Licenziamenti ingiusti nelle piccole aziende pongono interrogativi su criteri di risarcimento, diritti dei lavoratori, novità giurisprudenziali e passi da seguire: calcolo degli importi e interpretazioni.
La sentenza della Corte Costituzionale ha superato i vecchi limiti al risarcimento, imponendo un meccanismo più flessibile e coerente con la reale entità del danno subito. Grazie a queste nuove regole, i dipendenti che subiscono un allontanamento senza giusta causa da una piccola azienda vedono accresciute le possibilità di ottenere un indennizzo che tenga conto di tutte le circostanze concrete, dall'anzianità di servizio alla situazione economica dell'impresa coinvolta.
Le novità hanno portato anche maggiore centralità all'autorità del giudice del lavoro, che ora può valutare caso per caso il reale impatto del provvedimento sui lavoratori. Queste modifiche ridefiniscono la risposta a una delle domande più frequenti tra i dipendenti: quanto può essere riconosciuto in caso di allontanamento illegittimo dalle piccole realtà aziendali?
La definizione di piccola impresa determina l'applicazione di regole peculiari sul licenziamento e sulle relative tutele. Secondo la normativa italiana (Legge 604/1966), rientrano tra le imprese di minori dimensioni quelle che impiegano non più di 15 lavoratori per ogni unità produttiva (o più unità all'interno dello stesso comune), oppure non più di 60 dipendenti sull'intero territorio nazionale. Questo parametro numerico è essenziale: da esso dipende non solo il regime delle tutele, ma anche le modalità di calcolo dell'eventuale indennizzo.
Chi sono i lavoratori coinvolti da tali norme? Si distinguono principalmente in due categorie a seconda della data di assunzione:
Un licenziamento si considera ingiusto quando avviene in violazione delle norme di legge o delle previsioni del contratto collettivo. Nello specifico, un allontanamento risulta illegittimo nelle seguenti circostanze:
La sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025 ha profondamente modificato il panorama del risarcimento economico per chi viene licenziato senza giusta causa da una piccola impresa dopo il 7 marzo 2015. Prima di questa pronuncia, il Jobs Act prevedeva, per i lavoratori nuovi assunti in queste realtà, un tetto massimo di 6 mensilità d'indennizzo, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro o dalla gravità della violazione.
La Corte ha ritenuto questa soglia troppo rigida e, in quanto tale, non conforme ai principi di equità e proporzionalità. Il limite dei 6 mesi non permetteva al giudice di modulare adeguatamente il risarcimento, trattando in modo uguale casi molto diversi tra loro. Così, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma e ha eliminato il vecchio tetto, consentendo un risarcimento compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 18 mensilità (invece delle 36 previste nelle grandi aziende), lasciando invece al giudice un ampio margine di personalizzazione dell'importo.
Rimane la dimezzatura rispetto alle imprese con più di 15 lavoratori, ma il nuovo sistema si distingue soprattutto per la maggiore flessibilità: ora il giudice considera diversi elementi come anzianità, situazione aziendale, comportamento delle parti, entità del danno e motivazione del licenziamento per stabilire l'importo corretto. Un approccio che rispetta meglio le esigenze del lavoratore ingiustamente licenziato e offre anche un effetto dissuasivo verso comportamenti scorretti dei datori di lavoro.
Si tratta di un cambio di prospettiva rilevante, che rende la tutela meno standardizzata e più su misura. Grazie a questa sentenza, chi subisce un recesso ingiustificato dopo il 7 marzo 2015 ha accesso a una protezione molto più forte rispetto al passato.
Il meccanismo di calcolo del risarcimento ha acquisito una forte componente di personalizzazione. Il giudice è chiamato a valutare una serie di elementi che possono incidere in modo significativo sull'importo riconosciuto, senza più essere vincolato dal precedente limite rigido di 6 mensilità. La forbice ora va da 3 a 18 mensilità della retribuzione di riferimento, ma il valore effettivo viene determinato da fattori oggettivi legati alle specificità del caso. Fra i criteri di decisione troviamo:
|
Fattore |
Impatto sull'indennizzo |
|
Anzianità elevata |
Tendenza a indennizzi superiori |
|
Grave vizio del licenziamento |
Incremento delle mensilità riconosciute |
|
Conflittualità o comportamenti scorretti aziendali |
Peso maggiore nel calcolo |
|
Buona situazione economica aziendale |
Può portare a risarcimenti più alti |
Questo sistema rafforza la funzione deterrente e consolida una tutela concreta e commisurata al danno reale, offrendo quindi maggiore giustizia ed equità tra casi diversi.
L'ordinamento italiano riconosce soprattutto la tutela indennitaria nelle piccole imprese, ma ci sono eccezioni che permettono la reintegra del lavoratore. Quest'ultima è prevista nei casi più gravi, come licenziamenti discriminatori, nulli (ad esempio per maternità o motivi sindacali) o ritorsivi con intento illecito esclusivo.
Le pronunce più recenti, compresa la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, hanno ampliato la possibilità di reintegra anche nel caso di insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Se il fatto materiale addebitato al lavoratore si rivela insussistente, il giudice può disporre la cosiddetta tutela reintegratoria attenuata, permettendo il ritorno in azienda e il pagamento di un'indennità integrativa. Tuttavia, la prova dell'intento discriminatorio o ritorsivo deve essere concreta e univoca; la semplice ingiustificatezza non è sufficiente.
Nei casi in cui la reintegra non sia accordata, al dipendente spettano:
Affrontare un licenziamento non giustificato richiede consapevolezza dei tempi e delle procedure per tutelare i propri diritti. Chi riceve una comunicazione di recesso considerata illecita dovrebbe: