Non è possibile anticipare i ratei del Tfr di fine rapporto mensilmente in busta paga dei lavoratori dipendenti: i chiarimenti dell’Ispettorato
Il Tfr può essere anticipato mensilmente in busta paga? Il Tfr è il trattamento di fine rapporto che si accumula e matura ogni anno trascorso presso lo stesso datore di lavoro o ente e che viene liquidato ai dipendenti, sia pubblici che privati, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo esso avvenga, cioè se per dimissioni, o per licenziamento, per raggiungimento di requisiti pensionistici.
Una volta conclusa la prestazione lavorativa, dunque, i privati ricevono il proprio Tfr in concomitanza con l’ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30-45 giorni. I diversi contratti nazionali di lavoro Ccnl stabiliscono, infatti, un periodo specifico entro il quale il datore di lavoro è obbligato a versare il trattamento di fine rapporto.
Per i lavoratori pubblici, i tempi per la liquidazione del Trattamento si allungano, e anche di molto, arrivando a sfiorare anche i cinque-sette anni per avere tutto l’importo spettante. Vediamo quali sono le ultime novità in tema di pagamento del Tfr spiegate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’Ispettorato ha ben chiarito che il pagamento mensile in busta paga del rateo di Tfr non è possibile, e altrettanto impossibile è che le parti, cioè datore e dipendente, si accordino prima per modulare il versamento del trattamento solitamente liquidato alla fine del rapporto di lavoro.
Se il presupposto del Tfr è quello di permettere al lavoratore di accumulare soldi per ottenere un sostegno economico al termine del rapporto di lavoro, se fosse pagato ogni mese perderebbe tale finalità e avrebbe anche ripercussioni sul piano contributivo e fiscale.
Una volta concluso il rapporto di lavoro, infatti, alla somma di Tfr da liquidare viene applicata una tassazione separata, che dipende dal reddito medio degli ultimi 5 anni.
Il minimo applicabile è il 23% per redditi fino a 15.000 euro, per arrivare al massimo del 43% per redditi superiori ai 50.000 euro.
Precisiamo che non si applica alcuna tassazione al Tfr fino a quando l’importo non viene effettivamente liquidato. Solo allora si calcolano le tasse da pagare.
Ciò che per l’Ispettorato del Lavoro si può fare è solo procedere a forme di anticipo del Trattamento, seguendo le apposite disposizioni di legge.
La normativa vigente permette, infatti, a tutti i dipendenti privati, una volta raggiunti gli 8 anni di permanenza in una stessa azienda, di chiedere fino al 70% del Tfr spettante in anticipo, una sola volta e fornendo valide motivazioni, cioè se per spese mediche e sanitarie importi, per l’acquisto o la ristrutturazione di casa propria o del proprio figlio, o per altri motivi personali.
Lo stesso ente ha sottolineato che, nei casi in cui dovessero emergere situazioni in cui si riscontino effettivi pagamenti mensili del rateo del Trattamento, l’azienda o il datore di lavoro che lo ha fatto e inadempiente all’accantonamento delle quote di Tfr illegittimamente anticipate, rischiano una sanzione amministrativa fino a 3mila euro.