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Pensioni anticipate con staffetta generazionale e aiuti per disoccupati con CCNL Servizi Ambientali e relativo Fondo Inps

di Marianna Quatraro pubblicato il
aiuti Servizi Ambientali

Quali sono le novità per le pensioni anticipate e per gli aiuti ai disoccupati previste dal Ccnl Servizi Ambientali: i chiarimenti dall’Inps

Quali sono le novità per le pensioni anticipate e per gli aiuti ai disoccupati previste dal Ccnl Servizi Ambientali? Sono state definite diverse novità per i lavoratori assunti con Ccnl Servizi Ambientali relative agli aiuti disponibili in caso di disoccupazione nonchè alle modalità di pensione anticipate. A spiegarle è stato l'Inps con una recente circolare.

  • Ccnl Servizi Ambientali e staffetta generale, chi può andare in pensione anticipata secondo le novità approvate
  • Quali sono gli aiuti disponibili e spiegati dall'Inps per i lavoratori con Ccnl Servizi Ambientali 

Ccnl Servizi Ambientali e staffetta generale, chi può andare in pensione anticipata secondo le novità approvate

Con l'obiettivo di sostenere le assunzioni di nuovi giovani ed effettuare ricambi generazionali a lavoro, per dare maggiore spinta a produttività e quindi competitività, i dipendenti assunti con Ccnl Servizi Ambientali potranno andare in pensione anticipata con la staffetta generazionale.

A sostenere tali uscite è il Fondo Servizi Ambientali che, come ben spiegato dall'Inps con la Circolare n. 85/2024, accompagna alla pensione finale i lavoratori a cui mancano al massimo tre anni per la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

In cambio, però, deve essere prevista l’assunzione presso lo stesso datore di lavoro di giovani di età non superiore a 35 anni per un periodo non inferiore a tre anni.

Quali sono gli aiuti disponibili e spiegati dall'Inps per i lavoratori con Ccnl Servizi Ambientali 

Sono stati previsti anche diversi aiuti per i lavoratori dei Servizi Ambientali nei casi di disoccupazione. Innanzitutto, per adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021), il Fondo garantisce, come integrazione alla Naspi:

  • una prestazione integrativa della misura della indennità per garantire l’importo della prestazione erogata inizialmente dall’Inps fino alla sua scadenza; 
  • una prestazione integrativa della durata della Naspi che spetta al termine della stessa nel limite di ulteriori 18 mesi e che è pari all’importo previsto al termine delle riduzioni mensili previste. Questa prestazione non spetta, però, ai lavoratori assunti a tempo determinato.
Per il finanziamento del Fondo i datori di devono versare un contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e pari:

allo 0,65% se occupano mediamente più di 15 dipendenti;

allo 0,45% se occupano mediamente fino a quindici (il contributo è per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico dei lavoratori);

più un contributo aggiuntivo di 10 euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendente a tempo indeterminato non in prova.

I datori versano, inoltre, un contributo addizionale dell'1,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori che fruiscono dell'assegno di integrazione salariale; e un contributo integrativo per tutta la durata della prestazione integrativa della Naspi pari al 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito se non fossero avvenuti eventi di disoccupazione.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, prima il Fondo riconosceva fino a 13 settimane di assegno di integrazione salariale in un biennio mobile sia per le causali ordinarie che straordinarie.

Ora, a partire dalle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa scattate dal 27 ottobre 2023, la durata cambia a seconda di quanti dipendenti conta un’azienda ed è in particolare di:

  • 13 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie, se i datori occupano fino a cinque dipendenti;
  • 26 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie, se sono presenti oltre cinque dipendenti e fino a quindici;
  • se, infine, occupano oltre quindici dipendenti, spettano 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie; 12 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria ‘crisi aziendale’; 24 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria ‘riorganizzazione’ e 36 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria ‘contratto di solidarietà’.
La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che avrebbe dovuto percepire il dipendente per le ore non lavorate nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili. 

Come chiarito dall'Inps, le prestazioni interessano tutte le aziende, comprese quelle che occupano da uno a cinque dipendenti (prima esclusi) ed anche gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con la sola esclusione dei dirigenti. Per l'accesso alle prestazioni non è richiesta alcuna anzianità aziendale.
 

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