La nuova norma inserita nel Dl Pnrr riaccende il confronto sul tema dei lavoratori sottopagati: cosa cambia per i contratti, quali sono gli effetti sui risarcimenti e come reagiscono sindacati ed opposizione
Negli ultimi mesi, il dibattito sulle tutele economiche dei lavoratori e sulle responsabilità degli imprenditori si è intensificato ancora una volta, portando l’attenzione pubblica su una specifica disposizione legislativa recentemente inserita nella bozza del Decreto Legge relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Conosciuta come "norma salva-imprenditori", questa misura torna a farsi largo dopo due precedenti tentativi di approvazione nelle aule parlamentari, suscitando forti reazioni da parte di organizzazioni sindacali e opposizione politica. In particolare, la norma riguarda quei casi in cui un giudice riconosca che il lavoratore abbia percepito una retribuzione inferiore agli standard stabiliti dall’articolo 36 della Costituzione italiana, che stabilisce il principio di una retribuzione sufficiente e proporzionata per ogni forma di lavoro.
La disposizione era già stata respinta sia nella Manovra Finanziaria di dicembre sia nel cosiddetto decreto Ilva, prima di approdare di nuovo come proposta nel Dl attualmente in discussione.
La nuova versione della cosiddetta normativa sui lavoratori sottopagati si colloca all’articolo 18 della bozza del Decreto Pnrr. Nel dettaglio, la disposizione si rivolge a quegli imprenditori che, pur non garantendo una retribuzione pienamente conforme ai parametri previsti dall’articolo 36 della Costituzione, abbiano corrisposto ai dipendenti quanto stabilito nei contratti collettivi “leader" del settore, ossia quelli maggiormente applicati o ritenuti rappresentativi.
L’aspetto centrale della norma consiste nella previsione secondo cui, qualora il giudice accerti che il compenso riconosciuto non rispetta i canoni costituzionali di proporzionalità e sufficienza rispetto al lavoro svolto, considerando anche fattori come il settore produttivo e la zona geografica di impiego, il datore di lavoro non potrà essere obbligato a versare le differenze retributive o contributive riferite ai periodi precedenti la presentazione del ricorso, a patto che ricorrano due condizioni specifiche:
Per meglio comprendere il funzionamento del provvedimento, è utile una rappresentazione sintetica:
| Condizione | Effetto |
| Applicazione contratto collettivo leader o equivalente | Esenzione dal risarcimento per il periodo anteriore al ricorso |
| Retribuzione non conforme a Costituzione (art. 36), accertata dal giudice | Pagamento dovuto solo dal deposito del ricorso in avanti |
| Applicazione di contratto diverso non ritenuto rappresentativo | Residua la possibilità di condanna alle differenze retributive pregresse |
Questa impostazione implica che il datore di lavoro ottenga una sorta di "protezione retroattiva" a patto di avere seguito le tabelle di retribuzione dei contratti più diffusi, anche se tali importi siano giudicati comunque insufficienti rispetto ai criteri costituzionali. Le tipologie contrattuali interessate sono quindi primariamente quelle definite dai cosiddetti contratti nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, mentre resterebbero fuori i contratti meno diffusi o quelli stipulati da soggetti ritenuti non rappresentativi all’interno di un determinato settore.
L’impatto della reintroduzione di questa disposizione si amplia considerevolmente sul piano sociale e giuridico. Da un lato si sottolinea la sospensione dei risarcimenti pregressi, elemento su cui hanno insistito soprattutto rappresentanze dei lavoratori e numerose sigle sindacali. Maria Grazia Gabrielli, segretaria confederale della CGIL, ha parlato apertamente di un "grave attacco alle tutele salariali e contributive", evidenziando come una tale modifica rischi di svuotare di significato le tutele previste sia dalla Costituzione che dalle sentenze della Suprema Corte.
L’effetto pratico più contestato è la cancellazione fino a cinque anni di differenze retributive pregresse, con la conseguenza che i lavoratori potranno eventualmente vedersi riconoscere una retribuzione più elevata solo dal giorno in cui decidono di attivare una causa, ma non per gli anni precedenti.
Dall’altro lato, invece, vengono sollevate questioni circa la tenuta costituzionale di una tale norma e l’effettivo allineamento agli obiettivi del Pnrr. Il commento di diversi parlamentari e rappresentanti delle commissioni Lavoro sottolinea il rischio di una interpretazione che possa "legalizzare lo sfruttamento" dei dipendenti più fragili, con ripercussioni sul clima sociale e sulle condizioni di vita di chi lavora nei settori meno tutelati.