Dal 2026 entra in vigore un nuovo sistema per la gestione dei debiti fiscali dei lavoratori del settore pubblico. Con la recente normativa, la Pubblica Amministrazione ha ottenuto strumenti più severi per il recupero delle somme dovute all’Erario, prevedendo misure dirette sulla retribuzione dei dipendenti e sui trattamenti pensionistici.
Questo cambiamento punta a rafforzare la lotta all’evasione e al recupero dei crediti fiscali, intervenendo automaticamente sull’erogazione di stipendi e indennità quando vengono riscontrate determinate condizioni di morosità. Il funzionamento di questa misura, insieme alle eccezioni e ai limiti fissati dalla legge, sarà oggetto di approfondimento nelle sezioni seguenti, per garantire un’informazione chiara e completa ai lavoratori pubblici e alle loro famiglie.
Cosa prevede la normativa sul blocco delle retribuzioni statali
La nuova normativa prevede una stretta significativa in materia di pagamenti ai dipendenti pubblici e pensionati statali con pendenze fiscali persistenti. Secondo quanto stabilito dalla nuova disciplina, la Pubblica Amministrazione è ora tenuta a effettuare una verifica preventiva sulla posizione fiscale prima di ogni pagamento di stipendi, pensioni o indennità aggiuntive legate al rapporto di lavoro pubblico.
Questa misura riguarda:
- tutti i dipendenti pubblici, inclusi docenti, personale ATA, comparto sanitario, enti locali, amministrazioni centrali e enti pubblici non economici;
- i titolari di pensione erogata da un ente pubblico.
Se, all’esito della verifica, vengono accertati
debiti fiscali derivanti da cartelle esattoriali, pendenze accertate o multe per un importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro, in concomitanza con una retribuzione netta mensile superiore a 2.500 euro,
la P.A. potrà sospendere il pagamento di una parte dello stipendio.
La legge si applica non soltanto agli emolumenti regolari, ma anche a somme una tantum quali la tredicesima, le indennità da licenziamento, e le altre competenze accessorie. L’obbligo di trattenuta si protrarrà fino all’estinzione completa del debito accertato, lasciando comunque al lavoratore la parte di stipendio non eccedente i limiti di impignorabilità previsti dalla normativa.
Come funziona il meccanismo di verifica e blocco dello stipendio
Il nuovo meccanismo di blocco automatico dello stipendio prevede una duplice verifica preventiva da parte della Pubblica Amministrazione ogni qualvolta un pagamento, sia di natura continuativa che occasionale, debba essere erogato a un dipendente o pensionato pubblico.
La procedura di blocco dello stipendio si articola in due fasi principali:
- Verifica della posizione debitoria: l’amministrazione, attraverso il portale Consip– Acquisti in rete PA e il servizio “Verifica inadempimenti”, controlla in tempo reale la presenza di cartelle esattoriali o altre pendenze fiscali nei confronti dell’Erario.
- Sospensione automatica delle somme: se il soggetto risulta debitore per importi pari o superiori a 5.000 euro e percepisce più di 2.500 euro mensili netti, la P.A. blocca una quota dello stipendio o della pensione, trattenendo direttamente la somma necessaria per il pagamento del debito.
L’entità della trattenuta
varia a seconda della natura dell’emolumento:
- per le retribuzioni ricorrenti superiori a 2.500 euro, si applica generalmente una trattenuta pari a un settimo dell’importo;
- per compensi aggiuntivi o una tantum (come tredicesima o liquidazioni), la trattenuta può arrivare a un decimo dell’importo dovuto.
Il pagamento regolare dello stipendio riprende soltanto una volta che il debito con il Fisco è stato completamente estinto. Durante il periodo di sospensione, le quote trattenute vengono comunicate all’agente della riscossione, senza bisogno di ulteriori atti da parte del lavoratore interessato.
I limiti previsti: soglie di reddito, tipologie di debito e casi esclusi
La disciplina stabilita dalla Legge di Bilancio 2025 fissa limiti precisi e condizioni chiare di applicazione, con l’obiettivo di tutelare la platea più debole, evitare abusi e mantenere l’equità del provvedimento.
| Requisito |
Dettaglio |
| Reddito netto mensile |
Superiore a 2.500 euro, calcolato al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali |
| Importo debiti fiscali |
Cartelle esattoriali o altre pendenze superiori a 5.000 euro |
| Tipi di debito rilevanti |
Tributi iscritti a ruolo, sanzioni amministrative, multe di natura fiscale |
| Compensi interessati |
Stipendi, pensioni, tredicesima, liquidazioni, indennità accessorie |
Restano esclusi dal blocco:
- i lavoratori pubblici e pensionati che percepiscono somme uguali o inferiori a 2.500 euro netti mensili
- coloro che hanno debiti fiscali inferiori a 5.000 euro
- soggetti per i quali le somme iscritte a ruolo non sono definitive (es. pendenze oggetto di ricorso giurisdizionale non ancora concluso, secondo quanto precisato dal senatore Calandrini in sede di revisione normativa)
- compensi accessori non collegati direttamente al rapporto di lavoro dipendente pubblico
Va sottolineato che
la soglia del reddito si calcola sempre al netto e che per i professionisti pagati dalla Pubblica Amministrazione esistono regole leggermente diverse, in quanto il nuovo sistema prevede una verifica anche per importi inferiori ai 5.000 euro, ma il blocco del pagamento scatta solo se la cifra iscritta a ruolo lo supera effettivamente.
Quando NON scatta il blocco dello stipendio nonostante i debiti fiscali
Nonostante l’inasprimento delle regole sul recupero crediti, ci sono svariate situazioni in cui la sospensione automatica dei pagamenti viene esclusa, anche se il soggetto è formalmente debitore nei confronti del Fisco. È importante conoscere queste eccezioni per comprendere con precisione quali sono i casi in cui il lavoratore pubblico conserva il diritto all’integrale percezione della retribuzione o della pensione, senza limitazioni, come:
- Reddito inferiore alla soglia: chi percepisce un importo netto uguale o inferiore a 2.500 euro mensili è sempre escluso dal provvedimento, qualunque sia l’ammontare delle sue pendenze fiscali.
- Debiti inferiori alla soglia minima: la misura non si applica se la somma delle cartelle esattoriali non raggiunge i 5.000 euro, anche se sono presenti diverse posizioni debitorie minori.
- Debiti non iscritti a ruolo: il blocco si applica esclusivamente ai debiti iscritti a ruolo, ossia quelli già formalmente inseriti nel registro ufficiale dell’agente della riscossione. Non rientrano nel calcolo pendenze ancora contestate o riferite a tributi non definitivamente accertati.
- Posizioni oggetto di ricorso: abbiamo una tutela particolare per chi ha presentato ricorso e la cui posizione non è ancora definitiva. In questi casi, il pagamento prosegue fino all’esito finale del contenzioso.
- Somme non riconducibili a rapporti di impiego pubblico: sono esclusi dal blocco gli emolumenti non collegati direttamente a un rapporto di lavoro o pensionistico pubblico (ad esempio, rimborsi spese o compensi per consulenze autonome non ricomprese nel regime generale della norma).
- Quote protette dalla legge: anche nei casi di blocco, il provvedimento non può mai intaccare il cosiddetto "minimo vitale", la quota di stipendio o pensione che la legge considera indispensabile per la sopravvivenza del soggetto percipiente.
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