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Quando l'amministratore di condominio deve pagare i danni e viene revocato se non riesce a far pagare i morosi

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di Marianna Quatraro pubblicato il

Quando l'amministratore di condominio deve pagare i danni e può essere anche revocato dal suo mandato nel caso in cui non recupera i mancati pagamenti dai condomini morosi: cosa stabilisce una recente sentenza in merito

L’amministratore condominiale è il soggetto incaricato della gestione dei beni e servizi comuni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile e dai regolamenti interni dell’edificio. Oltre alla gestione ordinaria, le competenze spaziano dalla rappresentanza legale dell’ente condominiale all’adozione di tutte le iniziative necessarie per il funzionamento e la tutela della comunità residenziale.

La vigilanza sull’esecuzione delle delibere assembleari, la trasparenza nella rendicontazione e la capacità di mediazione nelle controversie costituiscono attributi essenziali della funzione gestionale. 

Obblighi dell’amministratore nella gestione delle morosità: quadro normativo e termini d’azione

Il Codice Civile attribuisce all’amministratore precisi obblighi nella gestione dei crediti condominiali: tra questi, la responsabilità della riscossione tempestiva delle quote e il dovere di sollecitare i soggetti inadempienti.

La normativa attuale prevede che se un condomino non versa la propria quota entro sei mesi dall’approvazione del bilancio e diventa moroso, debba essere avviata una procedura per il recupero delle somme dovute. La legge consente una deroga a questo obbligo soltanto se vi sia una deliberazione assembleare esplicita che esoneri l’amministratore dall’azione, per motivi di equità o di scarsa convenienza economica.

L’omessa esecuzione di questi adempimenti, soprattutto nei casi di immobilismo ingiustificato, può portare l’amministratore a rispondere direttamente dei danni subiti dal condominio ed esporlo a richiesta di revoca.

Comunicazione delle morosità e tutela della privacy: doveri dell’amministratore

L’informazione puntuale sullo stato dei pagamenti è un dovere giuridico. L’amministratore deve comunicare con chiarezza le posizioni di morosità agli altri condomini e ai creditori che ne abbiano titolo, ma sempre nel rispetto delle normative sulla riservatezza, e, se non recupera i crediti dai condomini morosi, deve risarcire i danni: a stabilirlo è una nuova e recente sentenza del tribunale di Nocera Inferiore, n. 1975 dell'11 giugno scorso, che ha chiarito la responsabilità dell'amministratore condominiale per mancato recupero crediti nei confronti dei condomini con debiti pregressi e non ancora saldati.

I giudici hanno spiegato che il professionista ha l'obbligo di risarcimento danni, se il condominio, alla luce degli atti e delle risultanze istruttorie, è in grado di provare l'entità del danno concretamente subito.

Anche la recente sentenza n.1002/2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che il compito di comunicare ai creditori i nominativi (e le quote millesimali) dei morosi grava personalmente sull’amministratore, a pena di responsabilità aquiliana in caso di omissione o ritardo ingiustificato, con possibili conseguenze risarcitorie se ne deriva un danno.

Questo obbligo legale risponde sia a un criterio di trasparenza interna che alla necessità di garantire i diritti dei creditori esterni, nell’ambito di una cornice chiara di tutela dei dati personali.

L'amministratore che non agisce secondo quanto stabilito va incontro a diverse conseguenze:

  • Azioni di responsabilità diretta: I condomini possono promuovere un’azione civile per il risarcimento dei danni economicamente documentabili derivanti dall’omessa gestione dei crediti.
  • Revoca dell’incarico per giusta causa: Tale sanzione è possibile sia per deliberazione assembleare sia su impulso giudiziale.
  • Implicazioni penali: In presenza di condotte dolose, quali appropriazione indebita o mala gestio, l’amministratore può essere denunciato alle autorità competenti.

Risarcimento danni e revoca dell'amministratore

L’inazione o l’omessa attivazione degli strumenti di recupero crediti da parte dell'amministratore di condominio nei confronti dei condomini morosi può produrre danni patrimoniali gravi al condominio e la responsabilità è dell’amministratore.

A causa di un comportamento omissivo o negligente, l'amministratore di condominio può essere chiamato al risarcimento dei danni per mancato pagamento delle spese da parte di alcuni condomini e può essere anche soggetto anche a revoca del mandato. Questo provvedimento interviene quando sussiste una grave inadempienza rispetto agli obblighi di legge o alle delibere assembleari. 

L’assemblea, su richiesta della maggioranza qualificata o su istanza anche di un solo condomino al tribunale, può procedere alla revoca dell’amministratore. È richiesta una motivazione chiara e supportata da elementi oggettivi, per esempio la prova della mancata azione contro i morosi, la non osservanza dei termini legali per il recupero crediti o irregolarità contabili accertate. L’iter prevede:

  • Convocazione straordinaria dell’assemblea e discussione delle motivazioni;
  • Eventuale decisione a maggioranza qualificata;
  • In caso di inerzia, possibilità per i singoli di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Quando venga accertata la responsabilità in sede giudiziale, può essere disposta contestualmente la revoca e, se ne sussistono i presupposti, la condanna al risarcimento.

Procedure di recupero crediti: strumenti legali, modalità e tempistiche

La gestione dei crediti condominiali impone un’azione strutturata, che si compone di più fasi distinte tra loro. In primo luogo, è prevista la comunicazione del debito al soggetto inadempiente tramite strumenti scritti, come raccomandate o PEC, specificando importo dovuto e termini di pagamento. Qualora il debitore persista nel mancato versamento, si passa all’inoltro di un’ingiunzione giudiziale.

  • Solleciti e diffide: La prima linea di intervento prevede solleciti amichevoli, seguiti da una diffida scritta, accompagnata eventualmente da una proposta di rateizzazione del debito.
  • Decreto ingiuntivo esecutivo: L’amministratore può ottenere senza autorizzazione assembleare un provvedimento immediatamente esecutivo contro il moroso.
  • Pignoramento: In caso di inottemperanza al decreto, è possibile l’attivazione di procedure esecutive come il pignoramento sui beni, conto corrente, stipendio o pensione del debitore, rispettando le soglie di pignorabilità.





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Marianna Quatraro

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...