Per l'avvio della nuova rottamazione quinquies, la prima rata o l’intero importo in caso di soluzione unica si deve pagare entro il 31 luglio 2026: il calendario delle prossime scadenze da rispettare
Con l’approvazione della Manovra Finanziaria 2026, il panorama della definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo ha visto l’introduzione della cosiddetta rottamazione quinquies. Tale misura offre la possibilità ai contribuenti di regolarizzare le posizioni debitorie affidate all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, beneficiando di condizioni più favorevoli rispetto alle procedure ordinarie. Il meccanismo prevede l’estinzione del debito senza il pagamento di sanzioni e interessi, concentrandosi esclusivamente sulle somme principali e sulle eventuali spese per le procedure esecutive e notifiche.
Il termine per la presentazione della domanda di adesione, da inoltrare esclusivamente tramite il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è fissato per il 30 aprile 2026. Entro questa data, il contribuente dovrà anche scegliere se effettuare il versamento in un’unica soluzione o optare per un piano rateale. La comunicazione dell’importo dovuto sarà trasmessa dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026.
Per chi decide di procedere con il saldo in un’unica tranche, la scadenza è fissata al 31 luglio 2026; la stessa data rappresenta la prima rata per chi sceglie la rateizzazione. Non è consentita alcuna proroga né sono previsti giorni di tolleranza per ritardi, a differenza di quanto stabilito con precedenti iniziative di definizione agevolata. I
l rispetto puntuale di questa prima scadenza è determinante per il mantenimento dei benefici: un omesso o insufficiente pagamento comporta la perdita immediata delle agevolazioni previste, così come il ritorno della posizione debitoria alle regole ordinarie. Questo aspetto segna una netta differenza rispetto alle altre rottamazioni, laddove era prevista una breve finestra di tolleranza.
Il piano di pagamento della rottamazione quinquies, in caso di opzione per la rateazione, si articola in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni di calendario, con condizioni variabili in base al periodo di scadenza:
| Rata | Data di scadenza |
| 1ª | 31 luglio 2026 |
| 2ª | 30 settembre 2026 |
| 3ª | 30 novembre 2026 |
| 4ª – 51ª | Dal 31 gennaio 2027 al 30 novembre 2034 (ogni 2 mesi) |
| 52ª | 31 gennaio 2035 |
| 53ª | 31 marzo 2035 |
| 54ª | 31 maggio 2035 |
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi di dilazione, con un tasso fissato al 3% annuo (alcune fonti riportano percentuali fino al 4%: si consiglia di verificare nella comunicazione ufficiale ricevuta), a decorrere dal 1° agosto 2026.
Il contribuente può decidere di estinguere il debito scegliendo tra:
Entrambe le modalità prevedono il pagamento esclusivamente dell’importo residuo delle somme principali iscritte a ruolo, delle spese per le procedure esecutive e delle notifiche, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio, secondo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della Legge di Bilancio 2026.
Il rispetto delle scadenze rappresenta un elemento inderogabile della definizione agevolata: la normativa prevede infatti conseguenze immediate per chi non versa l’importo dovuto secondo il piano concordato.