Abusi edilizi, come non far demolire

Cosa accade nel caso di reato di abuso edilizio: regole da rispettare, prescrizione e casi in cui si può evitare la demolizione dell’opera

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Abusi edilizi, come non far demolire

Quando si parla di abuso edilizio?

Si parla di abuso edilizio quando si commette l’illecito di realizzazione di un intervento edilizio senza vere alcun permesso di costruzione o senza dichiarazione di inizio attività e un edificio ostruito abusivamente può essere demolito.

L’abuso edilizio ha portato nel nostro Paese alla realizzazione di centinaia di edifici abusivi, molti dei quali sono stati demoliti, molti dei quali sono ancora in piedi. La legge parla chiaro in materia di abuso edilizio: se l’edificio è stato costruito abusivamente, vale a dire senza avere i necessari permessi di costruzione da parte delle autorità competenti, deve essere demolito e, stando alle ultime notizie arrivate dalla Cassazione, la demolizione deve avvenire anche quando si è ottenuto il permesso di costruire in sanatoria. Ma quando e come è possibile non far demolire in caso di edifici abusivi?

Abuso edilizio: quando è reato

L’abuso edilizio che porta alla costruzione di edifici abusivi, adibiti a qualsiasi titolo, rappresenta sempre un reato punibile sia penalmente sia con una sanzione amministrativa. La sanzione prevista in tal caso è solitamente volta a osservare quanto stabilito dall’ordinamento e a rimuovere in modo repressivo gli effetti derivanti dall’abuso edilizio, ossia la demolizione della costruzione abusiva.

L’esecuzione della demolizione avviene sotto la vigilanza della magistratura, che impiega ausiliari tecnici e seleziona specifiche imprese. Il reato di abuso edilizio amministrativo non cade mai in prescrizione, per cui può anche arrivare da Comune dopo molti anni e responsabile potrebbe essere anche il nuovo acquirente della costruzione.

Nel caso dell’illecito penale per abuso edilizio la procedura che porta alla pena prevede accertamento e sequestro e dopo il controllo avviene l’apposizione dei sigilli. Solo la sentenza definitiva del giudice penale prova l’effettivo abuso e relative responsabilità e prevede la confisca dei terreni su cui è stato costruito abusivamente e relative opere abusive.

Stando a quanto previsto dalla legge, inoltre, a seguito della confisca i terreni vengono acquisiti di diritto e gratuitamente dal Comune in cui sono ubicati. Contrariamente all’illecito amministrativo, il reato penale di abuso edilizio si prescrive in quattro anni dal compimento dell’illecito se non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione o in cinque anni se c’è stato un atto interruttivo come il decreto di citazione in giudizio.

Abusi edili come evitare demolizione

Una volta commesso e accertato l’illecito di abuso edilizio esiste la possibilità di evitare la demolizione? E come? Stando a quanto previsto dalla legge, una volta commesso l’abuso edilizio, la costruzione come tale realizzata deve essere demolita ma una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che chi commette l’abuso edilizio ha sempre la possibilità di chiedere una sospensione della demolizione in attesa di revisioni del piano urbanistico, ma si tratta di una possibilità valida solo per piccoli abusi, come costruzione di un piccolo sottotetto o di tamponatura di finestre.

Secondo la Cassazione, infatti, la demolizione si può evitare se si prospetta in tempi relativamente brevi l’approvazione di una nuova delibera comunale che sia incompatibile con l’ordine di demolizione. E in tal caso si può evitare la demolizione della costruzione realizzata abusivamente ma che si appresta a risultare regolare.

In tutti gli altri casi, l’ordine di demolizione deve essere sempre eseguito a meno che, come sottolineato sempre dalla Cassazione:
si sia sanato l’abuso edilizio dal un punto di vista urbanistico;
la demolizione sia stata già effettuata;
il consiglio comunale abbia deliberato cdi mantenere le costruzioni abusive per eventuali interessi pubblici superiori agli interessi urbanistici.