Le terrazze in condominio possono essere di proprietà esclusiva di un condomino con appartamento collegato o di esclusiva proprietà di un altro condomino, dipende da atto di acquisto dell’immobile e da regolamento di condominio.
La questione delle terrazze in condominio è sempre molto attuale, soprattutto quando si parla di ampi spazi che potrebbero essere destinati a diversi usi. La legge, tuttavia, stabilisce le proprietà delle terrazze condominiali e, al pari, definisce anche i criteri di ripartizione delle relative spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, in base a tipologia di terrazzo e proprietari esclusivi e non. Vediamo, dunque, quali sono le regole previste per proprietà e ripartizione spese per le terrazze in condominio.
Il terrazzo a livello in un edificio condominiale è una superficie scoperta che è prolungamento di un appartamento, di cui costituisce una sorta di ampio balcone ampio, e di cui rappresenta parte integrante dal punto di vista strutturale ma anche funzionale. Se il terrazzo a livello è, dunque, collegato ad un appartamento, allora appartiene al proprietario dell’appartamento cui è collegato a meno che nell’atto di acquisto o nel regolamento condominiale il terrazzo non risulti proprietà condominiale o di proprietà esclusiva di un altro condomino.
Passando, invece, alle terrazze che sono il tetto degli edifici o lastrico solare, a meno che non vi sia un regolamento condominiale o un documento che ne stabilisca l’esclusiva proprietà di un condomino, si tratta di spazi che solitamente sono e possono essere usati da tutti i condomini, anche per scopi personali. Ciò significa che ognuno può fare ciò che vuole sul terrazzo a condizione di rispettare la destinazione d’impiego dello spazio e non impedire agli altri condomini di utilizzarlo al suo pari, occupando, per esempio, troppo spazio.
La destinazione d’uso del lastrico solare potrebbe essere varia: poiché munito di ringhiere, muretti o parapetti, questo terrazzo può essere usato anche per coltivare piante e piccoli orti condominiali, o per prendere il sole nella bella stagione, o per stendere i panni, ecc.
Le spese per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle terrazze di condominio devono essere ripartite tra i condomini e in particolare secondo quanto previsto dalla legge:
Se, però, le spese di manutenzione del terrazzo sono necessarie per esclusiva responsabilità solo del proprietario del terrazzo stesso, saranno del tutto a carico del proprietario stesso.