L'amministratore di condominio puņ staccare l'uso del citofono al condomino moroso che non paga le spese condominiali: cosa ha stabilito di recente la Corte di Appello di Napoli
Negli ultimi anni, la gestione della morosità negli edifici condominiali ha richiesto chiarimenti sempre più dettagliati sul potere di sospendere determinati servizi in caso di mancato pagamento delle spese comuni. Il tema è stato al centro della recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli (sentenza 5301/2025), che ha stabilito e confermato la possibilità di interrompere temporaneamente servizi condominiali di utilizzo individuale, tra cui anche il citofono, nei confronti dei soggetti inadempienti. La legittimità della sospensione risponde all’esigenza di tutelare il funzionamento e la continuità della gestione condominiale, garantendo equità tra i diversi condomini.
Il Codice Civile rappresenta il principale riferimento normativo per la gestione dei ritardi nei pagamenti delle spese condominiali, attribuendo all’amministratore il potere di sospendere i servizi condominiali a chi è moroso da oltre sei mesi, a condizione che tali servizi siano tecnicamente suscettibili di utilizzo individuale.
Questo criterio di individuazione è essenziale: non tutte le utilità, infatti, possono rientrare nell’elenco dei servizi sospendibili. Il legislatore, attraverso questa norma, mira a garantire la corretta amministrazione delle risorse comuni e a proteggere gli interessi dei condomini solventi. La sospensione, intesa come misura proporzionata e temporanea, è stata pensata come strumento di “pressione” sul debitore, indirizzandolo verso la regolarizzazione della propria posizione economica senza però sacrificare i diritti fondamentali della persona. Il testo prevede espressamente:
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha portato a definire con sempre maggiore precisione quali servizi condominiali possono essere sospensi in caso di morosità protratta. Secondo la Corte d’Appello di Napoli, tra i servizi che possono essere limitate c'è anche il citofono.
L’impianto citofonico, benché presente all’ingresso della maggior parte dei condomini, è da considerarsi un servizio individuale, separabile e non essenziale. Secondo la Corte d’Appello di Napoli, la disattivazione dell’uso del citofono nei confronti di chi risulta moroso “da un semestre” risponde pienamente alla ratio prevista dalla normativa vigente, purché venga rispettata la procedura di comunicazione.
La funzionalità del citofono è associata al beneficio diretto dell’unità immobiliare del debitore e la sua interruzione, eseguita dopo regolare avviso, non determina una lesione dei diritti fondamentali. Ne consegue che la sospensione è consentita anche quando l’immobile è adibito a uso professionale: lo status dell’occupante e la destinazione d’uso non costituiscono validi motivi per escludere la possibilità di intervento. Resta esclusa qualsiasi azione che possa pregiudicare, anche indirettamente, la sicurezza della persona o l’incolumità dei beni. Per riassumere, dunque:
La sentenza ha chiarito come la normativa non preveda alcuna esenzione per professionisti o specifiche attività. Ciò significa che la sospensione dei servizi resta legittima, purché non venga impedito il godimento di diritti primari o la sicurezza personale e senza deroghe per i professionisti: né la professione né l'utilizzo come studio giustificano eccezioni, se la morosità supera i sei mesi e la separabilità tecnica lo consente.
Gli altri servizi individuali del condominio, oltre l'uso del citofono, che possono essere sospesi in caso di mancato pagamento prolungato delle spese condominiali sono:
Per il riscaldamento, la sospensione non è ritenuta lesiva per via di soluzioni alternative (impianti autonomi disponibili), mentre la fornitura elettrica viene sospesa solo qualora la linea sia esclusivamente ad uso dell’unità morosa. Non sono considerate sospendibili le utilità indispensabili all’abitabilità dell’intero edificio, come la pulizia delle scale.