Quali sono le modifiche del testo ufficiale del Salva Casa pubblicato in Gazzetta Ufficiale relative alle difformità parziali da sanare su immobili antecedenti al 1977: i chiarimenti
Quali interventi eseguiti in parziale difformità su immobili antecedenti al 1977 possono essere sanati in maniera agevolata dopo l’approvazione del Salva Casa ufficiale? Dopo la pubblicazione del Decreto Salva Casa modificato con tutti gli emendamenti approvati in Gazzetta Ufficiale, la sanatoria degli abusi edilizi più rapida cambia in alcune parti per rendere ancor più semplice la regolarizzazione di specifiche irregolarità edilizie. Vediamo di seguito nel dettaglio cosa si prevede per gli immobili pre 1977.
In particolare, il testo disciplina la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo e prevede la possibilità di sanatoria agevolata solo se il titolo è stato rilasciato prima della entrata in vigore della legge 10/1977 (Legge Bucalossi).
Precisiamo che per i lavori fatti prima del 1977 non esisteva il concetto di variante in corso d'opera, per cui può accadere che per gli immobili datati manchi l'ultimo titolo edilizio che costituisce lo stato legittimo dell'immobile.
Per dimostrare la datazione dei lavori, si possono usare documenti catastali, fotografie, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, gli atti pubblici o privati e, in mancanza di questi, spetta ad un professionista tecnico provvedere all'attestazione del momento di realizzazione dei lavori sotto la propria responsabilità. Pena l’applicazione di sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Per sanare gli abusi edilizi sugli immobili pre 1977, secondo il nuovo Salva Casa, il responsabile degli interventi o il proprietario dell’immobile può presentare una SCIA in sanatoria e pagare la sanzione compresa tra 1.032 euro e 10.328 euro, prevista per l’accertamento di conformità.
Se entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza il Comune non si pronuncia, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile ottiene comunque la Scia in sanatoria.
Se gli interventi sono stati realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il Comune chiede il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che deve pronunciarsi entro 180 giorni, previo ulteriore parere della Soprintendenza.
Quest’ultimo deve essere dato entro 90 giorni. Se decorsi questi termini, non si pronuncia, il Comune procede autonomamente sul provvedimento.