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Abusi edilizi, i diversi casi in cui nella realtā il Salva Casa non permette la sanatoria e il condono

di Marianna Quatraro pubblicato il
abusi salva casa

Quali sono i casi in cui non č possibile ricorrere alla sanatoria agevolata del Salva Casa per regolarizzare gli abusi edilizi: cosa prevede la normativa e i chiarimenti

Quali sono i casi in cui non è possibile ricorrere alla sanatoria del Salva Casa per gli abusi edilizi? Lo scorso luglio 2024 è stato approvato il Decreto Salva Casa con la possibilità di effettuare in alcuni casi di abusi edilizi sanatorie in maniera agevolata.

La nuova sanatoria edilizia permette di regolarizzare diverse tipologie di irregolarità sugli immobili, con particolare riferimento alle piccole difformità formali rispetto allo stato legittimo degli immobili, alle difformità interne, per cui sono state aumentate le percentuali delle tolleranze costruttive, e alle difformità parziali o variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio.

Il Decreto prevede, inoltre, particolari misure per gli abusi edilizi commessi prima del 1977.

Seppur agevola la regolarizzazione di diverse tipologia di abusi, ci sono anche casi in cui non è possibile ricorrere alla sanatoria. Vediamo quali sono nel dettaglio.

  • Salva Casa e cancellazione della doppia conformità, quando non vale ed è comunque richiesta
  • Quali sono gli altri casi di abusi edilizi non sanabili con il Salva Casa


Salva Casa e cancellazione della doppia conformità, quando non vale ed è comunque richiesta

Uno dei principali casi in cui non è ammesso il ricorso Salva Casa è quello relativo alla doppia conformità che è stata cancellata ma che per alcuni abusi deve essere ancora attestata e non vale la nuova sanatoria. Tale regole è stata ribadita dalla sentenza n. 47 del 10 gennaio 2025 del Tar Sicilia.

Il provvedimento ha, infatti, eliminato il requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia, cioè il rispetto delle norme sia al tempo della realizzazione che alla presentazione della domanda, per sanare interventi realizzati in parziale difformità e con variazioni essenziali dai titoli depositati in Comune.

La doppia conformità resta, però, confermata in alcuni casi specifici. E’, infatti, sempre richiesta nei casi di assenza o totale (e non parziale) difformità rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata inizio attività.

Ciò significa che non sarà possibile sanare interventi che non erano conformi alle norme edilizie del loro tempo e che non rispettano le normative urbanistiche attuali.

Per capire quali siano i casi specifici in cui continuare ad applicare la doppia conformità, è necessario accertare prima l’entità dell’abuso e poi l’epoca di realizzazione dell’intervento.

Quest’ultima può essere sempre provata mediante la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile, o altri documenti probanti, come i documenti presenti in archivio, i le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, o ogni altro atto, pubblico o privato. 

Quali sono gli altri casi di abusi edilizi non sanabili con il Salva Casa

Il Salva Casa non permette di sanare in maniera agevolata gli abusi che compromettono la struttura dell’edificio. 

Non rientrano nella sanatoria neppure i requisiti legati all’efficienza energetica e il rispetto dei regolamenti dedicati all’eliminazione delle barriere architettoniche. 

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