Quali sono i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla validità delle penali dei contratti con cedolare secca non regolarmente registrati e le conseguenze
L'applicazione della cedolare secca nella locazione di immobili ad uso abitativo ha rappresentato una svolta nella fiscalità immobiliare italiana, introducendo maggiore semplicità e prevedibilità per proprietari e conduttori. Tuttavia, il tema della validità delle penali nei contratti di locazione, in particolare laddove la registrazione non avvenga, suscita interrogativi di natura giuridica e fiscale.
Il regime della cedolare secca costituisce un sistema fiscale opzionale che permette di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione abitativa.
Per il 2025, l'aliquota ordinaria si attesta al 21% per un'unità abitativa selezionata dal locatore, ma scende al 10% nel caso di contratti agevolati, ad esempio quelli a canone concordato 3+2, e raggiunge il 26% per alcune tipologie di contratti brevi oltre il primo immobile.
L'opzione deve essere esercitata dal proprietario sin dal momento della stipula o in sede di registrazione, se richiesta, e al:
Fanno eccezione i contratti di locazione breve (durata inferiore ai 30 giorni nell'anno solare tra le stesse parti), per i quali la registrazione non è obbligatoria, sebbene resti raccomandata una documentazione chiara e completa degli accordi.
La mancata registrazione determina la nullità del contratto ma non esclude la validità degli accordi tra le parti per alcuni aspetti, come l'obbligo di restituzione del deposito o il riconoscimento delle somme corrisposte per le penali pattuite.
Questo punto trova conferma anche nelle recenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate: in caso di accertamento fiscale, anche in assenza di registrazione, le somme erogate a titolo di penale sono considerate rilevanti nella determinazione del reddito.
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n.250 del 13 maggio 2025, ha fornito nuovi chiarimenti in materia di contratti di locazione con cedolare secca, in particolare sulla validità della clausola penale anche in assenza di registrazione del contratto.
La cedolare secca è il regime fiscale agevolato per gli affitti che permette al locatore di assoggettare i canoni di locazione a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali e di non pagare l’imposta di registro e di bollo. Nel contratto di locazione può essere inserita una clausola penale che prevede una penale in caso di risoluzione anticipata o inadempimento delle parti.
L’Agenzia ha chiarito che, anche se il contratto di locazione non è registrato, la clausola penale è comunque valida e opponibile tra le parti.
Analogamente, il deposito cauzionale svolge la funzione di garanzia per il locatore e è restituito, salvo danni o morosità. Le caparre, invece, possono essere trattenute a compensazione di inadempienze, sempre che risultino dichiarate.
| Voce | Obbligo di registrazione | Trattamento fiscale |
| Canone mensile | Sì (salvo affitti brevi) | Soggetto a imposta sostitutiva |
| Penali | No (per affitti brevi) | Imponibile se corrisposte |
| Deposito cauzionale | No obbligo | Restituito salvo danni |
| Caparra | No obbligo | Trattenuta per inadempienze |