La donazione tra genitori e figli implica obblighi e diritti per il donatario, compresi i doveri alimentari: cosa prevede la normativa in vigore
Le donazioni tra parenti stretti rappresentano una delle forme più frequenti di sostegno economico. Spesso utilizzata per aiutare un figlio nell'acquisto della prima casa, nella formazione o nello sviluppo personale, questa pratica si carica di significati affettivi e responsabilità giuridiche. Sebbene percepita comunemente come un gesto di generosità, la donazione tra genitori e figli comporta effetti rilevanti: oltre al trasferimento del patrimonio, implica infatti obblighi a carico del donatario, sia in termini morali che legali.
L'acquisizione di un bene per liberalità non rappresenta soltanto un vantaggio immediato per il beneficiario. Infatti, secondo le norme italiane attualmente vigenti, il figlio che riceve una donazione potrebbe trovarsi, nel corso del tempo, a dover assicurare assistenza economica al genitore donante.
La donazione è definita come un atto di liberalità mediante cui una parte arricchisce l’altra, senza ricevere un corrispettivo. Formalmente, per donazioni di beni immobili o di valore rilevante, la legge italiana richiede l’atto pubblico stipulato innanzi a un notaio e alla presenza di due testimoni, misura prevista per garantire la chiarezza e la validità dell’operazione. Solo le donazioni di modico valore, infatti, possono essere eseguite senza particolari formalità.
Una volta perfezionata, la liberalità attribuisce al figlio donatario il pieno diritto di proprietà o di godimento sul bene ricevuto. Tuttavia, la posizione del donatario non si esaurisce nei vantaggi immediati: il codice civile prevede, in determinate situazioni, l’insorgenza di specifici obblighi a suo carico. Il più rilevante tra questi riguarda il cosiddetto obbligo alimentare, un dovere di assistenza materiale che può derivare direttamente dal vincolo creato dalla donazione.
Non meno importante, il sistema normativo tutela l’equità tra eredi attraverso gli strumenti della collazione e della riduzione. Gli atti di liberalità concessi in vita possono incidere profondamente sulla futura ripartizione del patrimonio ereditario: alla morte del genitore donante, le donazioni eseguite nei confronti di uno o più figli saranno computate ai fini della divisione ereditaria, al fine di garantire che l’asse venga suddiviso in modo conforme agli obblighi di legge e alle quote riservate agli eredi legittimari. In caso di donazione che lede le quote di legittima, il familiare “leso” può agire per ridurre la liberalità ed ottenere il ristabilimento dell’equilibrio successorio.
Infine, va sottolineato che la liberalità può anche essere sottoposta a condizioni: il donante, al momento dell’atto, può imporre al beneficiario l’obbligo di compiere una determinata prestazione, come il mantenimento del donante stesso. Tale modus si inserisce tra gli strumenti previsti per formalizzare e rafforzare il legame di riconoscenza e sostegno reciproco.
La normativa vigente stabilisce il dovere oer il figlio donatario di fornire assistenza economica al genitore, secondo lo specifico obbligo alimentare a carico di chi ha ricevuto beni attraverso una donazione. Tale obbligo sorge nel caso in cui il genitore, a seguito della liberalità compiuta, versi in uno stato di bisogno economico e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
L’obbligo alimentare non si esaurisce con la mera consegna di denaro: comprende l’assistenza materiale necessaria a garantire al donante una vita dignitosa, nei limiti del reddito e delle capacità economiche del figlio che ha beneficiato della donazione.
Il presupposto dell’obbligo alimentare è il rapporto di gratitudine che lega chi riceve un vantaggio patrimoniale senza corrispettivo. Il legislatore, attraverso questa previsione, intende riequilibrare il trasferimento patrimoniale e garantire una tutela effettiva alla parte più debole del rapporto, evitando che il donante possa ritrovarsi privo di risorse dopo aver trasferito i propri beni. La regola vale anche se la donazione è avvenuta con riserva di usufrutto oppure mediante erogazione indiretta, quali i bonifici finalizzati all’acquisto di beni o servizi per il donatario. In sintesi:
Stabilire l’ammontare degli alimenti spettanti al genitore donante è una questione che richiede attenzione alle concrete condizioni delle parti coinvolte e al contesto in cui matura il bisogno. In particolare, dipende da:
| Cosa valuta | Esempi concreti |
| Bisogni vitali del donante | Spese per alimenti, casa, medicinali, assistenza |
| Reddito e ricchezza del donatario | Disponibilità finanziaria del figlio, carichi familiari |
È possibile che l’assegno sia periodico, corrisposto ogni mese, oppure una tantum, se la situazione lo consente. Eventuali peggioramenti o miglioramenti delle condizioni di una delle parti potranno portare a una revisione degli importi stabiliti.
La legge mira così a preservare un equilibrio nell’aiuto familiare, evitando sia abusi da parte del beneficiario della donazione sia l’arricchimento ingiustificato a discapito del donante bisognoso.
La normativa attribuisce rilevanti risvolti giuridici all’omissione di assistenza da parte del figlio donatario nei confronti del genitore in stato di bisogno. In particolare, se il figlio non rispetta l’obbligo alimentare sancito dal Codice Civile, il donante può rivolgersi al tribunale per vedere riconosciuto e tutelato il proprio diritto.
Una delle possibili conseguenze di questa omissione riguarda la revoca della donazione per ingratitudine: il genitore può agire in giudizio chiedendo la riconsegna del bene donato qualora si dimostri che il donatario non abbia adempiuto agli obblighi di sostegno.
Oltre alla revoca dell’atto, si possono determinare effetti successori: se il genitore non è stato assistito e successivamente decede, gli altri eredi o legittimari potranno contestare la validità della donazione già effettuata, chiedendo la sua riduzione o la reintegrazione della quota di legittima lesa dall’illecito comportamento del beneficiario. Si può procedere con: