Nel triennio 2024-2026 la detassazione al 5% sugli aumenti dei rinnovi CCNL si presenta come misura di forte attualità, tra benefici, limiti, nuove regole e dubbi sull'equità e sull'applicazione effettiva
Nel contesto attuale di evoluzione delle norme fiscali sul lavoro dipendente, la recente Manovra Finanziaria 2026 ha introdotto una novità significativa: l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti salariali legati ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), nel periodo compreso tra il 2024 e il 2026. Questa misura mira a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e incentivare la contrattazione collettiva dopo anni di inflazione e ritardi negli adeguamenti salariali. Tuttavia, la detassazione riguarda solo alcune categorie di lavoratori dipendenti, si applica a specifiche condizioni e porta con sé diversi interrogativi legati sia alla platea effettiva che alle modalità di applicazione, in particolare riguardo gli aspetti di assorbimento dei minimi e la gestione dei cosiddetti superminimi nelle buste paga.
La nuova disciplina fiscale per gli aumenti retributivi introdotti dai rinnovi contrattuali prevede che, per i lavoratori del settore privato che ricevano incrementi salariali nel corso del 2026 a seguito di rinnovi CCNL firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, si applichi una tassazione agevolata del 5% al posto dell’IRPEF e delle addizionali locali sulla sola quota oggetto di aumento. Gli obiettivi della norma sono duplici: stimolare la tempestività dei rinnovi contrattuali e rafforzare concretamente il legame tra produttività, salario e qualità del lavoro.
La Manovra 2026 stabilisce che il beneficio è concesso a condizione che il reddito di lavoro dipendente, calcolato sull’anno precedente (2025), non sia superiore a determinate soglie variabili secondo le ultime versioni della norma: il limite generalmente accettato in sede tecnica è fissato a 28.000 euro, mentre alcuni emendamenti propongono l’estensione fino a 33.000 euro o addirittura modulazioni diverse (es. 10% per fasce superiori fino a 35-40.000 euro), ma queste rimangono ipotesi attualmente non recepite in modo stabile.
La detassazione al 5% sugli aumenti contrattuali 2024-2026 e riguarda esclusivamente la quota di stipendio corrispondente all’aumento contrattuale riconosciuto per effetto del rinnovo: la tassazione ridotta si applica dunque solo all’incremento retributivo effettivamente erogato nell’anno 2026, senza coinvolgere altri bonus, indennità o l’intera retribuzione base ordinaria. Non sono previsti limiti massimi sulla quota agevolabile di aumento, mentre in caso di importi pluriennali spalmati su più anni, il vantaggio fiscale riguarda esclusivamente il valore corrisposto nel 2026.
In sintesi, la misura si pone come strumento straordinario, temporaneo e destinato a una platea mirata, con il fine di sostenere la contrattazione collettiva e alleggerire il carico fiscale sulle buste paga di chi beneficia effettivamente dei nuovi incrementi retributivi disposti dai CCNL del triennio considerato.
L’accesso al regime agevolato è previsto, secondo la normativa, ai lavoratori dipendenti che rispettano precisi parametri reddituali nell’anno d’imposta precedente rispetto a quello dell’erogazione degli aumenti. In base alle fonti attualmente disponibili, il riferimento resta il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025 e, a seconda delle versioni della norma, la soglia può variare tra i 28.000 e i 33.000 euro lordi. In particolare:
Sotto il profilo operativo, l’agevolazione si configura come imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulla quota di aumento spettante nel 2026 per effetto del rinnovo CCNL. Il compito di riconoscere e applicare tale aliquota ridotta grava sui sostituti d’imposta, ossia sulle aziende che gestiscono la retribuzione e il versamento dei contributi. Inoltre:
La disciplina della detassazione ha sollevato interrogativi applicativi soprattutto nei casi di gestione degli aumenti salariali legati agli istituti di superminimo e assorbimento contrattuale. Il superminimo rappresenta una voce aggiuntiva rispetto ai minimi tabellari, attribuita per ragioni di merito, produttività o esigenze aziendali specifiche.
L’incertezza più dibattuta riguarda la possibilità che l’assorbimento degli incrementi del minimo contrattuale nei superminimi già erogati comprometta il diritto all’imposizione agevolata al 5%. Secondo alcune interpretazioni, in presenza di un superminimo “assorbibile”, se le parti contrattuali stabiliscono che l’aumento tabellare venga assorbito da quello individuale già in godimento, l’incremento non si traduce in una reale variazione dell’imponibile fiscale e pertanto potrebbe non giustificare l’applicazione dell’agevolazione. Al contrario, quando il superminimo non è assorbibile e viene mantenuto, l’aumento contrattuale risulta effettivamente aggiuntivo e dunque potenzialmente detassabile. Dunque:
L’atteso effetto della misura consiste in una aliquota fiscale notevolmente inferiore sul solo aumento contrattuale oggetto di rinnovo, garantendo così un incremento netto del salario percepito rispetto all’ordinaria tassazione IRPEF più addizionali. Il beneficio portato dalla detassazione si traduce, per molti lavoratori, in alcune decine di euro in più al mese, con una stima media di circa 680 euro annuali “agevolati” per ogni avente diritto (secondo le relazioni tecniche consultate).
| Tipologia tassazione | Aliquota media | Imposta su 1.200€ di aumento |
| Ordinaria (Irpef+addizionali) | 27-33%(media) | 324-396€ |
| Agevolata (detassazione CCNL) | 5% | 60€ |
Tuttavia, il vantaggio è circoscritto e temporaneo: la tassazione favorevole si applica solo alle somme erogate nel 2026 e limitatamente agli aumenti contrattuali derivanti dai rinnovi stipulati nel triennio di riferimento. Negli anni seguenti, in assenza di proroghe, le stesse somme tornano rilevanti ai fini dell’imposizione ordinaria. Altro limite rilevante è dato dal tetto reddituale, che esclude parte significativa dei lavoratori, specie quelli con livelli salariali medi o alti.