Via libera alla proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 per la stipula obbligatoria di polizze catastrofali ma per tutti. E' mancanza di equità: le associazioni chiedono l'estensione a tutte le Pmi,
Le attività imprenditoriali stanno affrontando un periodo di intenso adeguamento normativo in materia di copertura assicurativa contro eventi naturali di particolare gravità. La recente proroga dei termini per la stipula delle coperture denominate “catastrofali” ha generato un nuovo scenario per le piccole e medie imprese (PMI), in parallelo alle discussioni tra categorie produttive e istituzioni.
Il tema della protezione del patrimonio aziendale da rischi sismici, alluvionali e geologici si collega sempre più spesso a quello della continuità aziendale e dell’accesso ai contributi pubblici, assumendo così rilevanza strategica per la gestione d’impresa.
La Manovra Finanziaria 2024 aveva fissato la scadenza per la sottoscrizione delle polizze catastrofali per tutte le imprese al 31 marzo. Tuttavia, numerose richieste di proroga da parte delle associazioni di categoria hanno indotto il legislatore a differenziare le tempistiche secondo la tipologia e la dimensione aziendale.
Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 ha formalizzato il rinvio dell'obbligo assicurativo per le micro, piccole e medie imprese (PMI). Secondo il decreto legge in vigore, le nuove scadenze risultano così ridefinite:
Con l'approvazione del recente Decreto Milleproroghe, è stato prorogato l’obbligo di stipula di polizza catastrofali dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 per le attività del turismo, della somministrazione e i pubblici esercizi, ma le associazioni di settore chiedono una proroga generalizzata per tutte le Pmi, dal commercio agli altri esercizi di prossimità, per i quali l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2026.
Le categorie rappresentative sottolineano, infatti, la necessità di offrire a tutte le realtà imprenditoriali uguali tempistiche e garanzie di comparabilità delle offerte assicurative. L’assenza di strumenti informatici, come il portale nazionale per il confronto delle polizze, e la complessità delle condizioni contrattuali acuiscono le difficoltà di valutazione, rendendo lo slittamento un passaggio essenziale per una corretta attuazione della normativa.
L’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali interessa tutte le imprese con sede legale o stabili organizzazioni in Italia, a condizione che siano iscritte al Registro delle Imprese. Sono escluse da questa previsione normativa soltanto le imprese agricole, le cui attività di produzione vegetale rimangono soggette al fondo mutualistico nazionale. Non rientrano nell’obbligo neanche i professionisti e le attività che non presentano le caratteristiche di impresa ai sensi delle disposizioni civilistiche.
Secondo quanto disposto:
Un aspetto essenziale riguarda la necessità di mantenere la copertura aggiornata qualora cambino i parametri di rischio (es. nuovi investimenti, spostamento dell’unità produttiva). Infine, non sono previsti obblighi per i beni immobili in situazione di abuso edilizio.
Le coperture assicurative obbligatorie sono delimitate da elenchi normativi e da prassi di settore. Il legislatore richiede una protezione da danni materiali e diretti provocati da:
Questa impostazione mira a bilanciare l’interesse pubblico alla stabilità economica delle aziende con la sostenibilità tecnica ed economica delle coperture offerte dal settore assicurativo.
La normativa individua in modo dettagliato i beni che devono essere oggetto di copertura. L’obbligo riguarda:
Sotto il profilo operativo, l’assicurazione può essere stipulata anche per beni non di proprietà ma oggetto di leasing, usufrutto, affitto o altre forme di detenzione. In tali casi, le parti dovranno accordarsi sulle modalità di stipula e sul pagamento dei premi.
Non sono considerati assicurabili, ai fini di adempimento dell’obbligo, i beni gravati da abuso edilizio, né quelli in aree o situazioni non autorizzate. I parametri assicurativi devono essere aggiornati ogniqualvolta si verifichi una significativa modifica a livello di valore o di posizione dei beni (ad esempio, in caso di nuovi investimenti strumentali).
La legislazione vigente non prevede sanzioni amministrative immediate per le imprese inadempienti all’obbligo di copertura contro rischi catastrofali. Tuttavia, i rischi indiretti risultano particolarmente rilevanti per la sopravvivenza e il sostegno alle attività produttive.
In caso di mancata assicurazione, le aziende non avranno accesso a contributi, sovvenzioni e indennizzi pubblici per danni causati da calamità naturali e da eventi oggetto della normativa. Questo vale tanto per bandi ordinari quanto per risorse straordinarie (ad esempio, fondi emergenziali per la ricostruzione a seguito di disastri naturali).
In aggiunta, gli istituti di credito potrebbero valutare positivamente la presenza della polizza obbligatoria nell’erogazione di prestiti e nell’apertura di nuove linee di credito. Imprese sprovviste di copertura rischiano peggioramenti nella valutazione del merito creditizio, condizioni finanziarie meno favorevoli o addirittura l’esclusione dal finanziamento.
Da ultimo, gli amministratori di società potrebbero essere chiamati a rispondere civilmente per danni subiti in assenza di adeguata assicurazione, con ricadute sulla responsabilità personale e patrimoniale in caso di inadempienze rilevate nell’ambito delle procedure di gestione delle emergenze.