Cosa cambia per la possibilità di diseredare un figlio dalla propria eredità con l'approvazione del nuovo Ddl Semplificazioni 2025
La recente approvazione del nuovo Ddl Semplificazioni 2025 ha comportato profonde modifiche nella disciplina delle successioni in Italia, in particolare per quanto riguarda la possibilità di escludere un discendente dalla successione e la gestione delle donazioni. Le modifiche legislative non solo ridefiniscono la tutela dei diritti dei legittimari, ma incidono direttamente sull'assetto patrimoniale familiare e sulla libera circolazione dei beni.
Prima dell’intervento legislativo, il Codice Civile italiano prevedeva una robusta tutela per i cosiddetti legittimari, ossia i soggetti a cui la legge riserva una quota irrinunciabile dell’eredità: coniuge, figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti. Questa porzione, definita quota di legittima, era sottratta alla libera disposizione del de cuius sia tramite testamento sia mediante donazioni effettuate in vita. Il calcolo di tale quota si basava sulla sommatoria del relictum (beni disponibili alla morte del de cuius), del donatum (beni già donati), sottraendo eventuali debiti ereditari. Ne deriva:
Il Ddl Semplificazioni 2025 segna una svolta, cancellando l’azione di restituzione ed escludendo la possibilità per il legittimario leso di agire contro i terzi acquirenti successivi alla donazione. Resta, invece, la facoltà di proporre l’azione di riduzione esclusivamente contro il donatario. Se quest’ultimo è incapiente o ha già alienato il bene e trasferito altrove le liquidità, la tutela per il legittimario diviene meramente personale e non più reale e sono previste:
La casistica resa possibile dalla nuova normativa è eloquente. Un genitore, in vita, decide di effettuare la donazione della propria abitazione (magari l’unico bene rilevante) a un solo discendente, emarginando l’altro figlio per ragioni personali o relazionali. Il donatario, complice o consapevole, aliena l’immobile a terzi, magari convertendo quanto ricevuto in denaro e trasferendolo su conti intestati ad altri o investendolo in forme non aggredibili.
Alla morte del donante, l’escluso apprende della lesione del suo diritto alla legittima. Con la precedente disciplina, avrebbe potuto agire anche contro il terzo acquirente per recuperare il bene originario, persino quando questo era stato acquistato in buona fede. Ora la possibilità si riduce a una richiesta di credito verso il donatario, con risultati del tutto incerti se questi è ormai formalmente privo di beni. La novità implica:
Dall’altro, però, la posizione dei legittimari risulta indebolita tanto da potersi ridurre a un diritto non più esigibile nei fatti. La perdita dell’azione reale, sostituita da una mera pretesa economica verso il donatario che può agevolmente svuotare il proprio patrimonio e diseredare un figlio, rischia di trasformare l’equilibrio tra solidarietà familiare e interessi di mercato a favore di questi ultimi.
| Vantaggi per il mercato | Rischi per i legittimari |
| Sicure transazioni immobiliari | Perdita dell’effettiva tutela della quota di legittima |
| Semplificazione dei mutui e delle ipoteche | Potenziale insoddisfazione dei diritti successori |