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730 2025 e farmaci omeopatici, integratori e prodotti di erboristeria che si possono detrarre e scaricare

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quali farmaci omeopatici, integratori e prodotti di erboristeria si possono portare in detrazione in dichiarazione dei redditi e le condizioni

I contribuenti possono portare in detrazione Irpef al 19% nel 730 3035 per la dichiarazione dei redditi per un importo che eccede la franchigia di 129,11 euro sostenuto per spese mediche e sanitarie e solo in presenza di specifica documentazione che attesta l’effettivo costo sostenuto.

Se per l’acquisto di farmaci e medicinali non c’è alcun dubbio relativo alla detrazione, ci sono alcune incertezze che interessano, invece, il trattamento fiscale nel caso in cui si comprino farmaci omeopatici, o prodotti in erboristeria o integratori. Cerchiamo di seguito di fare chiarezza in merito.

  • Quali sono i farmaci omeopatici, gli integratori e i prodotti di erboristeria che si possono scaricare dal 730 2025
  • Cosa cambia per l’acquisto per i dispositivi medici

Quali sono i farmaci omeopatici, gli integratori e i prodotti di erboristeria che si possono scaricare dal 730 2025

Non tutti i farmaci omeopatici, gli integratori e i prodotti di erboristeria si possono portare in detrazione nel 730 2025.

Stando, infatti, a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, si possono detrarre gli scontrini dell'erboristeria relativi solo ai dispositivi medici con marcatura CE ma non si possono detrarre i costi di tisane, integratori e parafarmaci.

Non rientrano, dunque, tra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi con il 730 2025 quelle per l’acquisto di parafarmaci, per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

Cosa cambia per l’acquisto per i dispositivi medici

Le Entrate hanno, però, precisato che le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia a condizione che lo scontrino riporti correttamente la descrizione tecnica del prodotto, la marcatura CE e il codice fiscale dell’acquirente.

In particolare, per fruire della detrazione è necessario che dai documenti fiscali, cioè dallo scontrino fiscale o dalla fattura, risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa e non possono essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione ‘dispositivo medico’.

La natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, come AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).

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