Quali sono i casi in cui secondo i giudici della Cassazione un contratto di apprendistato risulta nulla e cosa accade
Stipulare un contratto di apprendistato significa inquadrare un soggetto in un relativo percorso di formazione e di sostegno per l’ingresso nel mondo del lavoro per incentivare l’occupazione giovanile. Si tratta di una forma contrattuale ben specifica che è disciplinata da determinate norme definite dalla legge.
Tre sono le tipologie di contratto di apprendistato che si possono stipulare, che sono l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro; quello professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale; e, infine, quello per l’alta formazione e ka ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, per conseguire i titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca.
I giudici hanno, infatti, chiarito che prevedendo l'apprendistato, per sua natura, un periodo obbligatorio di formazione, se quest’ultimo manca o è carente, allora scatta la nullità del contratto e l’automatica conversione del rapporto di lavoro da apprendista a tempo indeterminato, con mansioni per il soggetto interessato riconducibili agli inquadramenti professionali previsti dai singoli contratti nazionali di lavoro Ccnl.
Dunque, se un lavoratore durante il periodo di apprendistato non riceve la specifica formazione e gli insegnamenti funzionali al conseguimento della qualifica professionale, allora ha diritto al passaggio all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, in questo caso, il lavoratore deve ricevere integralmente il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi per del contratto di assunzione e a partire dalla data di avvio del rapporto di lavoro.
La mancata attuazione degli obblighi di formazione formativi fa scattare per i datori di lavoro la perdita degli incentivi economici, contributivi, fiscali e in conto occupazione.
Entrando più nel dettaglio, chi non adempie all’obbligo di formazione di soggetti assunti con contratti di apprendistato viene del tutto escluso dalle agevolazioni previste per il costo del lavoro annuo dell'apprendista dalla base imponibile per l'Imposta regionale sulle attività produttive.
Inoltre, perde anche eventuali contributi regionali per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e la possibilità del versamento della contribuzione previdenziale del 10% della retribuzione imponibile per l'intera durata del contratto.