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Pensioni, aumenta di 2 anni la possibilità di avere l'assegno di incollocabilità Inail ed è anche retroattivo

di Marianna Quatraro pubblicato il
Pensioni aumenta 2 anni possibilita aver

L’assegno di incollocabilità Inail subisce importanti cambiamenti: la possibilità di beneficiarne si estende di 2 anni, fino a 67 anni e con valore retroattivo

L’assegno di incollocabilità rappresenta una misura di tutela ideata per offrire supporto a coloro che, in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale, non possono più essere assunti obbligatoriamente nelle imprese private. Una recente modifica normativa ha ampliato la platea dei beneficiari, rendendo più esteso e accessibile questo sostegno economico. Il servizio, gestito dall’Inail, costituisce un importante strumento per gli invalidi del lavoro, soprattutto in ottica di mantenimento della dignità sociale ed economica.

Che cos’è l'assegno di incollocabilità: definizione e funzione

L'assegno di incollocabilità è una somma erogata in aggiunta alla rendita diretta ai lavoratori che, a causa di menomazioni gravi dell’integrità psicofisica, risultano totalmente impossibilitati ad essere collocati in un posto di lavoro. Lo scopo principale della misura  è fornire un sostegno economico sostitutivo rispetto all’impossibilità di accedere ai benefici legati all’assunzione obbligatoria presso datori di lavoro privati.
In dettaglio, la funzione del beneficio previdenziale è di:

  • Garantire una copertura economica aggiuntiva oltre la rendita tradizionale per gli assicurati gravemente invalidi.
  • Riconoscere la particolare situazione di chi ha perso ogni possibilità di lavorare, sulla base della valutazione dei danni permanenti di origine professionale.
  • Tutelare il diritto all'assistenza e previdenza ai lavoratori inabili al lavoro.
La misura viene costantemente rivalutata al variare dei parametri economici e delle condizioni anagrafiche legati all’età pensionabile. 

Requisiti per ottenere l’assegno di incollocabilità

Per accedere alla prestazione sono richieste condizioni precise stabilite per legge. Di seguito vengono illustrate le principali condizioni che determinano il diritto alla misura:

  • Età anagrafica: fino al 2025, la possibilità di ricevere l’assegno era limitata al compimento del 65° anno d’età, ma come descritto nel paragrafo successivo si è avuto un aggiornamento normativo.
  • Riduzione della capacità lavorativa: viene richiesta una riduzione pari o superiore al 34% per eventi verificatisi e malattie denunciate fino al 31 dicembre 2006; per gli eventi successivi o denunciati dal 1° gennaio 2007 è necessaria una menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20%.
  • Impossibilità di assunzione obbligatoria: possono beneficiare del sostegno solo coloro che, pur possedendo i requisiti per l’assunzione obbligatoria, ne risultano esclusi a causa della gravità della propria condizione, comprovata da idonea documentazione.
La normativa impone inoltre un iter valutativo rigoroso, demandato alle commissioni mediche dell’ente assicuratore. È essenziale la presenza di documentazione sanitaria completa e aggiornata, che certifichi in modo inequivocabile l’inabilità assoluta a qualsiasi forma di impiego anche protetto.

Le ultime novità: estensione fino a 67 anni e retroattività

La circolare Inail n. 55 dell’11 dicembre 2025, emanata a seguito del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha introdotto un rilevante aggiornamento: l’adeguamento automatico del limite di età per la concessione della misura, in parallelo ai nuovi parametri pensionistici. Dal 1° gennaio 2026, la prestazione è riconosciuta fino al raggiungimento dei 67 anni di età, in coerenza con l’età richiesta per il collocamento in quiescenza.

L’innovazione normativa opera anche in modo retroattivo: il diritto viene esteso a chi ha raggiunto i 65 anni prima del 2026 e si è visto interrompere la prestazione, permettendo, su istanza, il ripristino dell’assegno dal mese successivo alla richiesta.

Inoltre, rientrano tra i possibili aventi diritto coloro che, pur avendone titolo negli anni precedenti, non hanno mai fruito né presentato domanda. In questi casi, la fruizione potrà avvenire per tutto il periodo intercorrente sino al raggiungimento della soglia oggi fissata a 67 anni, qualora persistano i requisiti sanitari e contributivi.

L’adeguamento è pensato per tutelare il principio costituzionale di pari dignità per i lavoratori colpiti da infortuni o patologie professionali, integrando la tutela previdenziale alle nuove soglie di accesso alla quiescenza. Questo meccanismo automatico comporterà in futuro analoghi aggiornamenti laddove l’età pensionabile dovesse subire variazioni.

Modalità di presentazione dell’istanza e gestione delle domande

L’accesso al beneficio avviene tramite un’apposita domanda indirizzata alle Sedi competenti dell’Inail. La procedura è composta da passaggi essenziali:

  • Presentazione della richiesta completa della documentazione sanitaria aggiornata;
  • Verifica dei requisiti da parte della Commissione medica dell’ente;
  • Eventuale riconoscimento e liquidazione della prestazione a partire dal mese successivo alla domanda.
Nei casi in cui la prestazione fosse già in corso e il titolare raggiunga la nuova soglia anagrafica dopo il 1° gennaio 2026, il riconoscimento avviene d’ufficio senza necessità di nuova domanda. Per chi invece abbia perso il diritto tra i 65 e i 67 anni prima dell’adeguamento, le Sedi Inail provvederanno a inviare un avviso per permettere l’attivazione della procedura nei tempi più rapidi.

Implicazioni pratiche per i beneficiari e gestione dei casi particolari

L’evoluzione normativa offre nuove opportunità agli invalidi del lavoro, rendendo la tutela più duratura e flessibile. Si osservano tre principali situazioni di beneficiari:

  • Chi già percepisce l’assegno: continuerà a riceverlo fino ai 67 anni, senza soluzioni di continuità.
  • Chi lo aveva perso avendo compiuto 65 anni prima del 2026: potrà richiedere il ripristino e ottenere la misura dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
  • Chi non ne ha mai usufruito, pur avendone avuto diritto: potrà comunque inoltrare domanda, purché non abbia ancora raggiunto i 67 anni, e vedersi riconosciuto l’assegno se sussistono i requisiti medici e amministrativi.





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