Per la Corte di Cassazione, il licenziamento legittimo se non si usa il congedo parentale per stare realmente con i figli
Il sistema italiano di tutela della genitorialità si è progressivamente arricchito di strumenti volti a garantire un equilibrio tra esigenze lavorative e responsabilità familiari, in risposta a una società che vede un numero crescente di lavoratori coinvolti nella cura diretta dei figli. La disciplina del congedo parentale si inserisce in questo scenario come una risposta normativa che, oltre a sostenere il diritto-dovere di cura verso i minori, mira ad assicurare protezione occupazionale e stabilità sociale ai genitori lavoratori.
Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, il congedo parentale può essere richiesto da entrambi i genitori lavoratori, dipendenti e, in misura diversa, anche da lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata.
La durata complessiva, tra madre e padre, è di 10 mesi, incrementabile a 11 mesi se il padre usufruisce almeno di tre mesi. Il congedo parentale può essere fruito entro il compimento dei 12 anni di vita del figlio, anche in modalità frazionata (giornaliera o oraria), con un periodo indennizzato all’80% della retribuzione fino a tre mesi e, per ulteriori mesi, con riparametrazione al 30% in presenza di determinati requisiti reddituali. I genitori soli possono sfruttare un periodo complessivo pari a 11 mesi.
Tipologia | Durata | Indennità |
Madre | 6 mesi | 3 mesi all’80%, restanti al 30% o non retribuiti |
Padre | 6 mesi (fino a 7 se almeno 3 mesi consecutivi) | Medesimo trattamento della madre |
Genitore solo | 11 mesi | 9 mesi indennizzati |
Il periodo di congedo parentale prevede la conservazione del posto di lavoro e la copertura contributiva figurativa, con indennità erogata dall’INPS.
Durante la fruizione del congedo parentale, il genitore è titolare non solo di diritti, ma anche di precisi doveri e obblighi. E' fondamentale l’obbligo di usare il periodo di assenza dal lavoro “alla cura e all’assistenza reale dei figli”, finalità che costituisce il presupposto stesso del beneficio. Il lavoratore deve rispettare il limite quantitativo e qualitativo delle assenze e comunicare preventivamente al datore di lavoro i periodi richiesti, fornendo idonea documentazione e rispettando regole precise:
Rientrano tra i comportamenti sanzionabili anche quelli che possono minare il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, come l’attività lavorativa svolta per conto di familiari o terzi durante l’assenza giustificata.
La sentenza n. 24922/2025 della Corte di Cassazione ha fornito una precisa interpretazione sul tema dell'utilizzo illecito del congedo parentale e sul conseguente diritto o meno alla conservazione del posto di lavoro. I giudici hanno stabilito che se il permesso sia fruito per scopi diversi dall’assistenza reale e diretta ai figli, è legittimo e giustificabile il licenziamento per giusta causa: