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Quando l'amministratore di condominio deve pagare i danni e viene revocato se non riesce a far pagare i morosi

di Marianna Quatraro pubblicato il
Quando amministratore paga danni morosi

Quando l'amministratore di condominio deve pagare i danni e può essere anche revocato dal suo mandato nel caso in cui non recupera i mancati pagamenti dai condomini morosi: cosa stabilisce una recente sentenza in merito

L’amministratore condominiale è il soggetto incaricato della gestione dei beni e servizi comuni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile e dai regolamenti interni dell’edificio. Oltre alla gestione ordinaria, le competenze spaziano dalla rappresentanza legale dell’ente condominiale all’adozione di tutte le iniziative necessarie per il funzionamento e la tutela della comunità residenziale.

La vigilanza sull’esecuzione delle delibere assembleari, la trasparenza nella rendicontazione e la capacità di mediazione nelle controversie costituiscono attributi essenziali della funzione gestionale. 

Obblighi dell’amministratore nella gestione delle morosità: quadro normativo e termini d’azione

Il Codice Civile attribuisce all’amministratore precisi obblighi nella gestione dei crediti condominiali: tra questi, la responsabilità della riscossione tempestiva delle quote e il dovere di sollecitare i soggetti inadempienti.

La normativa attuale prevede che se un condomino non versa la propria quota entro sei mesi dall’approvazione del bilancio e diventa moroso, debba essere avviata una procedura per il recupero delle somme dovute. La legge consente una deroga a questo obbligo soltanto se vi sia una deliberazione assembleare esplicita che esoneri l’amministratore dall’azione, per motivi di equità o di scarsa convenienza economica.

L’omessa esecuzione di questi adempimenti, soprattutto nei casi di immobilismo ingiustificato, può portare l’amministratore a rispondere direttamente dei danni subiti dal condominio ed esporlo a richiesta di revoca.

Comunicazione delle morosità e tutela della privacy: doveri dell’amministratore

L’informazione puntuale sullo stato dei pagamenti è un dovere giuridico. L’amministratore deve comunicare con chiarezza le posizioni di morosità agli altri condomini e ai creditori che ne abbiano titolo, ma sempre nel rispetto delle normative sulla riservatezza, e, se non recupera i crediti dai condomini morosi, deve risarcire i danni: a stabilirlo è una nuova e recente sentenza del tribunale di Nocera Inferiore, n. 1975 dell'11 giugno scorso, che ha chiarito la responsabilità dell'amministratore condominiale per mancato recupero crediti nei confronti dei condomini con debiti pregressi e non ancora saldati.

I giudici hanno spiegato che il professionista ha l'obbligo di risarcimento danni, se il condominio, alla luce degli atti e delle risultanze istruttorie, è in grado di provare l'entità del danno concretamente subito.

Anche la recente sentenza n.1002/2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che il compito di comunicare ai creditori i nominativi (e le quote millesimali) dei morosi grava personalmente sull’amministratore, a pena di responsabilità aquiliana in caso di omissione o ritardo ingiustificato, con possibili conseguenze risarcitorie se ne deriva un danno.

Questo obbligo legale risponde sia a un criterio di trasparenza interna che alla necessità di garantire i diritti dei creditori esterni, nell’ambito di una cornice chiara di tutela dei dati personali.

L'amministratore che non agisce secondo quanto stabilito va incontro a diverse conseguenze:

  • Azioni di responsabilità diretta: I condomini possono promuovere un’azione civile per il risarcimento dei danni economicamente documentabili derivanti dall’omessa gestione dei crediti.
  • Revoca dell’incarico per giusta causa: Tale sanzione è possibile sia per deliberazione assembleare sia su impulso giudiziale.
  • Implicazioni penali: In presenza di condotte dolose, quali appropriazione indebita o mala gestio, l’amministratore può essere denunciato alle autorità competenti.

Risarcimento danni e revoca dell'amministratore

L’inazione o l’omessa attivazione degli strumenti di recupero crediti da parte dell'amministratore di condominio nei confronti dei condomini morosi può produrre danni patrimoniali gravi al condominio e la responsabilità è dell’amministratore.

A causa di un comportamento omissivo o negligente, l'amministratore di condominio può essere chiamato al risarcimento dei danni per mancato pagamento delle spese da parte di alcuni condomini e può essere anche soggetto anche a revoca del mandato. Questo provvedimento interviene quando sussiste una grave inadempienza rispetto agli obblighi di legge o alle delibere assembleari. 

L’assemblea, su richiesta della maggioranza qualificata o su istanza anche di un solo condomino al tribunale, può procedere alla revoca dell’amministratore. È richiesta una motivazione chiara e supportata da elementi oggettivi, per esempio la prova della mancata azione contro i morosi, la non osservanza dei termini legali per il recupero crediti o irregolarità contabili accertate. L’iter prevede:

  • Convocazione straordinaria dell’assemblea e discussione delle motivazioni;
  • Eventuale decisione a maggioranza qualificata;
  • In caso di inerzia, possibilità per i singoli di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Quando venga accertata la responsabilità in sede giudiziale, può essere disposta contestualmente la revoca e, se ne sussistono i presupposti, la condanna al risarcimento.

Procedure di recupero crediti: strumenti legali, modalità e tempistiche

La gestione dei crediti condominiali impone un’azione strutturata, che si compone di più fasi distinte tra loro. In primo luogo, è prevista la comunicazione del debito al soggetto inadempiente tramite strumenti scritti, come raccomandate o PEC, specificando importo dovuto e termini di pagamento. Qualora il debitore persista nel mancato versamento, si passa all’inoltro di un’ingiunzione giudiziale.

  • Solleciti e diffide: La prima linea di intervento prevede solleciti amichevoli, seguiti da una diffida scritta, accompagnata eventualmente da una proposta di rateizzazione del debito.
  • Decreto ingiuntivo esecutivo: L’amministratore può ottenere senza autorizzazione assembleare un provvedimento immediatamente esecutivo contro il moroso.
  • Pignoramento: In caso di inottemperanza al decreto, è possibile l’attivazione di procedure esecutive come il pignoramento sui beni, conto corrente, stipendio o pensione del debitore, rispettando le soglie di pignorabilità.
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