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Enti no profit, associazioni terzo settore, calcio dilettanti: obblighi in vigore lo stesso dal 2026 dopo proroga 10 anni p.Iva

di Marcello Tansini pubblicato il
Enti no profit associazioni terzo settor

Rinviata tra 10 anni l'Iva obbligatoria per gli enti del Terzo settore e per lo sport dilettantistico, previsto a partire dal 1 gennaio 2026 ma restano comunque alcuni obblighi da rispettare a partire dal prossimo anno

Il settore no profit italiano, che comprende una vasta gamma di realtà come associazioni, enti del terzo settore e società sportive dilettantistiche, si trova al centro di importanti trasformazioni normative. La recente proroga decennale sull’obbligo IVA ha sospeso, sino al 2036, l’introduzione di nuove regole fiscali particolarmente impattanti.

Questa scelta garantisce una maggiore continuità amministrativa e permette agli enti di rimanere ancorati a un quadro regolatorio stabile. Tuttavia, la riforma del terzo settore e la spinta verso una maggiore trasparenza e tracciabilità delle attività restano priorità ineludibili, introducendo dal 2026 alcune novità strutturali negli adempimenti. 

Origini della riforma e proroga decennale: cosa cambia fino al 2036?

Il percorso che ha condotto alla proroga di dieci anni dall'IVA per enti associativi e società sportive ha radici profonde. Dal 2010, l’Italia è stata oggetto di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea, che richiedeva l’allineamento alle direttive comunitarie in materia di decommercializzazione delle prestazioni associative. Il confronto con Bruxelles ha generato una pressione costante per armonizzare il diritto nazionale con le regole UE.
 

L’ impianto originario della riforma IVA avrebbe imposto, già dal 2026, obblighi stringenti a carico di migliaia di enti: apertura della partita IVA, gestione elettronica delle fatture e nuovi doveri contabili sia per realtà di rilievo sia per quelle più piccole, radicate nel volontariato. Le istituzioni italiane hanno sostenuto la necessità di un approccio graduale, per scongiurare uno shock burocratico difficile da gestire soprattutto per le associazioni minori.
 

Il risultato è stato un rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligo IVA fino al 2036. Per effetto di questa proroga:

  • le attività istituzionali effettuate nei confronti di soci e tesserati restano escluse dall’IVA fino al 2036;
  • sospesi i nuovi oneri amministrativi e di fatturazione che sarebbero scattati nel 2026;
  • le realtà associative possono pianificare con serenità le proprie attività, mantenendo l’attuale regime contabile e fiscale;
  • continua il dialogo tra enti, istituzioni e amministrazione finanziaria per adattare progressivamente la normativa agli standard comunitari, senza compromettere l’azione sociale svolta dagli enti benefici.
Pertanto, fino a nuova scadenza, il carico burocratico resta invariato per buona parte delle organizzazioni, offrendo una stagione di stabilità e respiro operativo.

Obblighi amministrativi e fiscali dal 2026: apertura partita IVA e nuovi adempimenti

Nonostante il differimento dell’obbligo IVA, la riforma del Terzo Settore prevede precisi obblighi amministrativi e fiscali per i soggetti interessati a partire dal 2026. Un passaggio chiave riguarda la necessità per tutte le associazioni attive, enti non profit e società sportive dilettantistiche di dotarsi di una partita IVA in qualunque caso offrano servizi o beni a pagamento, sia verso terzi sia nei confronti di propri associati e tesserati.
 

L’apertura della partita IVA sarà obbligatoria anche se le prestazioni fornite continueranno a godere dell’esenzione o delle agevolazioni previste per il settore. Rimangono escluse da tale onere soltanto le associazioni che non effettuano cessioni di beni o servizi a titolo oneroso. Gli adempimenti dal 2026 comprenderanno:

  • Gestione della contabilità secondo il nuovo regime, con obbligo di emissione e conservazione di fatture elettroniche e scontrini fiscali;
  • Tenuta dei registri IVA, anche se le operazioni compiute sono in regime di esenzione;
  • Compilazione delle dichiarazioni fiscali (IVA, IRES, IRAP, Modello Unico ENC) secondo le nuove direttive;
  • Osservanza degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei contributi ricevuti;
  • Per chi opta per la raccolta fondi in regime di partita IVA, possibilità di inquadramento dell’attività secondo la Circolare ADE 18/E/2018 con possibili risvolti sull’imponibilità;
  • Adeguamento dei software gestionali per la fatturazione elettronica e la tenuta della contabilità secondo le nuove regole.
Per tutte le realtà che offrono servizi culturali, formazione, assistenza o sport, la gestione della partita IVA andrà pianificata in anticipo. Sarà determinante analizzare attentamente le tipologie di entrate, per distinguerle tra esenti, escluse o imponibili, ed eventualmente affidarsi a figure esperte per la gestione amministrativa. Si introducono inoltre controlli rafforzati sulla regolarità degli statuti e sull’effettiva realizzazione degli scopi associativi dichiarati.

I destinatari della normativa: quali enti e associazioni sono coinvolti?

Le categorie destinatarie della nuova disciplina costituiscono un insieme ampio ed eterogeneo, che comprende:

  • Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come associazioni di volontariato, promozione sociale, enti filantropici e reti associative;
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD);
  • Cooperative sociali operanti in ambito sanitario, educativo o assistenziale;
  • Associazioni culturali, ricreative, religiose, politiche, sindacali e di categoria attive nella fornitura di servizi a pagamento;
  • Tutte le forme associative che, pur non rientrando nel Terzo Settore, svolgano attività che comportano corrispettivi specifici o commerciali verso associati e/o terzi.
Ne sono esclusi gli enti che non effettuano nessun tipo di attività economica o prestazioni a titolo oneroso. Il nuovo quadro normativo vuole attribuire chiarezza e parità di trattamento a tutte le forme associative rilevanti secondo la normativa vigente.

Regimi fiscali applicabili: esclusione, esenzione e aliquote agevolate

In virtù della proroga dell'entrata in vigore dell'Iva per gli enti del terzo settore, restano valide alcune differenziazioni fondamentali nei regimi fiscali applicabili alle entrate delle associazioni e degli enti:

  • Entrate istituzionali e corrispettivi specifici (verso soci/tesserati): confermata l’esclusione dall’IVA fino al 2036 per queste operazioni, considerate "fuori campo IVA";
  • Entrate da attività commerciali: sono e restano soggette a regime IVA ordinario, indipendentemente dalla natura dell’ente;
  • Donazioni, erogazioni liberali: continuano ad essere escluse sia da IVA che da IRES, senza obbligo di emissione di fatture;
  • Raccolte fondi: gestite secondo regime fiscale variabile, a seconda della forma associativa e della presenza o meno di partita IVA;
  • Aliquota IVA ridotta al 5%: estesa anche alle imprese sociali (oltre che alle cooperative sociali) che operano in settori assistenziale, sanitario, educativo e di supporto domiciliare.

Le specificità per il calcio dilettanti e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD)

Le società e associazioni calcistiche dilettantistiche rientrano pienamente nel nuovo perimetro normativo. L’ esenzione IVA per le prestazioni legate alla pratica sportiva è stata fortemente richiesta e supportata dalle istituzioni sportive per salvaguardare l’attività di base.
 

Fino al 2036, rimangono in vigore:

  • L’esclusione IVA per i corrispettivi specifici incassati da associati/tesserati per l’attività sportiva, se svolta nel rispetto degli statuti e della democraticità interna;
  • Obbligo di apertura della partita IVA se l’ente riceve anche solo parte delle proprie entrate da corrispettivi specifici, corsi, affitti strutture o servizi retribuiti;
  • Distinzione tra entrate istituzionali (escluse/esenti IVA) e attività commerciali pure (soggette a IVA) come sponsorizzazioni, vendite di materiale sportivo, servizi di ristorazione non collegati all’attività sportiva;
  • Applicazione del regime forfettario “398” per le ASD/SSD che ne hanno diritto, con esonero dagli obblighi di fatturazione/certificazione salvo richieste specifiche o attività pubblicitarie;
  • Le quote associative restano sempre "fuori campo IVA", sia in ASD sia in SSD;
  • Necessità di adeguare la contabilità e i flussi amministrativi con strumenti adeguati, preparandosi a eventuali futuri oneri gestionali.
Le realtà calcistiche dovranno inoltre sorvegliare la correttezza statutaria e garantire comportamenti fiscali trasparenti, tema rafforzato anche dagli esiti dei controlli a campione effettuati in anni recenti.

Obblighi per l’iscrizione al RUNTS e adeguamenti statutari: come prepararsi dal 2026

L’iscrizione al RUNTS impone una serie di obblighi ulteriori di adeguamento, che si affiancheranno ai nuovi adempimenti fiscali:

  • Adeguamento degli statuti alle disposizioni vigenti, con particolare attenzione a trasparenza, democraticità interna, scopo non lucrativo e criteri di devoluzione del patrimonio;
  • Predisposizione e invio di bilanci conformi (sociale, ordinario, o per cassa secondo volume economico) secondo la modulistica RUNTS;
  • Pubblicazione degli importi ricevuti da amministrazioni pubbliche e dei contributi annuali, in osservanza agli obblighi di trasparenza;
  • Tenuta di Libro Soci e aggiornamento dei dati anagrafici dei membri;
  • Rispetto delle procedure di iscrizione, revisione e aggiornamento annuale presso il registro nazionale, pena la sospensione delle agevolazioni fiscali;
  • Gestione della tracciabilità dei rapporti economici e finanziari mediante sistemi informatici aggiornati;
  • Burocrazia aumentata per pratiche di raccolta fondi, gestione volontari e partnership, tutti sottoposti a requisiti di comunicazione annuale e monitoraggio continuo.
Questi obblighi si applicano a tutte le organizzazioni iscritte, comprese ODV e APS. Le procedure RUNTS puntano a garantire maggiore affidabilità e credibilità nel sistema non profit, favorendo la tracciabilità e la correttezza sia amministrativa sia fiscale.

 



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