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Enti no profit, associazioni e società calcio dilettantistiche devono aprire partita iva dopo proroga 10 anni iva terzo settore

di Marcello Tansini pubblicato il
Enti no profit aprire partita iva prorog

E' stata rinviata l'entrata in vigore dell'obbligo Iva nel 2026 per gli enti del Terzo Settore: l'appuntamento è stato spostato tra 10 anni

Una decisione attesa e largamente condivisa ha segnato il panorama fiscale degli enti del Terzo settore e delle società sportive dilettantistiche: la proroga di dieci anni dell’esclusione IVA. Il rinvio dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi IVA offre ora alle realtà associative e sportive un orizzonte temporale certo fino al 2036, garantendo un contesto fiscale stabile e prorogando di fatto l’esclusione da nuove incombenze amministrative.

Cosa prevedeva la norma originaria sull’IVA per il Terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche

L’impianto normativo originario avrebbe determinato un cambio sostanziale dal 2026. In assenza della proroga recentemente approvata, migliaia di enti, associazioni e società sportive dilettantistiche avrebbero dovuto adeguarsi a regole più stringenti riguardo all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle operazioni verso soci e tesserati.

I punti salienti della norma prevedevano:

  • Superamento del regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici incassati da soci, associati o tesserati per attività istituzionali
  • Obbligo di apertura della partita IVA per numerose realtà associative
  • Nuovi oneri di contabilità, fatturazione e dichiarazioni fiscali
  • Rischio di aggravio amministrativo soprattutto per le organizzazioni di piccole dimensioni e quelle fondate interamente sul volontariato.

Motivazioni e percorso che hanno portato alla proroga fino al 2036

La scelta di prorogare di dieci anni l’efficacia delle nuove regole IVA nasce da un confronto approfondito tra stakeholder del Terzo settore, istituzioni italiane e Commissione Europea. Il rischio di un impatto troppo oneroso e improvviso era emerso con chiarezza: associazioni rappresentative come Arci e Acli, insieme al Forum del Terzo Settore, avevano evidenziato l’inadeguatezza di una riforma che avrebbe aumentato la burocrazia, rischiando di indebolire il valore sociale del volontariato.

Il percorso che ha portato alla proroga si caratterizza per i seguenti snodi:

  • Procedura di infrazione della Commissione UE avviata già dal 2010, contestando l’incompletezza dell’allineamento italiano alle regole comunitarie sulla decommercializzazione delle prestazioni associative.
  • Dialogo continuo con Bruxelles, che ha spinto verso una soluzione graduale e una maggiore protezione per enti che forniscono servizi di interesse generale.
  • Sostegno politico all’interno del Consiglio dei Ministri e delle commissioni parlamentari, volto a evitare uno shock amministrativo, soprattutto per le piccole e medie realtà associative.
Il differimento al 2036 non rappresenta solo un rinvio tecnico, ma una vera scelta di politica fiscale ed economica:
  • Consente di allineare progressivamente la normativa nazionale agli standard dell’Unione Europea, senza penalizzare il tessuto sociale italiano
  • Favorisce la collaborazione tra enti, istituzioni e amministrazione finanziaria per una riforma più equa
  • Riconosce il contributo degli enti benefici nella promozione della giustizia sociale, del benessere e delle politiche comunitarie.

Implicazioni pratiche della proroga: obbligo di partita IVA, oneri amministrativi e continuità operativa

La proroga ha immediate ricadute operative sugli enti non profit, associazioni e società sportive. In particolare, la proroga al 2036 consente a una vasta platea di realtà di continuare a operare senza l’obbligo generalizzato di apertura della partita IVA.

Le principali conseguenze pratiche possono essere così sintetizzate:

  • Esclusione dagli obblighi IVA almeno fino al 2036 per le prestazioni istituzionali svolte nei confronti dei propri associati e tesserati
  • Rinvio di nuovi doveri contabili e di fatturazione che sarebbero scattati dal 2026 per enti, associazioni e società sportive dilettantistiche
  • Possibilità di continuare ad applicare il regime attuale con minore impatto burocratico
  • Continuità operativa per l’azione sociale e sportiva nei territori, senza timori di interruzioni dovute a nuovi adempimenti fiscali
Per alcune forme associative specifiche, la normativa prevede inoltre particolari semplificazioni. Ad esempio:
  • Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con regime forfettario restano esonerate dagli obblighi di certificazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’orizzonte decennale permette quindi agli enti meno strutturati di pianificare attività e risorse con serenità, a beneficio della coesione sociale e dell’offerta sportiva sul territorio.

Chi sono i beneficiari: definizione e tipologie di enti coinvolti nella nuova proroga IVA

La platea dei beneficiari abbraccia una varietà di soggetti associativi, accomunati sia dalla natura non lucrativa sia dall’iscrizione a specifici registri nazionali:

  • Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale (Runts), inclusi organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici e reti associative
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche, tra cui numerose realtà calcistiche impegnate nelle attività agonistiche e promozionali a livello locale
  • Cooperative sociali che operano nei settori sociosanitari, educativi e di assistenza, beneficiando di regimi agevolativi specifici.

Nuovo assetto delle agevolazioni fiscali e delle esenzioni IVA per gli ETS e le associazioni sportive

La proroga decennale è accompagnata da un riordino delle esenzioni IVA e da un’estensione di alcune agevolazioni a nuove categorie di soggetti:
  • Conferma dell’esclusione IVA sulle attività istituzionali verso corrispettivo specifico per soci e tesserati
  • Riassetto dell’esenzione IVA con il superamento dell’acronimo ONLUS a favore di ETS non commerciali dal 2026
  • Estensione dell’aliquota IVA ridotta al 5% ai servizi resi dalle imprese sociali costituite in forma societaria nel campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed educativo
  • Mantenimento delle agevolazioni già spettanti alle cooperative sociali e ai loro consorzi


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