All’interno del panorama lavorativo italiano, stage e tirocini rappresentano strumenti privilegiati per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, soprattutto per giovani e persone in cerca di una prima esperienza professionale. Tuttavia, permangono dubbi diffusi riguardo ai diritti connessi al termine di queste esperienze, in particolare sulla possibilità di accedere a un’indennità di disoccupazione come la NASpI.
Definizione di stage e tirocinio: finalità e differenze
I termini stage e tirocinio sono spesso utilizzati come sinonimi per indicare periodi di formazione e orientamento all’interno di aziende o enti. Tali esperienze non costituiscono rapporti di lavoro in senso stretto, ma sono disciplinate da normative regionali e nazionali che ne delineano gli obiettivi e le caratteristiche.
L’obiettivo primario di uno stage è quello di offrire agli individui la possibilità di maturare una conoscenza diretta delle dinamiche lavorative e di acquisire competenze spendibili, incrementando l’occupabilità dei partecipanti. La normativa distingue fra:
- Tirocinio curriculare: inserito all’interno di un percorso di studi, rivolto principalmente a studenti delle scuole superiori, università ed enti di formazione;
- Tirocinio extracurriculare: rivolto a soggetti inoccupati, disoccupati o appartenenti a categorie vulnerabili, ha finalità di inserimento o reinserimento lavorativo.
Contrariamente a quanto avviene nei rapporti di lavoro subordinato
, lo stage non comporta subordinazione gerarchica o obblighi tipici come la maturazione di ferie retribuite o il versamento di contributi previdenziali obbligatori.
L’indennità percepita dallo stagista è qualificata come rimborso, distinta dal salario vero e proprio, e soggetta a tassazione come reddito assimilato.
Tirocinio curriculare ed extracurriculare: chi può accedervi e caratteristiche
I tirocini in Italia si suddividono principalmente tra curriculum e extracurriculum:
- Curriculare: accessibile durante un percorso di studi, permette agli studenti di integrare le conoscenze teoriche con l’esperienza pratica. Possono accedervi gli studenti regolarmente iscritti a istituti scolastici, università o enti di formazione accreditati.
- Extracurriculare: è destinato soprattutto a soggetti inoccupati, disoccupati, persone in cerca di lavoro e categorie considerate fragili (ad esempio, individui con disabilità, lavoratori a rischio disoccupazione o in mobilità). L’accesso è regolato da normative regionali che possono stabilire vincoli di età, durata massima e importi minimi di indennità.
Entrambe le tipologie sono
finalizzate all’orientamento e alla formazione all’interno di enti, imprese, studi professionali o amministrazioni pubbliche. La loro durata varia generalmente da pochi mesi fino a un massimo prestabilito dalla legge regionale. Importante notare che, anche se le attività quotidiane possano talvolta avvicinarsi a quelle di dipendenti, lo status rimane quello di tirocinante e non di lavoratore subordinato.
Il riconoscimento contributivo e le indennità correlate agli stage e tirocini
L’aspetto maggiormente oggetto di fraintendimento riguarda le tutele previdenziali e assicurative riservate ai tirocinanti. Stando all’attuale normativa, lo stage non dà diritto né al riconoscimento di contributi previdenziali obbligatori ai fini della pensione né, conseguentemente, all’accesso a prestazioni assistenziali tipiche del lavoro subordinato.
In sintesi:
- Mancanza di contribuzione previdenziale: l’indennità percepita durante il periodo di tirocinio non viene considerata contributo ai fini INPS, pertanto nessuna settimana utile viene maturata per il conteggio della pensione né per la maturazione dei requisiti relativi ad altre indennità legate alla disoccupazione.
- Tutela assicurativa: i tirocinanti sono generalmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro tramite INAIL e spesso coperti anche da polizze private stipulate dal soggetto ospitante.
- Sospensione in casi particolari: il percorso può essere sospeso in presenza di eventi quali maternità, malattia o infortuni di lunga durata.
Non spettano ferie retribuite, indennità di malattia né scatti di anzianità. L'indennità di partecipazione si configura come rimborso spese e, quindi, non costituisce vera retribuzione né fa sorgere diritti assimilabili a quelli dei lavoratori dipendenti.
Diritto alla NASpI dopo uno stage o tirocinio: analisi normativa e motivazioni
La NASpI è l’indennità economica mensile che spetta ai lavoratori subordinati che abbiano perso il lavoro in maniera involontaria. Tuttavia, non sussiste la possibilità di accedere a tale tutela dopo la conclusione di uno stage o tirocinio perchè non si tratta di veri e propri rapporti di lavoro che danno diritto a retribuzione fissa e versamenti di contributi previdenziali.
Lo stage, infatti, non si configura come rapporto di lavoro dipendente e non comporta né la cessazione involontaria di un impiego né il versamento dei necessari contributi previdenziali. Il mancato versamento di contributi esclude la possibilità di soddisfare il requisito contributivo richiesto dalla normativa per l’accesso alla NASpI.
Requisito |
Stage/Tirocinio |
Lavoro subordinato |
Maturazione contributi |
No |
Sì |
Diritto a NASpI al termine |
No |
Sì |
Indennità di partecipazione |
Sì (rimborso) |
N/A |
Compatibilità tra tirocinio e percezione di NASpI: cumulo, limiti e obblighi di comunicazione
Risulta, invece, possibile cumulare la NASpI con l’indennità di partecipazione allo stage, ma soltanto se l’indennità di disoccupazione era già stata riconosciuta in relazione a un precedente rapporto di lavoro subordinato.
- Compatibilità: la partecipazione a un tirocinio non fa venir meno lo status di disoccupato né la corresponsione dell’indennità NASpI. La ragione risiede nel fatto che il tirocinio non è considerato impiego subordinato e non comporta versamento di contributi previdenziali né reddito da lavoro dipendente.
- Cumulo delle indennità: è ammesso percepire contemporaneamente l’indennità NASpI e quella da tirocinio, senza limiti di importo. Non viene prevista una soglia massima che possa ridurre l’assegno mensile dell’indennità di disoccupazione.
- Obblighi di comunicazione: nonostante non sussista un obbligo normativo esplicito, è raccomandata la comunicazione all’INPS dell’inizio del tirocinio tramite il servizio 'NASpI-COM: invio comunicazione' così da prevenire contestazioni o ritardi nell’erogazione del sostegno economico.
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