Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Riscatti e ricongiunzioni contributi per statali, nessuna prescrizione. Chiarimenti e spiegazione circolare n. 2802 del 2.8.2024 I

di Marianna Quatraro pubblicato il
riscatti ricongiunzioni statali

Non c’è più alcuna prescrizione per presentare la domanda di riscatto o di ricongiunzione dei contributi per gli statali: i chiarimenti dall’Inps

Cosa cambia per i riscatti e le ricongiunzioni dei contributi per gli statali? L’Inps ha recentemente reso nota una nuova circolare con specifici chiarimenti relativi alla possibilità di riscatto e ricongiunzione dei contributi ai fini della pensione finale per i lavoratori statali. Vediamo cosa prevede nel dettaglio.

  • Nessuna prescrizione per i riscatti e le ricongiunzioni dei contributi previdenziali per gli statali, i chiarimenti Inps
  • Cosa prevedono il riscatto e la ricongiunzione dei contributi per la pensione per gli statali 

Nessuna prescrizione per i riscatti e le ricongiunzioni dei contributi previdenziali per gli statali, i chiarimenti Inps

Non è previsto alcun termine di prescrizione e di decadenza per la presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione per i dipendenti statali che sono cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010.

A spiegarlo è stato l’Inps, con il recente messaggio n. 2802 del 2.8.2024, che ha anche precisato che per i dipendenti pubblici cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, le stesse domande non possono essere presentate.

Ciò significa che, a decorrere dal 31 luglio 2010 gli assicurati cessati senza diritto alla pensione e non più in servizio possono presentare la domanda di riscatto e di ricongiunzione, ma anche di computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di invio delle relative istanze previsti dalle norme di settore.

Le tempistiche sono le seguenti:

  • per le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici, entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio/risoluzione del rapporto di lavoro;
  • per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi, entro l’ultimo giorno di servizio;
  • per le domande di riconoscimento del servizio militare di leva, entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio;
  • per le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, entro l’ultimo giorno di servizio;
  • per le domande di computo dei servizi e di riscatto presentate dall’iscritto alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS), almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età.

Cosa prevedono il riscatto e la ricongiunzione dei contributi per la pensione per gli statali 

Il riscatto e la ricongiunzione dei contributi sono istituti che permettono di riunire in un’unica gestione previdenziale tutti i contributi versati nel corso della propria carriera lavorativa e professionale per ottenere un’unica pensione finale.

Sono, però, disciplinati da regole diverse, prevedono condizioni e calcoli differenti ma anche costi differenti.
 
La ricongiunzione dei periodi assicurativi può avvenire sia con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà (destinataria dei contributi) e sia senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi. In quest’ultimo caso, bisogna, però, aver maturato un’anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.

Il riscatto contributivo permette al lavoratore di coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge, scoperti da contributi e hanno lo stesso valore, la stessa efficacia e la stessa validità dei contributi obbligatori ai fini pensionistici, sia per il calcolo del trattamento finale e sia per il raggiungimento dei requisiti necessari. 

E’ possibile chiedere il riscatto dei contributi solo dopo aver versato almeno un contributo settimanale all'Inps in qualunque periodo della vita assicurativa dopo l'inizio dell'attività lavorativa, anche dopo il conseguimento della laurea o dei titoli equiparati.


 

Leggi anche