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Come funziona la gestione del TFR-TFS dipendenti pubblici in caso di mobilità all'interno della PA

di Marcello Tansini pubblicato il
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I recenti chiarimenti forniti dall'Inps sulla gestione del Tfr-Tfs dei dipendenti pubblici in mobilità interna

La mobilità interna nella pubblica amministrazione rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento dell'organizzazione del personale, sia in termini di efficienza sia di ottimizzazione delle risorse disponibili. Il fenomeno assume particolare rilevanza nella fase di transizione tra enti, soprattutto per i dipendenti pubblici soggetti a trasferimento volontario o d’ufficio. Questi spostamenti comportano specifiche conseguenze sulla gestione del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS), elementi essenziali nel quadro delle garanzie previdenziali.

Quadro normativo della mobilità nella Pubblica Amministrazione

La mobilità interna negli enti pubblici prevede norme specifiche, come:

  • Obbligo per gli enti di esplorare prioritariamente le funzioni di mobilità volontaria prima di procedere a nuove assunzioni per concorso.
  • Ricorso al portale INPA quale canale telematico esclusivo per la gestione delle procedure di mobilità.
  • Previsione di limiti quantitativi (ad esempio il 15% delle capacità assunzionali) da riservare a processi di mobilità volontaria, misura pienamente operativa dal 2026.
  • Nuovi vincoli sull’utilizzo di comandi e assegnazioni temporanee, superando la prassi dei comandi prolungati come scorciatoia per assunzioni fuori concorso.

La gestione del TFR/TFS nei casi di mobilità volontaria e obbligatoria

Nell’ambito della pubblica amministrazione, il TFS costituisce il sistema tradizionale di liquidazione spettante al termine del rapporto, basato su regole differenti rispetto a quelle comuni nel settore privato, mentre il TFS si articola principalmente in tre distinti fondi previdenziali (CTPS, CPDEL, CPI, tra gli altri), sulla base di status o ente di appartenenza, e si calcola in base all’ultima retribuzione percepita.

L’assegnazione di un dipendente a una nuova amministrazione nel contesto della mobilità pubblica, sia volontaria sia d’ufficio, comporta impatti significativi sulla gestione previdenziale e contributiva del lavoratore.

Nei casi di mobilità volontaria, il passaggio avviene su iniziativa del dipendente, che presenta richiesta di trasferimento secondo le modalità e i vincoli stabiliti; nella mobilità obbligatoria, il trasferimento è disposto dall’ente di appartenenza con decisione unilaterale, generalmente in risposta a esigenze organizzative di sistema.
Per entrambe le fattispecie valgono principi analoghi, ma con alcune rilevanti differenze procedurali per la gestione del trattamento di fine servizio e fine rapporto:

  • Nel passaggio a diverso ente, la posizione previdenziale resta in essere senza soluzione di continuità: il diritto a TFS o TFR si cristallizza al momento di effettiva cessazione dal servizio, non al termine del rapporto con l’ente cedente.
  • L’ente subentrante assume l’onere del riconoscimento e del calcolo delle spettanze. I periodi maturati presso l’amministrazione precedente vengono integralmente consolidati ai fini della maturazione finale.
  • La transizione non costituisce causa autonoma di liquidazione degli emolumenti; fa eccezione solo il caso, molto raro, di cessazione reale dal comparto pubblico.
  • Nelle procedure di ricognizione, la posizione viene oggetto di verifica da parte sia dell’INPS sia del nuovo datore pubblico, sulla base della documentazione ufficiale trasmessa dall’ente cedente.

Le novità introdotte dalla circolare INPS n. 126/2025 e dai recenti decreti

La circolare INPS n. 126/2025 ha fornito nuove indicazioni operative in materia di gestione del trattamento di fine rapporto e servizio destinato ai dipendenti soggetti a processi di mobilità interna. Tra le principali innovazioni, si segnalano:
  • Uniformazione delle procedure di determinazione delle competenze spettanti ai dipendenti, sia per TFS che per TFR, con esplicito rinvio alle prassi consolidate nei rapporti privati laddove applicabili.
  • Accorpamento della disciplina per tutti i lavoratori con assunzione a tempo indeterminato post 15 marzo 2025 alle modalità di accertamento INPS già in uso in ambito privato, facilitando la valutazione dell’inidoneità e l’anticipo dei tempi di liquidazione delle spettanze.
  • Estensione dei termini massimi di erogazione per i casi di invalidità accertata (90 giorni dalla cessazione), riducendo i tempi di attesa per una platea significativa di soggetti fragili.
L’Inps fornisce in particolare i seguenti chiarimenti:
  • per la liquidazione TFS e del TFR, il personale in mobilità ha diritto a far valere l’intera anzianità di servizio, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento;
  • a partire dalla data di trasferimento al personale spetta il TFS previsto dall’ordinamento della PA di destinazione;
  • l’importo lordo del'importo maturato alla data di trasferimento deve essere versato dalla P.A. di provenienza a quella di destinazione, senza recupero di eventuali contributi o altri oneri addebitati al dipendente;
  • all’atto della cessazione dal servizio, spetta al dipendente l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla cessazione, in base all’anzianità di servizio.

Tempi di erogazione e criticità nella gestione del TFR/TFS per i dipendenti pubblici

La tempistica nella liquidazione di TFR e TFS ai dipendenti pubblici trasferiti per mobilità interna è uno degli ambiti maggiormente oggetto di attenzione nelle recenti riforme. Pur avendo la normativa fissato limiti precisi, con il termine di 90 giorni fissato per alcune nuove tipologie di invalidità e inidoneità, permangono situazioni di ritardata erogazione dovute soprattutto a inefficienze documentali e difficoltà di coordinamento tra amministrazioni.


Le criticità più frequenti si registrano nella mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’INPS, nella diversa interpretazione dei tempi di maturazione e nel disallineamento degli archivi contributivi tra enti cedente e subentrante. Le linee guida fornite dalle recenti circolari pongono l’accento sulla necessità di:

  • Potenziare la digitalizzazione e l’integrazione delle banche dati tra amministrazioni;
  • Formare il personale all’utilizzo degli strumenti normativi e informatici aggiornati;
  • Implementare un monitoraggio continuo delle pratiche in corso, prevedendo audit periodici interni.
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