Cosa prevede la norma vigente sulla retroattività del nuovo decreto Salva Casa per la sanatoria di lievi abusi edilizi: i chiarimenti e le eccezioni
Cosa possono decidere i Comuni sulla sanatoria del Salva Casa retroattiva di abusi edilizi? Il Decreto Salva Casa ha definito importanti cambiamenti nel comparto dell’edilizia, modificando alcune disposizioni del Testo unico dell’edilizia (TUE).
Le novità valgono soprattutto per i proprietari che devono 'sistemare' le piccole difformità edilizie nelle loro unità immobiliari.
Secondo il Testo Unico dell'Edilizia, sono tre i tipi di difformità edilizie per sui sono previsti diverse procedure di regolarizzazione e sono, in particolare, le variazioni essenziali, gli abusi parziali e le totali difformità.
I giudici hanno, infatti, ribadito che il Decreto non può avere effetti retroattivi, per cui non si può applicare a istanze di sanatoria presentate prima della sua entrata in vigore, così come hanno chiarito che il silenzio dell'amministrazione sulla Scia in sanatoria non equivale a un silenzio assenso, ma a un silenzio inadempimento, per cui il soggetto interessato per ottenere una risposta certa deve agire in giudizio.
In questo caso, l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di Scia in sanatoria, verificando l’effettiva legittimità dell’intervento edilizio e adottando un provvedimento espresso.
Se, dunque, il Salva Casa non si può applicare retroattivamente, cioè usando le nuove regole per sanare vecchi abusi, è vero anche che ogni singolo Comune può decidere se applicare il nuovo provvedimento anche per precedenti abusi edilizi e il riesame deve avvenire con un nuovo procedimento motivato.
Un comune può, dunque, in maniera autonoma rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda originaria alla luce delle novità introdotte del Salva Casa, verificando nel dettaglio se sussistono le condizioni per cui anche un vecchio abuso possa rientrare nella nuova sanatoria, per esempio, se un eventuale ampliamento rientra nella nuova soglia delle tolleranze costruttive del 4%, o se non ci sono altre cause ostative, come vincoli, incompatibilità urbanistiche o variazioni essenziali.
Precisiamo che le modifiche introdotte dal Salva Casa hanno interessato anche lo stato legittimo di un immobile, il cambio di destinazione d'uso, tempi ridotti per il meccanismo del silenzio-assenso, ampliamento dei lavori rientranti in edilizia libera, cioè per cui non è mai necessario richiedere alcun permesso di costruire nè altro titolo abilitativo,, il recupero dei sottotetti.