Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 della Legge 106/2025, il quadro delle protezioni dedicate ai lavoratori con gravi patologie o condizioni di disabilità subisce un avanzamento significativo. Questa norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale a luglio 2025, rappresenta un passaggio essenziale verso l’armonizzazione degli strumenti di sostegno già previsti nel sistema italiano, ed è coerente con le direttive dell’ONU e con le linee guida nazionali per la tutela della non autosufficienza. Il principio cardine della legge consiste nel riconoscere, anche nel contesto lavorativo, la piena dignità della persona fragile e della sua famiglia, rafforzando la compatibilità fra percorso di cura, salute individuale e continuità lavorativa tramite permessi aggiuntivi, congedi specifici e accesso prioritario al lavoro agile.
Chi ha diritto alle agevolazioni previste dalla Legge 106/2025
Le tutele introdotte dalla Legge 106 sono destinate ai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, che si trovano in situazioni di invalidità civile pari o superiore al 74% a causa di malattie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce), patologie croniche, invalidanti o rare.
Il diritto si estende anche ai genitori di figli minorenni che presentano le stesse condizioni cliniche: in questo caso, è sufficiente il riconoscimento dell’indennità di frequenza per i minori, anche in assenza di una percentuale specifica di invalidità.
- Sono invece esclusi: lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione Separata e alcune categorie come quelli dello spettacolo non titolari di rapporto di lavoro subordinato.
- I destinatari delle agevolazioni devono avere un rapporto di lavoro attivo nel momento in cui intendono fruire dei permessi o del congedo.
- La normativa non sostituisce altri strumenti già in vigente, come la Legge 104/1992, ma aggiunge una fascia di protezione dedicata ai lavoratori più fragili.
Il beneficio è valido in presenza di certificazione medica idonea e non preclude il cumulo con altri istituti di tutela previsti da normative e contratti collettivi.
Permessi retribuiti aggiuntivi: requisiti, modalità di utilizzo e condizioni per lavoratori e genitori
Tra le novità di maggior rilievo il diritto, per chi risponde ai requisiti di legge, a ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito rispetto alle disposizioni già in essere. Questi permessi sono espressamente finalizzati a:
- visite mediche specialistiche,
- esami strumentali e diagnostici,
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche,
- cure mediche frequenti, secondo prescrizione medica.
I permessi:
- possono essere utilizzati solo a ore intere e non in frazioni minori;
- ogni genitore lavoratore ha diritto a 10 ore per ogni figlio minorenne con requisiti sanitari, indipendentemente dalla fruizione da parte dell’altro genitore;
- si aggiungono ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge 104 per i soggetti che ne possiedono i requisiti.
I permessi richiedono la sussistenza di una
prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica/accreditata.
Congedo straordinario non retribuito: durata, requisiti e accesso allo smart working prioritario
A complemento dei permessi, la nuova disciplina prevede la possibilità di richiedere fino a 24 mesi di congedo non retribuito, frazionabili anche in più periodi, dopo aver esaurito gli altri periodi di assenza previsti dal contratto. Durante l’astensione è garantita la conservazione del posto di lavoro, ma non spettano retribuzione né maturazione di ferie, TFR e tredicesima.
- Al termine di questo periodo, i lavoratori hanno diritto di accesso prioritario al lavoro agile (smart working), previa compatibilità con le proprie mansioni e valutazione aziendale.
- Il congedo può eventualmente essere riscattato ai fini pensionistici tramite versamenti volontari.
Per poter utilizzare tale istituto è richiesto un percorso certificativo idoneo e il rispetto delle procedure indicate dal datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.
Come presentare domanda: la procedura operativa INPS per richiedere permessi e congedi
La richiesta di permessi o congedi segue una procedura specifica prevista dall'INPS:
- Il lavoratore presenta domanda scritta al proprio datore di lavoro indicando, sotto responsabilità personale e nel rispetto della privacy, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- La domanda deve essere accompagnata dalla certificazione medica prescrittiva e, se prevista, dal verbale di invalidità civile.
Dopo aver usufruito delle ore o del periodo richiesto, l’interessato è tenuto a fornire l’attestazione che certifichi
l’effettiva fruizione delle cure (rilasciata dalla struttura sanitaria).
- I datori di lavoro privati sono tenuti a gestire il recupero dell’anticipazione dell’indennità mediante la procedura Uniemens e, per la PA, secondo le modalità interne previste dall’Ente.
Documentazione necessaria per la richiesta dei permessi e del congedo: cosa serve e chi rilascia i certificati
Per accedere alle tutele è richiesta una
completa documentazione:
- Verbale attestante il grado di invalidità civile (pari o superiore al 74%, o indennità di frequenza per i minori);
- Prescrizione medica dettagliata, redatta dal medico di medicina generale o specialista di struttura pubblica/accreditata;
- Domanda formale presentata al datore di lavoro secondo le modalità aziendali;
- Attestazione di presenza e fruizione delle prestazioni sanitarie, rilasciata dalla struttura dove sono state effettuate visite, esami o cure.
I medici competenti aziendali e i patronati possono supportare il lavoratore nella raccolta delle certificazioni necessarie. La validità della documentazione è soggetta a eventuali verifiche nel rispetto della normativa sulla privacy.
Tempi di istruttoria, calcolo dell'indennità e modalità di erogazione economica
Dopo la presentazione della richiesta e la consegna delle attestazioni richieste:
- Il datore di lavoro anticipa in busta paga l’indennità spettante, pari al 66,66% della Retribuzione Media Globale Giornaliera calcolata su base oraria, secondo i criteri già previsti per la malattia comune;
- Gli importi sono poi recuperati tramite conguaglio nei flussi contributivi INPS tramite codice Uniemens dedicato;
- Nei comparti pubblici, il trattamento è eseguito direttamente dall’Ente di appartenenza, secondo le regole proprie del rapporto di lavoro.
I
tempi di istruttoria: normalmente, la gestione è allineata alle tempistiche ordinarie di valutazione e liquidazione delle assenze per malattia, e il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla verifica della documentazione e alla corretta compilazione dei flussi informativi aziendali.
Obblighi e adempimenti del datore di lavoro: flusso Uniemens e gestione delle richieste
In capo al datore di lavoro ricadono precisi compiti di gestione amministrativa:
- Ricezione e conservazione della documentazione presentata dal lavoratore;
- Compilazione del flusso Uniemens (settore privato) utilizzando i codici evento e causale previsti (ad esempio "PCM" e "L106");
- Gestione delle differenze retributive e del conguaglio delle indennità anticipate;
- Collaborazione attiva con il medico competente per iniziative di sorveglianza sanitaria e per valutazioni sulla compatibilità con mansioni o accesso al lavoro agile alla fine del congedo.
L’azienda deve inoltre assicurare il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali nella gestione dei fascicoli individuali.
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