La revisione dell’indennità di accompagnamento è un tema particolarmente sentito da chi si trova in condizioni di grave disabilità. Si tratta di un beneficio economico che, in Italia, viene concesso a coloro che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza il supporto di un accompagnatore oppure che necessitano di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Tuttavia, la concessione o il mantenimento di questa erogazione non è immediata né automatica: l’INPS, attraverso apposite Commissioni Mediche, è chiamata periodicamente a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
Criteri per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento: requisiti e patologie ammesse
Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è strettamente regolato da riferimenti normativi precisi. La legge prevede che possano accedervi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, in presenza di condizioni particolari e malattie che ledono gravemente la capacità di autonomia.
I requisiti essenziali prevedono che la persona non sia in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
- Riconoscimento di inabilità totale e permanente (100%): la percentuale deve essere attestata dagli organi sanitari competenti secondo quanto stabilito dal D.M. 5 febbraio 1992 e successive circolari INPS.
- Necessità di assistenza costante: l’impossibilità di agire autonomamente deve essere clinicamente documentata e non occasionale, derivando da patologie gravi e durature.
- Residenza e cittadinanza: i beneficiari devono risiedere stabilmente in Italia. Il requisito si estende ai cittadini comunitari (registrati) e, per gli stranieri extra UE, a chi possiede un permesso di soggiorno di almeno un anno.
Rientrano tra le patologie ammesse:
gravi deficit motori (come tetraplegie, emiplegie, patologie neurologiche degenerative),
demenze avanzate,
cecità assoluta, gravi forme di malattie psichiatriche croniche e condizioni multipatologiche che determinano una condizione di dipendenza totale dall’aiuto altrui. Non sono previsti limiti di età né soglie di reddito. L’importo della prestazione viene aggiornato annualmente e non è cumulabile con indennità analoghe (es. invalidità di guerra, lavoro, servizio) per la medesima causa.
Procedura di domanda e documentazione necessaria per ottenere l'indennità
La richiesta della misura avviene seguendo un iter amministrativo e sanitario ben definito. Il primo passo è rivolgersi al medico curante o a uno specialista per la redazione del certificato medico introduttivo, elemento fondamentale poiché attesta la presenza delle patologie invalidanti secondo le tabelle vigenti.
- Presentazione della domanda telematica: dopo il certificato del medico, la richiesta si inoltra all’INPS attraverso il portale online o con l’assistenza di un patronato, indicando i dati socio-economici e sanitari richiesti. Per i minori, è indispensabile trasmettere anche il modello AP70 per il pagamento.
- Allegazione della documentazione sanitaria specialistica: è consigliabile caricare referti, diagnosi recenti, relazioni cliniche dettagliate in modo che la Commissione possa avere un quadro completo ancora prima della visita.
- Convocazione a visita: dopo la ricezione della domanda, la Commissione Medica fissa l’appuntamento per la valutazione clinica diretta del richiedente, oppure, in presenza di documentazione sufficiente, può formulare la valutazione anche “agli atti”. Nei casi di persone allettate è prevista la visita domiciliare.
Al termine dell’iter, l’INPS invia al richiedente il verbale che attesta la decisione della Commissione (esito positivo, negativo o richiesta di ulteriori accertamenti). Nel caso di riconoscimento, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il ruolo della Commissione Medica INPS nella revisione: cosa controlla davvero?
L’attività della Commissione Medica INPS in sede di revisione non si limita a una mera verifica formale della documentazione, bensì a una valutazione effettiva e approfondita della persistenza dei requisiti. Durante la revisione, i membri della Commissione, generalmente costituiti da specialisti in medicina legale, rappresentanti dell’INPS e talvolta da esperti riferiti a specifiche patologie, esaminano con attenzione lo stato clinico attuale del beneficiario.
L’obiettivo primario è accertare se permangono le condizioni di non autosufficienza che avevano originato il diritto alla prestazione. Il controllo non riguarda solo l’esistenza delle diagnosi già riconosciute, ma anche:
- L’effettiva incapacità di deambulare senza aiuto permanente, valutata sia tramite osservazione diretta che attraverso specifiche prove e scale di valutazione del rischio di cadute.
- L’autonomia nella cura della persona, nell’alimentazione e nella gestione della quotidianità: la Commissione analizza la capacità del soggetto di svolgere in modo autonomo azioni come vestirsi, alimentarsi, igiene personale e mobilità nell’ambiente domestico.
- L’aggiornamento della documentazione prodotta: vengono presi in esame referti recenti, relazioni di specialisti del Servizio Sanitario Nazionale (preferibilmente pubbliche) e certificazioni che attestino il decorso delle patologie.
La revisione è obbligatoria nei casi in cui la Commissione abbia previsto una scadenza di rivalutazione alla luce di possibili evoluzioni (miglioramento o peggioramento dello stato clinico). In caso di aggravamento o di patologie ritenute non migliorabili,
la prestazione può essere riconosciuta senza limiti di tempo, in altri casi la periodicità della revisione varia su indicazione dei medici.
Valutazione della deambulazione e dell'autonomia negli atti quotidiani
Uno dei punti cardine delle verifiche durante la revisione riguarda la capacità di muoversi autonomamente e di gestire le proprie necessità fondamentali. La Commissione segue specifici criteri medico-legali:
- Deambulazione: viene accertato se la persona è realmente in grado di camminare da sola in ambiente domestico o esterno, senza necessità di sostegno umano. La legge e la giurisprudenza più recente ribadiscono che anche la necessità di una supervisione continua, cioè la costante presenza di un accompagnatore per prevenire cadute, equivale ad “aiuto permanente”.
- Atti quotidiani della vita: sono valutate azioni come lavarsi, vestirsi, spostarsi dal letto alla sedia, alimentarsi. La Commissione utilizza scale di misura riconosciute (ad es. la scala Barthel), ma l’analisi si basa sempre su osservazioni dirette e sulla documentazione aggiornata.
- Patologie e condizioni speciali: in caso di malattie evolutive, gravi deficit cognitivi, o sindromi neurologiche avanzate, si tiene conto della prognosi clinica, della necessità di assistenza H24, e della presenza di terapie di supporto.
La valutazione si concentra sull’effettiva
riduzione dell’autonomia, non solo sui limiti motori o cognitivi riportati negli atti. In caso di discordanza tra quanto riferito e quanto osservato o documentato, la Commissione può richiedere ulteriori accertamenti o attestazioni specialistiche. La trasparenza, la completezza e l’attendibilità della documentazione sanitaria presentata risultano quindi determinanti per la conferma del diritto.
Nuove procedure e riforma del sistema di accertamento: cosa cambia dal 2024-2027
Il sistema di accertamento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento è stato oggetto di una radicale riforma che ha preso avvio nel 2024 (D.lgs. 62/2024). La modifica introduce nuovi criteri di valutazione multidimensionale e abbandona gradualmente il vecchio sistema basato unicamente sulle percentuali di invalidità, spostando il focus sulle reali esigenze di sostegno della persona.
Le principali novità introdotte e che entreranno progressivamente a regime entro il 2027 sono:
- Valutazione centrata sulla persona e sul progetto di vita individuale: introduce l’uso di strumenti standardizzati come WHODAS 2.0 e la classificazione ICF, valutando i “livelli di sostegno” (lieve, medio, intensivo).
- Commissioni INPS multidisciplinari: maggiore coinvolgimento delle associazioni e creazione di gruppi integrati, con più specializzazioni per una valutazione olistica del bisogno.
- Verbale digitale unico: redatto all’esito dell’accertamento, contenente il livello di sostegno riconosciuto, le raccomandazioni operative e la durata della prestazione (limitata o illimitata in base ai casi).
- Opzione di valutazione sugli atti più estesa, con un notevole alleggerimento delle visite in presenza quando la documentazione sanitaria è chiara e sufficiente.
La riforma prevede una fase transitoria: nelle province dove la sperimentazione è già avviata, chi presenta domanda è valutato con il nuovo metodo; nelle altre, resta attivo il sistema precedente fino a fine 2026. I diritti già acquisiti sono tutelati anche durante la fase di passaggio.
Quando l'indennità di accompagnamento viene sospesa o revocata
Il mantenimento del beneficio è legato alla permanenza delle condizioni legittimanti. La sospensione o la revoca della prestazione può avvenire in determinati casi previsti dalla legge:
- Ricovero a carico dello Stato superiore a 29 giorni: se la persona è ricoverata gratuitamente in strutture pubbliche o convenzionate per più di 29 giorni consecutivi, la misura viene sospesa. Sono previste eccezioni se la struttura non garantisce assistenza completa e serve un accompagnatore.
- Mancata presentazione a visita di revisione: la mancata partecipazione non giustificata alla convocazione comporta perdita del diritto, salvo che la convocazione sia stata comunicata in modo tardivo o irregolare.
- Permanente recupero dell’autonomia: qualora la Commissione rilevi il venir meno o il miglioramento delle condizioni che avevano dato diritto al beneficio.
- Assenza di residenza in Italia: il beneficio decade in caso di perdita dei requisiti amministrativi.
Leggi anche