Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario con aliquota al 5% è possibile se l'attività esercitata soddisfa i requisiti richiesti?
Il regime forfettario è una delle opzioni fiscali più apprezzate da professionisti e piccoli imprenditori grazie alla sua semplicità e ai vantaggi fiscali. Una delle caratteristiche più interessanti di questo regime è l’aliquota agevolata al 5%, applicabile ai primi cinque anni di attività, un’opportunità vantaggiosa per chi avvia una nuova impresa. Per chi opera già in regime ordinario, è interessante sapere se il passaggio al forfettario con aliquota ridotta è una opzione percorribile. Vediamo da vicino:
Ad esempio, un lavoratore dipendente che ha svolto un’attività impiegatizia e decide di mettersi in proprio può accedere al regime forfettario con aliquota al 5%, purché la nuova attività non sia una semplice prosecuzione di quella svolta come dipendente. In caso contrario, l’aliquota applicata sarà quella ordinaria del 15%.
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario è possibile: chi ha iniziato un’attività in regime ordinario e poi opta per il forfettario può applicare l’aliquota agevolata al 15%.
Ad esempio, un contribuente che ha avviato un’attività nel 2022 scegliendo il regime ordinario può decidere di passare al regime forfettario nel 2024. In questo caso, se soddisfa i requisiti richiesti, potrà beneficiare dell’aliquota del 15% per il periodo residuo del quinquennio agevolato, quindi fino al 2026.
Una volta verificati questi parametri, il contribuente può optare per il regime forfettario, beneficiando dell’aliquota agevolata se rispetta anche i requisiti per il 15%. Non sono previsti ulteriori requisiti per continuare a beneficiare del regime, a meno che non si superino i limiti di ricavi o compensi stabiliti dalla normativa.
Uno degli aspetti più delicati per l’accesso all’aliquota agevolata riguarda la definizione di mera prosecuzione. Secondo l’Agenzia delle entrate, si considera tale un’attività che ripropone la stessa tipologia di lavoro precedentemente svolta dal contribuente. Questo principio si applica sia nel caso di attività autonome che di lavoro dipendente. Ad esempio, un dipendente che ha lavorato come consulente informatico e decide di avviare un’attività di consulenza nello stesso settore non potrà beneficiare dell’aliquota al 5%, in quanto la nuova attività è considerata una prosecuzione di quella precedente.
Come spiegato dall'Agenzia delle entrate, il passaggio dal regime ordinario al forfettario non è consentito anche se sono rispettati i requisiti generali: