Quando l'amministratore di condominio deve pagare i danni e può essere anche revocato dal suo mandato nel caso in cui non recupera i mancati pagamenti dai condomini morosi: cosa stabilisce una recente sentenza in merito
L’amministratore condominiale è il soggetto incaricato della gestione dei beni e servizi comuni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile e dai regolamenti interni dell’edificio. Oltre alla gestione ordinaria, le competenze spaziano dalla rappresentanza legale dell’ente condominiale all’adozione di tutte le iniziative necessarie per il funzionamento e la tutela della comunità residenziale.
La vigilanza sull’esecuzione delle delibere assembleari, la trasparenza nella rendicontazione e la capacità di mediazione nelle controversie costituiscono attributi essenziali della funzione gestionale.
Il Codice Civile attribuisce all’amministratore precisi obblighi nella gestione dei crediti condominiali: tra questi, la responsabilità della riscossione tempestiva delle quote e il dovere di sollecitare i soggetti inadempienti.
La normativa attuale prevede che se un condomino non versa la propria quota entro sei mesi dall’approvazione del bilancio e diventa moroso, debba essere avviata una procedura per il recupero delle somme dovute. La legge consente una deroga a questo obbligo soltanto se vi sia una deliberazione assembleare esplicita che esoneri l’amministratore dall’azione, per motivi di equità o di scarsa convenienza economica.
L’omessa esecuzione di questi adempimenti, soprattutto nei casi di immobilismo ingiustificato, può portare l’amministratore a rispondere direttamente dei danni subiti dal condominio ed esporlo a richiesta di revoca.
L’informazione puntuale sullo stato dei pagamenti è un dovere giuridico. L’amministratore deve comunicare con chiarezza le posizioni di morosità agli altri condomini e ai creditori che ne abbiano titolo, ma sempre nel rispetto delle normative sulla riservatezza, e, se non recupera i crediti dai condomini morosi, deve risarcire i danni: a stabilirlo è una nuova e recente sentenza del tribunale di Nocera Inferiore, n. 1975 dell'11 giugno scorso, che ha chiarito la responsabilità dell'amministratore condominiale per mancato recupero crediti nei confronti dei condomini con debiti pregressi e non ancora saldati.
I giudici hanno spiegato che il professionista ha l'obbligo di risarcimento danni, se il condominio, alla luce degli atti e delle risultanze istruttorie, è in grado di provare l'entità del danno concretamente subito.
Anche la recente sentenza n.1002/2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che il compito di comunicare ai creditori i nominativi (e le quote millesimali) dei morosi grava personalmente sull’amministratore, a pena di responsabilità aquiliana in caso di omissione o ritardo ingiustificato, con possibili conseguenze risarcitorie se ne deriva un danno.
Questo obbligo legale risponde sia a un criterio di trasparenza interna che alla necessità di garantire i diritti dei creditori esterni, nell’ambito di una cornice chiara di tutela dei dati personali.
L'amministratore che non agisce secondo quanto stabilito va incontro a diverse conseguenze:
A causa di un comportamento omissivo o negligente, l'amministratore di condominio può essere chiamato al risarcimento dei danni per mancato pagamento delle spese da parte di alcuni condomini e può essere anche soggetto anche a revoca del mandato. Questo provvedimento interviene quando sussiste una grave inadempienza rispetto agli obblighi di legge o alle delibere assembleari.
L’assemblea, su richiesta della maggioranza qualificata o su istanza anche di un solo condomino al tribunale, può procedere alla revoca dell’amministratore. È richiesta una motivazione chiara e supportata da elementi oggettivi, per esempio la prova della mancata azione contro i morosi, la non osservanza dei termini legali per il recupero crediti o irregolarità contabili accertate. L’iter prevede:
La gestione dei crediti condominiali impone un’azione strutturata, che si compone di più fasi distinte tra loro. In primo luogo, è prevista la comunicazione del debito al soggetto inadempiente tramite strumenti scritti, come raccomandate o PEC, specificando importo dovuto e termini di pagamento. Qualora il debitore persista nel mancato versamento, si passa all’inoltro di un’ingiunzione giudiziale.