La disciplina degli affitti brevi si rinnova: nuove regole dal 2026, obblighi fiscali, limiti, adempimenti per proprietari e imprenditori, tra cui l’obbligo della SCIA per determinate tipologie di locazione
Dal 1° gennaio 2026 il quadro normativo relativo alle locazioni brevi in Italia è cambiato, con aggiornamenti normativi che ridefiniscono il perimetro operativo per i proprietari d’immobili. Le nuove disposizioni, introdotte dalla Manovra Finanziaria, puntano a distinguere in maniera più netta tra attività occasionale e imprenditoriale, al fine di contrastare abusi e rafforzare la fiscalità del settore.
I contratti di locazione breve sono ora oggetto di nuove soglie fiscali e di un regime autorizzativo più stringente. In particolare, la normativa fissa limiti quantitativi chiari per poter fruire della tassazione agevolata e introduce una serie di adempimenti gestionali obbligatori. Questa evoluzione normativa investe sia l’aspetto fiscale che quello amministrativo, con un impatto diretto sulla pianificazione e sull’organizzazione dell’attività di locazione da parte di privati e operatori economici.
L’obiettivo perseguito dalle recenti disposizioni è favorire una maggiore trasparenza e sicurezza tanto per i locatori quanto per gli ospiti. Oltre agli adeguamenti fiscali, infatti, vengono ribaditi obblighi in materia di sicurezza degli immobili e viene richiesta una più severa osservanza delle norme di settore. Per gli affitti gestiti come impresa, diventano indispensabili ulteriori passaggi autorizzativi e un attento rispetto delle norme urbanistiche e igienico-sanitarie. In questo scenario, la presentazione della SCIA rappresenta uno degli snodi chiave per chi intende operare superando determinati limiti quantitativi e organizzativi.
Dal 2026, la cedolare secca per gli affitti brevi può essere applicata a un massimo di due immobili concessi in locazione breve nel corso dell’anno, mantenendo due aliquote progressive:
Le condizioni per restare nella tassazione agevolata sono quindi:
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) diventa obbligatoria per gli affitti brevi qualora l’attività sia svolta in forma imprenditoriale, secondo quanto stabilito dalla Manovra 2026 e confermato dalle circolari del Ministero del Turismo. L’avvio dell’attività di locazione breve come impresa si verifica, sia superando i due immobili locati nel medesimo anno, sia strutturando la locazione come attività continuativa e organizzata, indipendentemente dal numero di contratti o dalla durata degli stessi.
In questi casi, il deposito della SCIA presso lo sportello SUAP del Comune territorialmente competente rappresenta l’adempimento amministrativo di riferimento e consente all’ente locale di controllare il rispetto dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza dell’immobile. La mancata presentazione della SCIA è soggetta a sanzioni amministrative fino a 10.000 euro.
Oltre all’inoltro della SCIA, i gestori imprenditoriali devono rispettare ulteriori obblighi amministrativi e fiscali, tra cui:
La SCIA è, in questo quadro, il documento che attesta la regolarità dell’attività e che consente ai Comuni di monitorare e, se necessario, intervenire rapidamente su eventuali irregolarità. Una corretta gestione della pratica e l’attenta osservanza di tutti i passaggi autorizzativi risultano imprescindibili per la sostenibilità e la sicurezza dell’attività locativa. Le nuove regole, unite al rafforzamento dei controlli, rendono ancora più importante essere aggiornati sulle normative e conformi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Tabella riepilogativa degli adempimenti per gli affitti brevi:
| Numero immobili locati | Regime fiscale | SCIA obbligatoria? | Ulteriori obblighi |
| 1-2 | Cedolare secca (21/26%) | No | Richiesta CIN, Dispositivi di sicurezza |
| >2 | Partita IVA/Regime ordinario | Sì | Iscrizione INPS, Contabilità, Comunicazioni IVA |
L’assetto varato dal legislatore, se da un lato pone nuovi oneri a carico dei locatori, dall’altro garantisce maggiore affidabilità, chiarezza e tutela per i soggetti coinvolti.