Il panorama previdenziale italiano ha registrato una recente apertura normativa che incide profondamente sulle scelte dei lavoratori e dei professionisti con carriere distribuite tra più enti previdenziali. Il Ministero del Lavoro, attraverso una comunicazione formale, ha chiarito che è ora possibile unificare i contributi maturati in differenti gestioni, incluse le cosiddette Casse professionali e la Gestione separata INPS. Con questa novità, si supera una prassi restrittiva che aveva, fino a oggi, escluso i periodi assicurativi versati nella Gestione separata dalla possibilità di ricongiunzione, ponendo fine a una lunga discontinuità amministrativa.
Cosa cambia: via libera alla ricongiunzione tra Gestione separata INPS e altre Casse
Per moltissimi lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori, la notizia dell’estensione delle possibilità di ricongiunzione riguarda la possibilità di accorpare i contributi anche in presenza della Gestione separata INPS, sia in entrata che in uscita.
In pratica, oggi chi ha versato contributi sia nella propria Cassa di categoria (ad esempio Cassa Forense, ENPAM, INARCASSA), sia nella Gestione separata, può riunire questi periodi di contribuzione.
Questo diritto viene riconosciuto nel rispetto delle regole di ogni ente coinvolto.
Per i professionisti, spesso portatori di carriere discontinue o miste tra attività autonoma e dipendente, la riforma rappresenta la fine della frammentazione dei propri periodi assicurativi. L’INPS pubblicherà una circolare operativa che renderà applicativa tale possibilità, comportando l’adozione efficace della nuova disciplina nella prassi amministrativa di tutti i soggetti coinvolti.
Condizioni, platea interessata e limiti della ricongiunzione contributiva
La platea interessata dalla nuova disciplina è rappresentata dagli iscritti che hanno accumulato contributi in più gestioni, tipicamente lavoratori autonomi con posizioni in diverse casse, professionisti transitati tra attività ordinistica e incarichi di collaborazione o lavoro subordinato.
Le condizioni generali prevedono che il richiedente sia attualmente iscritto a una delle gestioni interessate e che la ricongiunzione riguardi periodi non già utilizzati per liquidare una pensione. Non è necessario aver raggiunto l’età anagrafica per la pensione, ma va dimostrata la volontà di ottenere una prestazione unitaria.
Tra i limiti da evidenziare vi sono:
- L’operazione è onerosa nella maggior parte dei casi, a carico del richiedente salvo eccezioni previste da alcune casse.
- La facoltà riguarda, nella sostanza, chi ha cominciato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996 (contributivo puro), oppure chi ha optato formalmente per il sistema contributivo.
- Non è consentito trasferire selettivamente solo alcuni periodi, la ricongiunzione deve essere integrale.
- L’esclusione riguarda generalmente i titolari di pensioni dirette.
Come funziona la procedura di ricongiunzione tra diverse gestioni previdenziali
L’
ricongiunzione prevede una
procedura amministrativa ben definita, che si sviluppa secondo questi passaggi essenziali:
- Domanda formale alla gestione presso la quale si intende accentrare tutti i contributi (es. INPS, Cassa professionale, Gestione separata). La domanda è normalmente trasmessa in via telematica tramite il portale dell’ente interessato.
- Presentazione della documentazione che attesti compiutamente i periodi di contribuzione versati in ognuno degli enti d’interesse.
- Istruttoria amministrativa ad opera dell’ente accentrante: l’istituto verifica la regolarità della posizione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e la completezza anagrafica e contributiva dei periodi dichiarati.
- Calcolo del costo dell’operazione (se previsto dalla normativa della gestione di destinazione) secondo i criteri di legge: viene determinata la riserva matematica e la differenza rispetto ai contributi rivalutati da trasferire, con onere a carico, in misura variabile, del richiedente.
- Comunicazione all’interessato di importo dovuto e modalità di pagamento (anche rateale).
- Trasferimento effettivo dei contributi e unificazione della posizione previdenziale una volta perfezionato il pagamento dell’onere.
Il perfezionamento porta a una nuova posizione assicurativa unitaria, in cui saranno calcolati diritto e misura della prestazione pensionistica nei confronti dell’ente accentrante, secondo criteri e regole proprie (in molti casi il metodo contributivo puro, ma possono permanere particolarità per gestioni retributive residue).
Costi e modalità di pagamento per la ricongiunzione a seconda delle gestioni coinvolte
Il costo della ricongiunzione varia sensibilmente a seconda degli enti coinvolti e dei periodi trasferiti. Il principio generale prevede che, se il valore dei contributi rivalutati è inferiore alla riserva matematica calcolata dall’ente accentrante, la differenza (o una parte significativa) è posta a carico dell’assicurato. Le regole principali:
- Per la Gestione separata: l’onere segue il regime previsto per le ricongiunzioni contributive; in molte ipotesi è oneroso, salvo casi di ricongiunzione gratuita da parte di specifiche Casse.
- Per le Casse professionali: alcune consentono trasferimenti gratuiti, altre calcolano l’onere senza abbattimento, secondo quanto disposto dalla L. 45/1990.
- Le modalità di pagamento prevedono spesso la possibilità di rateizzare l’importo dovuto, secondo criteri fissati dall’ente: in genere massimo metà dei mesi ricongiunti.
- L’onere risulta solitamente deducibile dal reddito, offrendo quindi vantaggi fiscali che tuttavia non eliminano completamente il peso dell’operazione.
Tempi, istruzioni operative e possibili criticità o rifiuti dell’INPS
L’iter di
istruttoria e definizione della pratica si sviluppa con tempistiche che, in condizioni standard, sono fissate regolamentarmente in
circa 85 giorni, ma nella realtà possono estendersi sensibilmente, in particolare in presenza di:
- Documentazione incompleta
- Controversie tra gli enti coinvolti
- Interpretazioni restrittive delle regole.
Tra le principali
cause di rigetto si segnalano:
- Contributi già utilizzati per altre pensioni
- Richiesta parziale di trasferimento
- Non corrispondenza tra regimi previdenziali (ad esempio richieste relative a contributi maturati secondo metodi diversi dal contributivo puro).
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