Quali abusi si possono sanare su un soppalco in maniera semplificata dopo l’approvazione del Decreto Salva Casa: tutti i chiarimenti e le spiegazioni
Quali sono gli abusi edilizi su un soppalco che si possono sanare con il Decreto Salva Casa? Gli abusi edilizi sanabili con il nuovo Salva Casa 2024 interessano le cosiddette piccole irregolarità, come la realizzazione di una parete, di un soppalco, di vetrata, o di finestre posizionate diversamente a quanto autorizzato in origine.
In questi casi, è possibile, infatti, beneficiare della semplificazione della procedura grazie al superamento della doppia conformità. In ogni caso, come stabilito, per la sanatoria bisogna sempre presentare la relativa istanza al Comune di competenza. Vediamo cosa prevede la relativa procedura.
La cancellazione del criterio della doppia conformità, dopo l’approvazione del Salva Casa, ha semplificato la procedura di sanatoria di piccoli abusi edilizi su un soppalco. Non serve più, infatti, presentare tutti i titoli autorizzativi, ma basta l'invio della Scia, segnalazione certificata di inizio attività, e dell'asseverazione del tecnico, a condizione all’epoca della realizzazione dell’opera si potesse avere il permesso di costruire.
Per esempio, se facendo un soppalco si realizza una nuova stanza, e aumenta così la superficie calpestabile della casa, prima era necessario ottenere il permesso del Comune e la doppia conformità per sanare l’opera, ora tale condizione non sussiste più.
Sono state anche modificate le misure da rispettare per la sanatoria di un soppalco. Ora può essere abitabile grazie alla riduzione dei limiti di abitabilità a 28 metri quadri per una abitazione per due persone (precedentemente erano 38) e solo a 20 metri quadri per una persona (prima erano 28).
Sono state abbassate anche le altezze minime delle case abitabili a 2,40 metri rispetto alla legge del 1975 che prevedeva un’altezza minima di 2,70 metri.
Per sanare in maniera semplificata un abuso su un soppalco è sempre necessario presentare la relativa domanda al Comune in cui si trova l’immobile dove si trova il soppalco. Se l'amministrazione competente non risponde, per il principio del silenzio-assenso, l’istanza si ritiene accettata nei seguenti tempi:
E’, infatti, previsto il pagamento di una sanzione pari al doppio dell’aumento di valore commerciale dell’immobile dovuto alle opere realizzate. Gli importi vanno da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 30.984 euro.