo l’a normativa vigente, la responsabilità decisionale viene affidata a un solo genitore, ma il diritto di visita e relazione dell’altro viene salvaguardato ove compatibile.
È possibile richiedere successivamente la modifica verso una forma di affidamento più partecipata, presentando al giudice prove di un miglioramento delle condizioni personali o relazionali. Questa flessibilità risponde all’obiettivo di tutelare il reale interesse del minore, adattando la soluzione giudiziale al mutare delle esigenze e delle capacità dei genitori.