Cosa cambia per le norme che definiscono il domicilio fiscale di un soggetto, le novità previste e le conseguenze per le tasse
Quali sono i nuovi criteri da usare per fissare il domicilio fiscale di un soggetto? Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. Stando a quanto stabilito dalla normativa vigente, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato fissano, infatti, il domicilio fiscale nel Comune dove sono iscritte all’anagrafe.
I soggetti non residenti hanno, invece, il domicilio fiscale nel Comune dove producono il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel Comune dove si produce il reddito più elevato.
Generalmente, il domicilio fiscale per le persone fisiche si trova nel Comune di residenza anagrafica, mentre per le società è nel Comune dove si stabilisce la sede legale o in mancanza quella amministrativa.
Tuttavia, per effetto di modifiche apportate alla normativa, il nuovo domicilio fiscale si può stabilire anche nel luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Il nuovo concetto di domicilio si basa, dunque, sul luogo dove sussistono e si vivono i rapporti affettivi e sociali.
L’indicazione del domicilio fiscale risulta dunque fondamentale per definire l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, le eventuali notifiche degli atti tributari, ecc.
I contribuenti possono, però, decidere di ricevere le comunicazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso dal domicilio fiscale, per esempio indicando lo studio del proprio commercialista, senza comunque dimenticare che, a parte le notifiche scritte, le Entrate notificano tutti gli atti tributari ai contribuenti titolari di partita Iva tramite Pec (Posta Elettronica Certificata).
Precisiamo che il domicilio fiscale non incide su modifiche di calcolo e pagamento delle tasse così come su eventuali agevolazioni che spettano. Si tratta di criteri non determinati dal domicilio fiscale ma dalla residenza fiscale, che è differente.