Non c’è più alcuna prescrizione per presentare la domanda di riscatto o di ricongiunzione dei contributi per gli statali: i chiarimenti dall’Inps
Cosa cambia per i riscatti e le ricongiunzioni dei contributi per gli statali? L’Inps ha recentemente reso nota una nuova circolare con specifici chiarimenti relativi alla possibilità di riscatto e ricongiunzione dei contributi ai fini della pensione finale per i lavoratori statali. Vediamo cosa prevede nel dettaglio.
A spiegarlo è stato l’Inps, con il recente messaggio n. 2802 del 2.8.2024, che ha anche precisato che per i dipendenti pubblici cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, le stesse domande non possono essere presentate.
Ciò significa che, a decorrere dal 31 luglio 2010 gli assicurati cessati senza diritto alla pensione e non più in servizio possono presentare la domanda di riscatto e di ricongiunzione, ma anche di computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di invio delle relative istanze previsti dalle norme di settore.
Le tempistiche sono le seguenti:
Sono, però, disciplinati da regole diverse, prevedono condizioni e calcoli differenti ma anche costi differenti.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi può avvenire sia con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà (destinataria dei contributi) e sia senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi. In quest’ultimo caso, bisogna, però, aver maturato un’anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.
Il riscatto contributivo permette al lavoratore di coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge, scoperti da contributi e hanno lo stesso valore, la stessa efficacia e la stessa validità dei contributi obbligatori ai fini pensionistici, sia per il calcolo del trattamento finale e sia per il raggiungimento dei requisiti necessari.
E’ possibile chiedere il riscatto dei contributi solo dopo aver versato almeno un contributo settimanale all'Inps in qualunque periodo della vita assicurativa dopo l'inizio dell'attività lavorativa, anche dopo il conseguimento della laurea o dei titoli equiparati.