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Rottamazione quinquies: quale sarà la data del primo pagamento e le successive

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Per l'avvio della nuova rottamazione quinquies, la prima rata o l’intero importo in caso di soluzione unica si deve pagare entro il 31 luglio 2026: il calendario delle prossime scadenze da rispettare

Con l’approvazione della Manovra Finanziaria 2026, il panorama della definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo ha visto l’introduzione della cosiddetta rottamazione quinquies. Tale misura offre la possibilità ai contribuenti di regolarizzare le posizioni debitorie affidate all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, beneficiando di condizioni più favorevoli rispetto alle procedure ordinarie. Il meccanismo prevede l’estinzione del debito senza il pagamento di sanzioni e interessi, concentrandosi esclusivamente sulle somme principali e sulle eventuali spese per le procedure esecutive e notifiche. 

Data del primo pagamento: quando scade la prima rata o l’unica soluzione

Il termine per la presentazione della domanda di adesione, da inoltrare esclusivamente tramite il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è fissato per il 30 aprile 2026. Entro questa data, il contribuente dovrà anche scegliere se effettuare il versamento in un’unica soluzione o optare per un piano rateale. La comunicazione dell’importo dovuto sarà trasmessa dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026.

Per chi decide di procedere con il saldo in un’unica tranche, la scadenza è fissata al 31 luglio 2026; la stessa data rappresenta la prima rata per chi sceglie la rateizzazione. Non è consentita alcuna proroga né sono previsti giorni di tolleranza per ritardi, a differenza di quanto stabilito con precedenti iniziative di definizione agevolata. I

l rispetto puntuale di questa prima scadenza è determinante per il mantenimento dei benefici: un omesso o insufficiente pagamento comporta la perdita immediata delle agevolazioni previste, così come il ritorno della posizione debitoria alle regole ordinarie. Questo aspetto segna una netta differenza rispetto alle altre rottamazioni, laddove era prevista una breve finestra di tolleranza.

Calendario ufficiale delle scadenze: tutte le date dei pagamenti fino al 2035

Il piano di pagamento della rottamazione quinquies, in caso di opzione per la rateazione, si articola in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni di calendario, con condizioni variabili in base al periodo di scadenza:

  • La prima rata o l’intero importo in caso di soluzione unica va corrisposta entro il 31 luglio 2026
  • La seconda rata è fissata al 30 settembre 2026
  • La terza rata al 30 novembre 2026
  • Dalla quarta alla cinquantunesima rata (dal 2027 al 2034) le scadenze cadono l’ultimo giorno di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno (ovvero: 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11)
  • Le ultime tre rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, sono previste il 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
Per semplificare la consultazione, il seguente prospetto riepiloga le principali scadenze:
Rata Data di scadenza
31 luglio 2026
30 settembre 2026
30 novembre 2026
4ª – 51ª Dal 31 gennaio 2027 al 30 novembre 2034 (ogni 2 mesi)
52ª 31 gennaio 2035
53ª 31 marzo 2035
54ª 31 maggio 2035

Sulle rate successive alla prima si applicano interessi di dilazione, con un tasso fissato al 3% annuo (alcune fonti riportano percentuali fino al 4%: si consiglia di verificare nella comunicazione ufficiale ricevuta), a decorrere dal 1° agosto 2026.

Le modalità di pagamento: scelta tra unica soluzione e rateizzazione

Il contribuente può decidere di estinguere il debito scegliendo tra:

  • Pagamento integrale in unica soluzione entro il 31 luglio 2026: questa opzione permette di chiudere la posizione debitoria in tempi rapidi, evitando l’applicazione di interessi di dilazione.
  • Pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali: il piano si estende su nove anni, con importo costante per ciascuna rata (salvo arrotondamenti finali). La rata minima non può essere inferiore a 100 euro.
La scelta della modalità va effettuata all’atto della domanda e non è modificabile successivamente. Va ricordato che, in caso di opzione per la rateizzazione, il pagamento delle prime tre rate della rottamazione quinquies copre il primo anno, mentre dal 2027 si passerà alle sei scadenze fisse annuali. L’applicazione degli interessi di mora parte dal 1° agosto 2026 sulle sole rate successive alla prima.

Entrambe le modalità prevedono il pagamento esclusivamente dell’importo residuo delle somme principali iscritte a ruolo, delle spese per le procedure esecutive e delle notifiche, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio, secondo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della Legge di Bilancio 2026.

Le conseguenze del mancato pagamento: decadenza e trattamento delle somme versate

Il rispetto delle scadenze rappresenta un elemento inderogabile della definizione agevolata: la normativa prevede infatti conseguenze immediate per chi non versa l’importo dovuto secondo il piano concordato.

  • In caso di pagamento in unica soluzione, l’omesso o insufficiente versamento comporta la decadenza immediata da tutti i benefici; quanto versato resta acquisito dall’Agente della Riscossione come acconto sulle somme complessivamente dovute.
  • In caso di pagamento rateale, il mancato o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) oppure dell’ultima rata prevista dal piano comporta anch’esso la perdita delle agevolazioni, ripristinando il debito alle condizioni ordinarie, senza ulteriori possibilità di dilazione.
A differenza delle precedenti definizioni agevolate, non è prevista alcuna “tolleranza”: anche un minimo ritardo determina la perdita dello sconto sulle sanzioni e sugli interessi. Riprendono così tutte le ordinarie procedure di riscossione, inclusa la possibilità di recupero forzoso e sanzioni accessorie. Le rate versate fino al momento della decadenza saranno considerate acconti, riducendo il residuo complessivo, ma senza più alcuna forma di agevolazione. 

 



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