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Congedo parentale, se non si usa per stare con i figli scatta il licenziamento per sentenza Cassazione n.24922

di Marcello Tansini pubblicato il
Congedo parentale licenziamento cassazio

Per la Corte di Cassazione, il licenziamento legittimo se non si usa il congedo parentale per stare realmente con i figli

Il sistema italiano di tutela della genitorialità si è progressivamente arricchito di strumenti volti a garantire un equilibrio tra esigenze lavorative e responsabilità familiari, in risposta a una società che vede un numero crescente di lavoratori coinvolti nella cura diretta dei figli. La disciplina del congedo parentale si inserisce in questo scenario come una risposta normativa che, oltre a sostenere il diritto-dovere di cura verso i minori, mira ad assicurare protezione occupazionale e stabilità sociale ai genitori lavoratori. 

Normativa attuale sul congedo parentale: diritti, durata e condizioni

Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, il congedo parentale può essere richiesto da entrambi i genitori lavoratori, dipendenti e, in misura diversa, anche da lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata.

La durata complessiva, tra madre e padre, è di 10 mesi, incrementabile a 11 mesi se il padre usufruisce almeno di tre mesi. Il congedo parentale può essere fruito entro il compimento dei 12 anni di vita del figlio, anche in modalità frazionata (giornaliera o oraria), con un periodo indennizzato all’80% della retribuzione fino a tre mesi e, per ulteriori mesi, con riparametrazione al 30% in presenza di determinati requisiti reddituali. I genitori soli possono sfruttare un periodo complessivo pari a 11 mesi.

Tipologia Durata Indennità
Madre 6 mesi 3 mesi all’80%, restanti al 30% o non retribuiti
Padre 6 mesi (fino a 7 se almeno 3 mesi consecutivi) Medesimo trattamento della madre
Genitore solo 11 mesi 9 mesi indennizzati

Il periodo di congedo parentale prevede la conservazione del posto di lavoro e la copertura contributiva figurativa, con indennità erogata dall’INPS.

Obblighi e doveri del genitore durante il congedo parentale

Durante la fruizione del congedo parentale, il genitore è titolare non solo di diritti, ma anche di precisi doveri e obblighi. E' fondamentale l’obbligo di usare il periodo di assenza dal lavoro “alla cura e all’assistenza reale dei figli”, finalità che costituisce il presupposto stesso del beneficio. Il lavoratore deve rispettare il limite quantitativo e qualitativo delle assenze e comunicare preventivamente al datore di lavoro i periodi richiesti, fornendo idonea documentazione e rispettando regole precise:

  • Utilizzo improprio: Svolgere durante il congedo attività lavorative estranee alla cura dei figli espone a sanzioni disciplinari, fino al licenziamento.
  • Comunicazione e trasparenza: È dovere informare tempestivamente l’azienda di variazioni nella situazione familiare che impattino sul diritto.
  • Rispetto dei presupposti: L’indennità è riconosciuta solo quando il beneficio è destinato a fini di assistenza familiare, secondo le disposizioni normative.

Utilizzo improprio del congedo parentale: principali sentenze e conseguenze disciplinari

L’abuso del beneficio, in particolare l’uso del congedo parentale per fini diversi dall’assistenza attiva ai figli, costituisce una violazione sia contrattuale che normativa. La giurisprudenza ha affermato in molteplici occasioni che il genitore che si avvale di tale permesso per occuparsi di attività remote dal contesto familiare integra una forma di assenteismo ingiustificato, con gravi conseguenze disciplinari e:
  • Svolgimento di altri lavori durante il congedo, anche non retribuiti
  • Affidamento dei figli a terzi per motivi non di necessità sociale o familiare
  • Mancata presenza in casa durante gli orari dichiarati per la fruizione del congedo
Le più rilevanti sentenze della Cassazione e delle sezioni lavoro dei Tribunali hanno ribadito la legittimità di una contestazione disciplinare fino all’allontanamento per giusta causa, laddove sia accertata l’assenza di legame funzionale tra il permesso e l’adempimento del dovere genitoriale.

Rientrano tra i comportamenti sanzionabili anche quelli che possono minare il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, come l’attività lavorativa svolta per conto di familiari o terzi durante l’assenza giustificata.

La sentenza della Cassazione n. 24922/2025: motivazioni, casi di licenziamento e impatto giurisprudenziale

La sentenza n. 24922/2025 della Corte di Cassazione ha fornito una precisa interpretazione sul tema dell'utilizzo illecito del congedo parentale e sul conseguente diritto o meno alla conservazione del posto di lavoro. I giudici hanno stabilito che se il permesso sia fruito per scopi diversi dall’assistenza reale e diretta ai figli, è legittimo e giustificabile il licenziamento per giusta causa:

  • Motivazioni: La Corte ha valorizzato la ratio protettiva del congedo, strumentale alla cura effettiva del figlio. Ogni utilizzo strumentale, ingiustificato o fittizio nega il presupposto di fiducia alla base del rapporto di lavoro subordinato.
  • Casi concreti: Secondo il provvedimento, è legittimo il recesso del datore ove vi sia la prova che il lavoratore abbia impiegato il tempo di assenza per attività estranee all’assistenza al minore.
  • Impatto: Il principio espresso dalla Cassazione consolida un indirizzo giurisprudenziale rigoroso, che individua nell’uso improprio del beneficio un elemento sufficiente per la sanzione massima, fermo restando il diritto di difesa e la valutazione delle circostanze concrete.

 

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