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Lavoratori sotto pagati e nuova norma salva imprenditori per evitare risarcimenti: cosa prevede il Dl Pnrr

di Marcello Tansini pubblicato il
Lavoratori sotto pagati nuova norma salv

La nuova norma inserita nel Dl Pnrr riaccende il confronto sul tema dei lavoratori sottopagati: cosa cambia per i contratti, quali sono gli effetti sui risarcimenti e come reagiscono sindacati ed opposizione

Negli ultimi mesi, il dibattito sulle tutele economiche dei lavoratori e sulle responsabilità degli imprenditori si è intensificato ancora una volta, portando l’attenzione pubblica su una specifica disposizione legislativa recentemente inserita nella bozza del Decreto Legge relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Conosciuta come "norma salva-imprenditori", questa misura torna a farsi largo dopo due precedenti tentativi di approvazione nelle aule parlamentari, suscitando forti reazioni da parte di organizzazioni sindacali e opposizione politica. In particolare, la norma riguarda quei casi in cui un giudice riconosca che il lavoratore abbia percepito una retribuzione inferiore agli standard stabiliti dall’articolo 36 della Costituzione italiana, che stabilisce il principio di una retribuzione sufficiente e proporzionata per ogni forma di lavoro.

La disposizione era già stata respinta sia nella Manovra Finanziaria di dicembre sia nel cosiddetto decreto Ilva, prima di approdare di nuovo come proposta nel Dl attualmente in discussione. 

Cosa prevede la nuova norma per i lavoratori sottopagati e quali contratti rientrano

La nuova versione della cosiddetta normativa sui lavoratori sottopagati si colloca all’articolo 18 della bozza del Decreto Pnrr. Nel dettaglio, la disposizione si rivolge a quegli imprenditori che, pur non garantendo una retribuzione pienamente conforme ai parametri previsti dall’articolo 36 della Costituzione, abbiano corrisposto ai dipendenti quanto stabilito nei contratti collettivi “leader" del settore, ossia quelli maggiormente applicati o ritenuti rappresentativi.

L’aspetto centrale della norma consiste nella previsione secondo cui, qualora il giudice accerti che il compenso riconosciuto non rispetta i canoni costituzionali di proporzionalità e sufficienza rispetto al lavoro svolto, considerando anche fattori come il settore produttivo e la zona geografica di impiego, il datore di lavoro non potrà essere obbligato a versare le differenze retributive o contributive riferite ai periodi precedenti la presentazione del ricorso, a patto che ricorrano due condizioni specifiche:

  • Il giudice abbia accertato in ogni stato e grado di giudizio la non conformità della retribuzione all’articolo 36 della Costituzione, tenendo conto anche di produttività ed indici del costo della vita.
  • Sia stato applicato al lavoratore lo standard retributivo dettato dal contratto collettivo leader o da un contratto equivalente, quindi conforme agli accordi più rappresentativi nel settore di riferimento.
Questo meccanismo agisce come uno scudo per l’imprenditore, escludendo la possibilità di dover risarcire i lavoratori per tutte le spettanze maturate prima del deposito del ricorso. Si tratta di una modifica importante, poiché in passato la giurisprudenza, sulla base, tra l’altro, di pronunce della Corte di Cassazione, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori a ottenere il pagamento degli arretrati anche su periodi precedenti, qualora fosse stata accertata l’insufficienza della retribuzione corrisposta.

Per meglio comprendere il funzionamento del provvedimento, è utile una rappresentazione sintetica:

Condizione Effetto
Applicazione contratto collettivo leader o equivalente Esenzione dal risarcimento per il periodo anteriore al ricorso
Retribuzione non conforme a Costituzione (art. 36), accertata dal giudice Pagamento dovuto solo dal deposito del ricorso in avanti
Applicazione di contratto diverso non ritenuto rappresentativo Residua la possibilità di condanna alle differenze retributive pregresse

Questa impostazione implica che il datore di lavoro ottenga una sorta di "protezione retroattiva" a patto di avere seguito le tabelle di retribuzione dei contratti più diffusi, anche se tali importi siano giudicati comunque insufficienti rispetto ai criteri costituzionali. Le tipologie contrattuali interessate sono quindi primariamente quelle definite dai cosiddetti contratti nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, mentre resterebbero fuori i contratti meno diffusi o quelli stipulati da soggetti ritenuti non rappresentativi all’interno di un determinato settore.

Effetti della norma: stop ai risarcimenti e reazioni di sindacati e opposizione

L’impatto della reintroduzione di questa disposizione si amplia considerevolmente sul piano sociale e giuridico. Da un lato si sottolinea la sospensione dei risarcimenti pregressi, elemento su cui hanno insistito soprattutto rappresentanze dei lavoratori e numerose sigle sindacali. Maria Grazia Gabrielli, segretaria confederale della CGIL, ha parlato apertamente di un "grave attacco alle tutele salariali e contributive", evidenziando come una tale modifica rischi di svuotare di significato le tutele previste sia dalla Costituzione che dalle sentenze della Suprema Corte.

L’effetto pratico più contestato è la cancellazione fino a cinque anni di differenze retributive pregresse, con la conseguenza che i lavoratori potranno eventualmente vedersi riconoscere una retribuzione più elevata solo dal giorno in cui decidono di attivare una causa, ma non per gli anni precedenti.

Dall’altro lato, invece, vengono sollevate questioni circa la tenuta costituzionale di una tale norma e l’effettivo allineamento agli obiettivi del Pnrr. Il commento di diversi parlamentari e rappresentanti delle commissioni Lavoro sottolinea il rischio di una interpretazione che possa "legalizzare lo sfruttamento" dei dipendenti più fragili, con ripercussioni sul clima sociale e sulle condizioni di vita di chi lavora nei settori meno tutelati.

  • Sul fronte sindacale: Si registra la ferma opposizione di CGIL e di altre organizzazioni, che definiscono la norma "costituzionalmente dubbia" e promettono battaglia, anche giudiziaria.
  • Reazioni politiche: Le principali forze di opposizione si sono espresse contro la disposizione, denunciando un’accanita strategia per ridurre le garanzie dei lavoratori più deboli.
  • Riflessioni giuridiche: Diversi giuristi evidenziano il rischio di conflitto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione e con i principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione.
L’introduzione della norma si inserisce così in un quadro complesso di riforma del diritto del lavoro italiano, dove la tensione tra la necessità di incentivare competitività imprenditoriale e la garanzia di una retribuzione dignitosa appare più che mai evidente.




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